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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16562/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello: Pirrelli contestava la propria identificazione nelle cessioni di hashish/marijuana, la mancata qualificazione dei fatti come ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, dPR n. 309/1990, il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione della determinazione della pena (scostamento dal minimo edittale). Innocenti deduceva, in sintesi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (anche per presunta assenza di confessione non rilevante), vizi nella determinazione della pena (pena base e aumento per continuazione) e motivazione assente in ordine alle pene accessorie (divieto di espatrio e sospensione patente).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Pirrelli: confermata l'identificazione tramite confronto fotografico con la banca dati Weblase e altri elementi di riscontro; esclusa l'applicabilità della lieve entità avendo il giudice ritenuto, sulla base del valore monetario desumibile dalle intercettazioni ("droga parlata") e dalla sistematicità dei contatti, che le quantità non erano esigue; ritenute fondate le ragioni del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche per carenza di elementi fattuali idonei e per comportamenti processuali non meritevoli; la pena è stata ritenuta entro il "medio edittale" e quindi non necessita di motivazione aggiuntiva. Per Innocenti: rigettate le censure sulle attenuanti generiche per insufficienza di elementi e per comportamenti processuali smentiti; la determinazione della pena (pena base e maggiorazioni) è stata ritenuta congrua; le doglianze sulle pene accessorie inammissibili perché non prospettate in appello. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha escluso la lieve entità nonostante l'assenza di sequestro, ritenendo che il controvalore monetario desumibile dalle intercettazioni e la sistematicità dei contatti dimostrino quantità non esigue, idonee a escludere l'applicazione della causa di derubricazione

  • codice penale, art. 81, comma finale

    Il Collegio ha ritenuto che la determinazione della pena operata dai giudici di merito, compresa l'aumento per continuazione, rientri nell'ambito della discrezionalità loro attribuita dall'art. 81 c.p. e non costituisca abuso

  • codice di procedura penale, art. 616

    Sulla base di tale norma i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto dei ricorsi in cassazione

  • principio giurisprudenziale sul calcolo del medio edittale

    Il medio edittale si calcola aggiungendo al minimo la metà della differenza tra massimo e minimo; se la pena inflitta resta entro il medio edittale non è richiesta una motivazione specifica dello scostamento dal minimo

Massime di principio

  • L'identificazione fotografica ottenuta mediante banche dati e confronti d'immagine, se corroborata da elementi di riscontro, è idonea a fondare la responsabilità anche se gli agenti non conoscevano personalmente l'imputato al momento dei fatti
  • Nelle ipotesi di "droga parlata" è possibile escludere l'applicazione della lieve entità (art. 73, comma 5) quando dalle intercettazioni emerga con elevata probabilità un controvalore monetario rilevante e una condotta sistematica di traffico
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono l'allegazione e la prova di elementi fattuali concreti; la semplice incensuratezza o la buona condotta formale non sono di per sé sufficienti. Dichiarazioni mendaci o smentite processuali possono precludere il riconoscimento
  • Se la pena determinate dai giudici di merito è entro il medio edittale non occorre una motivazione aggiuntiva per lo scostamento dal minimo; solo lo scostamento oltre il medio richiede esplicitazione
  • Questioni non dedotte in appello (es. contestazione di sanzioni accessorie) sono inammissibili in cassazione e non possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di legittimità

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