Sentenza del 16/07/2018 n. 92 - Comm. Trib. Prov. Biella
Diniego A.E. di cancellazione diprocedura di fermo amministrativo per bene presente quale strumentale nel libro cespiti del contribuente agente di commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo fornito non emerge l’esito concreto della sentenza, né sono indicati il dispositivo, il giudice o le motivazioni complete. È quindi possibile ricostruire soltanto l’oggetto della controversia e la tesi del ricorrente, ma non stabilire se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla cancellazione del fermo amministrativo, sostenendo che il bene era indicato nel libro cespiti come strumentale all’esercizio dell’attività di agente di commercio. Ha invocato l’art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ritenendo che la tutela prevista per i beni strumentali, in quanto funzionale alla salvaguardia del diritto al lavoro, impedisse l’applicazione o imponesse la cancellazione del fermo.
Norme richiamate
Art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
I beni strumentali sono impignorabili ex art. 86 co. 2 DPR 602/73 essendo norma posta a salvaguardia del diritto al lavoro.
Il ricorrente interpreta la disposizione nel senso che il bene strumentale all’attività professionale o imprenditoriale non possa essere colpito da fermo amministrativo, poiché la misura inciderebbe sulla prosecuzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, dal testo disponibile non risulta la specifica interpretazione adottata dal giudice né se la norma sia stata ritenuta applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- La mera iscrizione del bene nel libro cespiti può costituire un elemento per dimostrarne la strumentalità, ma normalmente occorre provare anche l’effettivo e indispensabile collegamento del bene con l’attività esercitata.
- La tutela dei beni strumentali deve essere valutata alla luce della disciplina specifica del fermo amministrativo e non può essere automaticamente equiparata alla disciplina dell’impignorabilità prevista per l’esecuzione forzata.
- Chi chiede la cancellazione del fermo deve documentare sia la natura strumentale del bene sia il concreto pregiudizio arrecato alla prosecuzione dell’attività lavorativa.
- In assenza del testo integrale della sentenza e del relativo dispositivo, non è possibile ricavare una regola certa sull’esito della controversia o affermare in via generale che ogni bene strumentale sia automaticamente escluso dal fermo amministrativo.
- La valutazione può dipendere dalla tipologia del bene, dall’attività del contribuente, dalla normativa applicabile ratione temporis e dall’eventuale esistenza di procedure o provvedimenti esecutivi già avviati.
Testo integrale
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