Sentenza del 16/07/2018 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Biella
Autotutela Ufficio - Cessazione materia del contendere - Condanna alle spese di giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio in autotutela. Nonostante l'estinzione, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, poiché il suo comportamento, e in particolare l'emissione tardiva dell'atto, aveva costretto il contribuente ad agire giudizialmente per tutelare i propri diritti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente è stato costretto a proporre ricorso perché l'Amministrazione ha emesso tardivamente un atto, lasciando il tempo necessario per impugnarlo ormai prossimo alla scadenza. Successivamente, l'Ufficio ha annullato l'atto in via di autotutela, facendo venire meno l'oggetto della controversia. Il giudizio è quindi divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, ma la condotta dell'Amministrazione ha reso necessario il ricorso.
Norme richiamate
Principio della cessazione della materia del contendere
Quando l'atto impugnato viene annullato in autotutela, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudizio può essere dichiarato estinto, senza che ciò impedisca una pronuncia sulle spese.
Principio della soccombenza virtuale e della causalità nella regolazione delle spese
Le spese possono essere poste a carico della parte la cui condotta ha determinato la necessità di instaurare il giudizio, anche se la controversia si estingue prima di una decisione sul merito.
Autotutela amministrativa
L'annullamento d'ufficio dell'atto da parte della Pubblica Amministrazione elimina l'atto contestato, ma non cancella automaticamente le conseguenze processuali già prodotte, tra cui la possibile condanna alle spese.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela durante il processo può determinare la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la decisione sulle spese.
- Se il contribuente dimostra che il ricorso era ragionevolmente necessario per evitare la scadenza del termine di impugnazione, l'Amministrazione può essere condannata alle spese anche senza una pronuncia sul merito.
- Nella determinazione delle spese rileva il comportamento che ha causato il processo: l'Amministrazione non può trarre automaticamente vantaggio dall'annullamento tardivo dell'atto.
- Per valutare la responsabilità sulle spese occorre considerare la tempestività dell'autotutela, la condotta delle parti e la concreta necessità del ricorso al momento della sua proposizione.
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