Sentenza del 16/07/2018 n. 1445 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Morte del difensore del ricorrente - Interruzione del processo - Nullità degli atti succesivi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo, tra l'altro, l'omessa interruzione del processo di primo grado a seguito della morte dell'unico difensore, avvenuta durante il giudizio e prima dell'udienza di trattazione. Ha inoltre contestato la prova della notifica degli atti presupposti e la riferibilità a lui, quale persona fisica, di debiti tributari appartenenti a una società fallita. La Commissione ha esaminato preliminarmente il motivo relativo alla morte del difensore, rilevando che l'evento aveva privato il contribuente dell'assistenza tecnica nel momento decisivo del processo e gli aveva concretamente arrecato un pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la morte dell'unico difensore costituito determini automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne erano a conoscenza. Poiché il processo era proseguito senza interruzione, gli atti successivi e la sentenza di primo grado sono stati dichiarati nulli. La causa è stata rimessa alla Commissione tributaria provinciale di Pisa per un nuovo esame, con salvezza degli atti impositivi. Le ulteriori questioni relative alla notifica della cartella e alla responsabilità per i debiti societari non sono state esaminate. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articolo 40, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La norma disciplina l'interruzione del processo tributario in caso di morte o impedimento del difensore.
La morte dell'unico difensore della parte costituita, verificatasi durante il giudizio, comporta l'interruzione automatica del processo, anche se l'evento non è conosciuto dal giudice o dalle altre parti.
Articolo 59, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La Commissione dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Quando il processo di primo grado è proseguito nonostante una causa di interruzione e ciò ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa, il giudice d'appello deve dichiarare nulla la sentenza e rimettere la causa al primo giudice.
Sentenza della Corte di cassazione n. 6838 del 2016
La morte dell'unico difensore della parte costituita determina automaticamente l'interruzione del processo e preclude ogni ulteriore attività processuale.
La nullità degli atti successivi non opera in modo meramente astratto: occorre che l'omessa interruzione abbia prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa, come avvenuto quando il difensore muore prima dell'udienza di trattazione e della scadenza dei termini per memorie e documenti.
Massime di principio
- La morte dell'unico difensore costituito durante il processo determina normalmente l'interruzione automatica del giudizio, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto immediata conoscenza.
- Il processo non dovrebbe proseguire dopo l'evento interruttivo: gli atti compiuti successivamente e la sentenza possono essere dichiarati nulli.
- Per ottenere la rimessione della causa al primo giudice è rilevante dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, ad esempio la perdita della possibilità di partecipare all'udienza o di depositare memorie e documenti.
- La conseguenza processuale non comporta automaticamente l'annullamento degli atti impositivi sostanziali: in questa decisione sono stati conservati gli atti tributari, mentre è stata annullata la sentenza processuale.
- Quando il giudice accoglie una censura preliminare che impone la rinnovazione del giudizio, le ulteriori contestazioni di merito possono rimanere non esaminate e dovranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
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