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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20117/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda l'esecuzione di un diritto al rimborso IVA e la questione se il giudice d'appello abbia correttamente valutato la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi (art.1, comma 665, legge n.190/2014 come modificata dall'art.16-octies d.l. n.91/2017 e dall'art.29 d.l. n.162/2019). Contestata anche la gestione degli interessi sui rimborsi e l'operato del giudice d'appello che ha nominato un commissario ad acta senza verificare l'incapienza dei fondi né attivare le procedure speciali di contabilità pubblica.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice d'appello abbia errato non verificando la disponibilità dei fondi secondo il corretto riparto dell'onere della prova e abbia nominato il commissario senza le verifiche e le prescrizioni previste dalla normativa. Ha inoltre ribadito che l'Agenzia deve provare che le istanze di rimborso eccedessero le risorse stanziate e che, in caso di incapienza, vadano attivate specifiche procedure (anche emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso e nomina del commissario con competenze definite). Sulla materia degli interessi, si richiama la disciplina dei rimborsi semestrali ex artt.38 e 44 d.P.R. n.602/1973, con maturazione e calcolo semestrale al tasso legale.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Conferma il principio della ripartizione dell'onere della prova: l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; il convenuto i fatti estintivi, impeditivi o modificativi. La 'vicinanza della prova' non deroghe a tale regola se non quando le disposizioni attributive non distinguono chiaramente le categorie di fatti.

  • art.1, comma 665, legge n.190/2014

    Individua i fondi stanziati per particolari rimborsi (richiamati come base per valutare la disponibilità delle risorse per i rimborsi richiesti dal contribuente); va verificata la loro capienza prima di eseguire o negare pagamenti.

  • art.16-octies d.l. n.91/2017

    Norma richiamata per la determinazione delle risorse e delle procedure da seguire; impone verifiche preliminari sulla capienza e disciplina il riparto delle risorse rilevante nel giudizio d'ottemperanza.

  • art.29 d.l. n.162/2019

    Ulteriore intervento normativo che modifica il quadro dei fondi e delle procedure per i rimborsi, richiamato insieme alle altre norme sulle poste stanziate.

  • artt. 38 e 44 d.P.R. n.602/1973

    Stabiliscono la disciplina degli interessi sui rimborsi d'imposte: gli interessi maturano semestralmente dal versamento (non dalla domanda) e vanno calcolati al tasso legale vigente al momento di scadenza di ciascun semestre; escluso il primo semestre successivo alla data del versamento.

  • art.70 d.lgs. n.546/1992

    Regola il giudizio di ottemperanza: il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica per dare piena esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.

  • Cass. n.25684/2016

    Richiamata per il principio sulla maturazione degli interessi nei rimborsi d'imposta secondo la disciplina semestrale del d.P.R. n.602/1973.

  • Cass. n.16289/2022

    Affermato il principio che, nel giudizio di ottemperanza per rimborsi fiscali connessi a benefici (es. calamità), il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare specifiche procedure di contabilità pubblica per garantire l'esecuzione integrale del giudicato senza riduzione dei diritti patrimoniali del contribuente.

  • legge n.130/2022

    Richiamata in relazione alla forma di cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (norme procedurali sul rinvio).

Massime di principio

  • L'onere della prova resta regolato dall'art.2697 c.c.: il contribuente deve provare il diritto al rimborso; l'Amministrazione deve provare fatti estintivi o l'incapienza dei fondi che impediscono il pagamento.
  • La 'vicinanza della prova' non consente di spostare l'onere della prova salvo che la normativa attributiva non sia ambigua nel distinguere fatti costitutivi da fatti estintivi/impedenti: in tal caso vanno considerate più prossime al contribuente le situazioni attive e più prossime all'Amministrazione quelle inerenti alla disponibilità finanziaria.
  • Prima di nominare un commissario ad acta o di rifiutare un pagamento, il giudice di merito deve verificare formalmente la capienza dei fondi stanziati e, se accerta l'incapienza, attivare le procedure speciali di contabilità pubblica (inclusa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso).
  • L'Amministrazione finanzaria ha l'onere di dimostrare che le richieste di rimborso eccedono le risorse stanziate; la mera dichiarazione di insufficienza non è sufficiente.
  • Gli interessi sui rimborsi d'imposta seguono la disciplina semestrale del d.P.R. n.602/1973 (artt.38 e 44): maturazione e calcolo semestrale al tasso legale vigente, con esclusione del primo semestre successivo al versamento.
  • Non è ammissibile, alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una 'falcidia' automatica dei diritti patrimoniali riconosciuti in giudicato: in caso di incapienza devono essere adottate misure contabili e procedurali per dare comunque esecuzione al giudicato.

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