Sentenza del 24/05/2016 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa o infedele dichiarazione di una plusvalenza di euro 123.401,00 derivante dalla cessione di un terreno, chiedendo maggiore IRPEF con tassazione separata, interessi e sanzioni per l'anno 2002. Il contribuente sosteneva di aver correttamente rivalutato il terreno ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448/2001, sulla base di una perizia giurata, e di aver pagato l'imposta sostitutiva. Contestava quindi il mancato riconoscimento del valore rivalutato come costo iniziale ai fini del calcolo della plusvalenza, invocando l'art. 82 del TUIR. In subordine chiedeva una diversa individuazione delle porzioni immobiliari rilevanti e una riduzione della plusvalenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale del contribuente, ritenendo utilizzabile come valore iniziale del terreno quello risultante dalla perizia giurata, anche se asseverata dopo la stipula dell'atto di vendita. Ha quindi rideterminato la plusvalenza imponibile in euro 13.592,93, invece degli euro 123.401,00 accertati dall'Agenzia. Sono state respinte le domande subordinate del contribuente e l'appello incidentale dell'Agenzia, che chiedeva il ripristino delle sanzioni. Il Collegio ha ritenuto che la condotta fosse riconducibile, al più, a una diversa interpretazione normativa o a un'indebita compensazione, non a un'omessa o infedele dichiarazione sanzionabile nel caso concreto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 448/2001
Può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello del terreno alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata.
La rivalutazione del terreno può essere utilizzata per determinare la plusvalenza anche quando la perizia è stata asseverata dopo la stipula dell'atto di cessione, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa e sia stata pagata l'imposta sostitutiva.
Art. 82 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto del bene, aumentato degli oneri inerenti.
Nel calcolo della plusvalenza deve essere considerato il valore fiscalmente riconosciuto del bene, compreso il valore rideterminato mediante rivalutazione legalmente valida.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La controversia richiama il tema dell'onere probatorio relativo al costo o valore fiscalmente rilevante del terreno e alla documentazione della rivalutazione.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997
Sanzioni per dichiarazione infedele.
L'Agenzia aveva invocato la norma sostenendo che la compilazione non corretta dei quadri RL e RM integrasse una dichiarazione infedele; il Collegio ha invece escluso, nel caso concreto, l'applicazione delle sanzioni.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
Discussione della causa in pubblica udienza.
La causa è stata discussa in udienza pubblica su richiesta del contribuente.
Ordinanza della Corte di cassazione n. 26714/2013 e sentenza n. 30729/2011
L'asseverazione della perizia in data successiva alla stipulazione non comporta decadenza dall'agevolazione, in assenza di limitazioni previste dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la perizia giurata può costituire il riferimento per la rivalutazione anche se formalizzata dopo la vendita, purché la disciplina applicabile non imponga espressamente una data anteriore.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 27 maggio 2015
Lo scostamento poco significativo tra valore indicato nell'atto e valore periziato può essere imputato a mero errore.
L'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto, in determinate circostanze, un approccio non formalistico quando la differenza tra valore dichiarato e valore rivalutato è modesta e non evidenzia un intento evasivo.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della plusvalenza su terreni, una rivalutazione effettuata secondo la legge e documentata da perizia giurata può sostituire il costo storico di acquisto.
- La perizia giurata non perde necessariamente efficacia solo perché asseverata dopo l'atto di vendita, se la legge non stabilisce espressamente un termine anteriore.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare il valore fiscalmente riconosciuto derivante da una rivalutazione valida e dall'imposta sostitutiva effettivamente versata.
- La mera errata compilazione della dichiarazione non equivale automaticamente a omessa o infedele dichiarazione sanzionabile, soprattutto quando deriva da una controversa o ragionevole interpretazione della normativa e il contribuente ha comunque indicato l'operazione.
- Per sostenere la rivalutazione è essenziale conservare perizia giurata, ricevute dell'imposta sostitutiva, atti di provenienza e documentazione catastale e urbanistica del terreno.
- La pronuncia riguarda una specifica disciplina temporale e fattuale; in casi analoghi occorre verificare la legge applicabile all'anno interessato, le scadenze della rivalutazione, il pagamento dell'imposta sostitutiva e il contenuto concreto dell'atto di cessione.
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