Ordinanza n. 15909/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 7564/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1625/2022, pubblicata in data 26/09/2022, notificata il 24/10/2022, e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro a carico dell'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 7564/2022, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 7564/2022 del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 settembre 2022, notificata il 24 ottobre 2022 e passata in giudicato. Ha chiesto anche la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione. Il Ministero ha rappresentato che l'esecuzione non è possibile a causa della presenza di un errore materiale nella sentenza.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza nel merito e ha disposto un incombente istruttorio: la difesa della ricorrente deve presentare un'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il giudice ritiene necessario tale adempimento affinché il Ministero possa eseguire correttamente e integralmente il giudicato; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile per l'impossibilità dell'Amministrazione di eseguire la sentenza. La trattazione è rinviata all'udienza camerale del 10 febbraio 2027. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
con richiesta di fissazione di una somma di denaro a carico dell'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione; l'ordinanza non decide tale richiesta.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione rappresenta che l'esecuzione del giudicato è impedita da un errore materiale contenuto nella decisione, il giudice dell'ottemperanza può richiedere alla parte interessata di attivare previamente la procedura di correzione dell'errore, così da rendere possibile l'esecuzione corretta e completa.
- Se la correzione dell'errore materiale è necessaria per consentire l'esecuzione del giudicato, la mancata presentazione della relativa istanza entro il termine assegnato può comportare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
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