Sentenza del 16/07/2018 n. 105 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso accertamento pubblicità 2017 Presupposto d'imposta - Imposta applicata su impianti vuoti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima anche con riferimento agli impianti vuoti, poiché la disponibilità di un mezzo stabilmente destinato alla pubblicità costituisce il presupposto dell'imposta. Non è quindi necessario dimostrare che, nel periodo accertato, fosse effettivamente presente o diffuso uno specifico messaggio pubblicitario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 507/1993 a impianti privi di messaggi pubblicitari effettivamente esposti. Il ricorrente sosteneva che l'imposta fosse dovuta soltanto in presenza di un messaggio pubblicitario concretamente diffuso. La questione è stata valutata alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il presupposto dell'imposta non è l'effettiva utilizzazione del mezzo o la concreta diffusione del messaggio, ma la disponibilità, da parte dell'impresa, di un impianto destinato al potenziale uso pubblicitario.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Il presupposto dell'imposta è stato interpretato in senso funzionale: rileva la disponibilità dell'impianto destinato al potenziale uso pubblicitario, non necessariamente la presenza di un messaggio concretamente esposto nel periodo considerato.
Sentenza della Corte di cassazione n. 5973/2016
Il presupposto della norma non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo da parte dell'impresa destinato al potenziale uso pubblicitario.
La Corte ha affermato che l'imposta può essere dovuta anche per impianti temporaneamente vuoti, purché siano nella disponibilità dell'impresa e oggettivamente destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Massime di principio
- Per gli impianti pubblicitari, l'assenza temporanea di un messaggio non esclude automaticamente il presupposto dell'imposta se l'impianto resta disponibile e idoneo alla pubblicità.
- La verifica deve concentrarsi sulla destinazione oggettiva dell'impianto e sulla sua disponibilità da parte dell'impresa, non soltanto sull'effettiva utilizzazione nel singolo periodo.
- L'imposizione può essere contestata se si dimostra che il manufatto non era destinato alla pubblicità, non era nella disponibilità del soggetto passivo, era stato definitivamente rimosso o era concretamente inutilizzabile.
- In situazioni analoghe è importante distinguere tra un impianto pubblicitario vuoto ma operativo e un impianto privo di qualunque destinazione o idoneità pubblicitaria: solo nel secondo caso può mancare il presupposto impositivo.
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