Sentenza del 04/01/2022 n. 11 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso nato da un controllo automatizzato sui modelli 2008 (periodo d'imposta 2007) con emissione di cartella ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis, per la ripresa a tassazione di crediti esposti e disconosciuti dall'Amministrazione. La contribuente aveva contestato la ripresa sostenendo che i crediti derivavano dall'incorporazione di altra società creditrice verso il Fisco. I gradi di merito avevano dato ragione al contribuente; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tra cui l'omessa/insufficiente motivazione della sentenza d'appello (violazione art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 546/1992, art. 36) e vizi relativi all'onere della prova e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il primo motivo relativo alla carenza motivazionale (violazione art. 360 c.p.c., n. 4): la sentenza d'appello si era limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado senza sviluppare un percorso logico-autonomo, utilizzando indebitamente la motivazione "per relationem" non autosufficiente. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR per la Lombardia - Milano per nuovo esame; la Corte ha demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
art. 36-bis D.P.R. 600/1973
Norma che disciplina gli accertamenti automatici e la contestazione di rettifiche; nel caso ha costituito la base dell'atto impositivo (cartella) contro cui la contribuente aveva opposto la prova di un credito derivante da fusione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
art. 36-ter D.P.R. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo relativo alla disciplina probatoria collegata agli atti automatizzati; il vizio contestato (ordine probatorio/onere della prova) è stato però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Fondamento del ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla motivazione: la Corte lo applica per dichiarare la nullità della sentenza d'appello quando la motivazione è meramente per relationem e non autosufficiente.
Codice di procedura civile, art. 132
Esige motivazione adeguata delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello non abbia rispettato questo obbligo, limitandosi ad adesioni non motivate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Regole procedurali del processo tributario sulla motivazione e sul contraddittorio; utilizzata per valutare la correttezza della motivazione in sede d'appello nel procedimento tributario.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamato nel secondo motivo (annullamento parziale richiesto dalla contribuente); motivo comunque assorbito dalla cassa per vizi motivazionali.
Codice di procedura civile, art. 115
Regole sull'attività probatoria; evocato nel terzo motivo relativo all'ordine probatorio, ma non deciso essendo assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Codice civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova; la censura relativa alla violazione dell'ordine probatorio è stata proposta ma assorbita dalla decisione per carenza motivazionale.
Massime di principio
- La motivazione d'appello non può limitarsi ad un'adesione formale alla sentenza di primo grado: se si fa riferimento a una decisione precedente "per relationem" è necessario riprodurre in modo autosufficiente i contenuti rilevanti e svolgere una valutazione critica autonoma; altrimenti la sentenza è viziata e annullabile per violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se a) la sentenza richiamata è già definitiva tra le parti o b) la sentenza d'appello riproduce e valuta autonomamente le ragioni della decisione di riferimento, rendendole verificabili sotto il profilo logico-giuridico.
- Nei contenziosi fiscali derivanti da accertamenti automatici (art. 36-bis DPR 600/1973), l'amministrazione e il contribuente devono fornire chiara indicazione e prova delle ragioni (catena documentale) che giustificano o contestano i crediti: il giudice deve motivare la valutazione documentale in modo leggibile e collegato ai profili di diritto.
- Se l'appello dell'Amministrazione è fondato su carenze della motivazione della decisione d'appello, i motivi sostanziali relativi a prova e onere probatorio possono restare assorbiti; il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente tali questioni alla luce di una motivazione completa.
- Se si contesta la mancata impugnazione di uno dei motivi decisivi di primo grado (doppia ratio decidendi), tale eccezione può essere rimessa al giudice del rinvio per verifica; non sempre conduce a decisione immediata in sede di legittimità se il vizio principale comporta la cassa.
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