Sentenza del 24/05/2016 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Studio di settore - prova di maggior reddito - motivazione specifica - è necessaria. Studio di settore - applicazione - elementi di anormalità gestoria - prezzi vincolati - clientela selezionata - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento con cui l'Amministrazione aveva ricostruito un maggior reddito sulla base degli studi di settore. La doglianza riguardava, in particolare, l'assenza di una motivazione specifica sulle ragioni per cui lo studio fosse concretamente applicabile alla sua attività. Il contribuente sosteneva che la propria gestione presentasse elementi di anormalità rispetto ai presupposti statistici ordinari: i prezzi erano prefissati dal proprietario dell'immobile e l'attività si rivolgeva a una clientela qualificata e selezionata. Tali circostanze rendevano l'organizzazione economica non pienamente comparabile con quella delle imprese utilizzate per elaborare le medie statistiche.
La decisione
La pretesa basata sugli studi di settore non è stata ritenuta automaticamente sufficiente. Il giudice ha affermato che l'accertamento deve indicare le ragioni specifiche per cui lo studio è applicabile al caso concreto; solo dopo tale dimostrazione le risultanze statistiche possono costituire una presunzione semplice, idonea a fondare l'accertamento del maggior reddito. Quando le concrete modalità di gestione si discostano significativamente dai modelli statistici, lo studio non può essere applicato senza una motivazione individualizzata. Nel caso esaminato, i prezzi vincolati e la clientela selezionata costituivano elementi incompatibili con una piena applicazione dello studio.
Norme richiamate
Art. 62-bis del decreto-legge n. 331/1993
Disciplina l'elaborazione e l'utilizzazione degli studi di settore. La loro applicazione richiede che l'attività concreta del contribuente sia comparabile con i modelli economici e gestionali considerati.
Art. 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993
Consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi o compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, ma non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare la concreta applicabilità dello studio.
Cassazione, sentenza n. 20857/2007
Le risultanze degli studi di settore hanno valore di presunzioni semplici e richiedono una verifica della loro riferibilità alla situazione concreta del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 22599/2012
L'accertamento basato sugli studi di settore deve essere supportato da una motivazione specifica e dal contraddittorio sulle circostanze individuali che possono rendere inapplicabile o inattendibile il risultato statistico.
Commissione tributaria regionale di Bari, sezione I, sentenza n. 54/2005
Rileva l'esigenza di valutare le peculiarità dell'attività concreta prima di utilizzare gli studi di settore come base dell'accertamento.
Commissione tributaria regionale di Bari, sezione XVIII, sentenza n. 18/2009
Conferma che gli elementi anomali della gestione possono impedire l'applicazione automatica delle medie statistiche.
Massime di principio
- Gli studi di settore non determinano automaticamente il maggior reddito: costituiscono presunzioni semplici e devono essere verificati rispetto alle caratteristiche effettive dell'attività.
- L'Amministrazione deve spiegare in modo concreto perché lo studio utilizzato sia pertinente al contribuente e non può limitarsi a indicare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
- Elementi gestionali atipici, come prezzi imposti o vincolati, clientela selezionata, condizioni contrattuali particolari o limitazioni dell'autonomia imprenditoriale, possono rendere inattendibile il risultato statistico.
- Il contribuente deve rappresentare e documentare, già nel contraddittorio e poi in giudizio, le circostanze specifiche che distinguono la propria attività dal modello statistico.
- In una situazione analoga, l'accertamento è contestabile se non considera le peculiarità concrete dell'impresa o se non dimostra che tali peculiarità siano irrilevanti ai fini dell'applicazione dello studio.
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