Sentenza del 24/05/2016 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRPEF - accertamento - emolumenti arretrati di pensione - ritardo nell'erogazione - mancata dimostrazione dell'imputabilità del ritardo al contribuente - assoggettamento degli emolumenti a tassazione separata - sussistenza - annullamento dell'accertamento - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato annullato. È stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per assoggettare gli arretrati di pensione a tassazione separata, non essendo stata dimostrata dall'Amministrazione una causa di ritardo imputabile al contribuente né una condotta negligente o elusiva. La mera asserzione dell'ente erogatore sulla tardiva presentazione della domanda, priva di prova documentale, non è stata ritenuta sufficiente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il regime fiscale applicabile agli arretrati di pensione corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il contribuente sosteneva che gli emolumenti dovessero essere assoggettati a tassazione separata, poiché il ritardo nell'erogazione non era a lui imputabile. L'Amministrazione aveva invece ritenuto non adeguatamente giustificato il ritardo, richiamando anche la presunta tardiva presentazione della domanda di pensione. La sentenza ha chiarito che la tassazione separata può essere esclusa solo quando il ritardo dipenda da una volontà negligente o elusiva del contribuente o delle parti; non è sufficiente allegare genericamente la tardiva presentazione della domanda senza produrre la domanda stessa e dimostrare l'imputabilità del ritardo.
Norme richiamate
Normativa IRPEF sulla tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente e pensione
La tassazione separata si applica agli emolumenti arretrati corrisposti in anni successivi quando il ritardo dipende da leggi, contratti collettivi, atti amministrativi sopravvenuti o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti. La clausola delle altre cause non può essere interpretata in modo da consentire accordi o comportamenti elusivi tra erogatore e beneficiario.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 11661/1998
La Corte ha riconosciuto che anche accordi tra datore di lavoro e prestatore possono astrattamente incidere sull'applicazione della tassazione separata, quando il ritardo sia frutto di una scelta volontaria o elusiva delle parti.
Massime di principio
- Gli arretrati di pensione o di lavoro dipendente percepiti in anni successivi sono soggetti a tassazione separata quando il ritardo nell'erogazione non è imputabile al contribuente e dipende da fattori oggettivi, amministrativi, normativi o comunque estranei alla volontà delle parti.
- L'Amministrazione che intenda negare la tassazione separata deve dimostrare concretamente che il ritardo è stato causato da una condotta negligente, volontaria o elusiva del contribuente; non sono sufficienti affermazioni generiche.
- La semplice deduzione secondo cui la domanda di pensione sarebbe stata presentata tardivamente non prova l'imputabilità del ritardo: occorre produrre la domanda e documentare le date e le circostanze rilevanti.
- La tassazione separata non opera automaticamente per qualsiasi pagamento tardivo: il contribuente dovrebbe conservare la documentazione che dimostri la maturazione degli arretrati, le date delle richieste e le cause oggettive del ritardo.
- In presenza di accordi o comportamenti concordati tra erogatore e beneficiario volti a differire artificialmente il pagamento, il regime agevolato della tassazione separata può essere escluso.
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