Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 11/2010

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

Normativa regionaleL.R. Toscana 11/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 10/2010, adeguando i richiami normativi e sostituendo gli allegati sui progetti soggetti a VIA e a verifica di assoggettabilità, con competenze ripartite tra Regione e Province. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del 17 febbraio 2010.

Modifiche alla disciplina regionale su VAS, VIA e valutazione di incidenza

Modifiche alla disciplina regionale su VAS, VIA e valutazione di incidenza

La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 11 interviene in modo puntuale sulla l.r. 10/2010, aggiornandone i richiami al quadro statale e ridefinendo gli elenchi dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a verifica di assoggettabilità. La disciplina opera solo nel territorio della Regione Toscana.

Aggiornamento del quadro normativo richiamato

Il provvedimento aggiorna il preambolo della l.r. 10/2010 per allinearlo al d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008 e dalla l. 99/2009. Viene anche esplicitata la ragione dell’intervento: le modifiche introdotte dalla l. 99/2009 in materia energetica incidono sugli allegati del d.lgs. 152/2006 e, di riflesso, sull’assetto delle competenze regionali in materia di VIA.

Progetti soggetti a valutazione di competenza regionale

L’allegato A1 viene sostituito e individua i progetti sottoposti a procedura di valutazione di competenza della Regione. Rientrano, tra gli altri, grandi impianti energetici e infrastrutturali, porti turistici e da diporto oltre determinate soglie dimensionali, cave di prestito di rilevante volume, dighe e altri impianti di accumulo idrico, attività estrattive su terraferma, elettrodotti ad alta tensione oltre soglia, opere di trasferimento idrico tra bacini, recuperi di suoli dal mare oltre determinate superfici.

Sono inoltre ricompresi:

  • ogni modifica o estensione dei progetti elencati, se la modifica o estensione è di per sé conforme alle soglie previste;
  • i progetti indicati negli allegati quando servano esclusivamente o essenzialmente allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti e non siano utilizzati per più di due anni.

Progetti soggetti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale

L’allegato B1 è sostituito e disciplina i progetti per i quali la verifica di assoggettabilità spetta alla Regione. La lista comprende attività energetiche ed estrattive di media dimensione, opere industriali, infrastrutture di trasporto, impianti portuali e aeroportuali, interventi idraulici, opere di difesa costiera, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori, depositi e altre attività industriali e chimiche.

In particolare, vi rientrano anche:

  • progetti pilota o sperimentali destinati allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti, se non utilizzati per più di due anni;
  • modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in corso di realizzazione, quando possano avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e non siano già ricompresi nell’allegato A1.

Progetti soggetti a verifica di assoggettabilità di competenza provinciale

L’allegato B2 viene sostituito e disciplina i progetti per i quali la verifica di assoggettabilità è attribuita alla Provincia. L’elenco comprende, tra gli altri, ricomposizioni fondiarie di ampia estensione, allevamenti intensivi oltre soglia, impianti energetici e reti di trasporto, opere e infrastrutture stradali e ferroviarie, porti turistici di minori dimensioni, opere costiere e idrauliche, impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, depuratori, depositi di fanghi, impianti chimici e industriali, piste da corsa, centri di raccolta e rottamazione, stoccaggi di sostanze pericolose e altre attività ad impatto ambientale rilevante.

Sono comprese anche:

  • attività sperimentali per nuovi metodi o prodotti non utilizzate per più di due anni;
  • modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in corso di realizzazione, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e non rientrino nell’allegato A2.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.