Regolamento (UE) 2018/1481
Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dal quadro autorizzatorio UE due antiossidanti alimentari, gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312), a seguito della nuova valutazione scientifica dell'EFSA e dell'insufficienza dei dati tossicologici disponibili. Contestualmente aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008 e le specifiche del regolamento (UE) n. 231/2012, mantenendo invece in misura più limitata l’uso del gallato di propile (E 310) insieme a TBHQ, BHA e BHT in varie categorie di alimenti e aromi. È inoltre previsto un periodo transitorio per la commercializzazione degli alimenti già legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore.
Modifica le autorizzazioni e le specifiche di taluni antiossidanti alimentari, espungendo il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dagli elenchi UE degli additivi autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare, ai fabbricanti di additivi, aromi, enzimi e nutrienti, nonché ai soggetti che immettono sul mercato alimenti contenenti additivi, nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. Incide sugli allegati II e III del regolamento sugli additivi alimentari e sulle specifiche tecniche degli additivi; riguarda l’intero territorio dell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche il SEE. Prevede un regime transitorio per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, limitatamente alla prosecuzione della commercializzazione fino al 25 aprile 2019.
Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione – gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312)
Il regolamento interviene sul quadro UE degli additivi alimentari a seguito della nuova valutazione di sicurezza effettuata dall’EFSA sui gallati. Dalle valutazioni scientifiche è emersa l’insufficienza dei dati tossicologici relativi al gallato d'ottile (E 311) e al gallato di dodecile (E 312), con conseguente impossibilità di confermarne la sicurezza e di mantenere tali sostanze nell’elenco unionale degli additivi autorizzati.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari e sul regolamento (UE) n. 231/2012 sulle specifiche degli additivi. I considerando richiamano il sistema di riesame degli additivi autorizzati anteriormente al 20 gennaio 2009, previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, e il programma di nuova valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 257/2010.
L’EFSA ha espresso pareri scientifici negativi o comunque non confermativi sulla sicurezza di E 311 ed E 312, evidenziando la necessità di una banca dati tossicologica adeguata. La Commissione ha inoltre indicato di avere avviato, nel 2017, un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici, senza però ricevere impegni da operatori economici per fornire i dati tossicologici richiesti per queste due sostanze. In tale contesto, la permanenza di E 311 ed E 312 negli elenchi autorizzativi non è stata ritenuta più giustificabile.
Soppressione di E 311 ed E 312 dagli elenchi autorizzati
Il cuore della modifica è l’espunzione del gallato d'ottile (E 311) e del gallato di dodecile (E 312) dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti e le relative condizioni d’uso, e dall’allegato III, che disciplina gli additivi autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi e nei nutrienti.
Il regolamento afferma espressamente che, in assenza di dati tossicologici adeguati, non è possibile stabilire che tali sostanze soddisfino ancora le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per restare iscritte nell’elenco unionale.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
In parallelo, l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 viene modificato per sopprimere le voci relative a E 311 ed E 312. Ne consegue che la cancellazione non riguarda solo l’autorizzazione d’uso, ma anche le specifiche di purezza e identificazione applicabili a questi additivi.
Mantenimento e rimodulazione degli altri antiossidanti correlati
Il regolamento non elimina gli altri gallati, ma aggiorna le condizioni d’impiego del gallato di propile (E 310) e delle combinazioni con TBHQ (E 319), BHA (E 320) e, in alcune categorie, BHT (E 321). Nell’allegato II vengono riscritti numerosi passaggi delle tabelle relative a categorie alimentari specifiche, fissando limiti massimi e condizioni d’uso mirate, ad esempio:
- latte disidratato, con uso limitato al latte in polvere per distributori automatici;
- oli e grassi sostanzialmente privi di acqua, compresi grassi e oli per preparazioni professionali e per frittura;
- emulsioni di oli e grassi, con limiti per il grasso da frittura;
- prodotti a base di frutta a guscio e prodotti trasformati a base di patate;
- chewing-gum, cereali da colazione e cereali precotti o trasformati;
- prodotti da forno fini, prodotti a base di carne disidratata, condimenti, zuppe/minestre/brodi e salse;
- snack a base di cereali e integratori alimentari in forma solida, liquida o sotto forma di sciroppo/pastiglie da masticare.
In più punti il testo richiama il limite di 200 o 400, e in alcuni casi 25, con note applicabili alle categorie e alle modalità d’uso. Il dettaglio finale va letto direttamente nelle tabelle modificate dell’allegato II.
Additivi negli aromi alimentari e regola di proporzionalità
L’allegato III, parte 4, viene modificato per gli aromi alimentari. Per gli oli essenziali è previsto un limite di 1 000 mg/kg per il gallato di propile, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione. Per gli aromi diversi dagli oli essenziali, la soglia è di 100 mg/kg per il gallato di propile e di 200 mg/kg per TBHQ e BHA, sempre singolarmente o in combinazione.
La nota a piè di pagina (1) viene inoltre sostituita per precisare che, quando si usano combinazioni di gallato di propile, TBHQ e BHA, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente. La norma introduce quindi una regola tecnica di cumulo, rilevante per la formulazione e il controllo di conformità dei prodotti.
Regime transitorio ed entrata in vigore
Per evitare effetti immediati sui prodotti già immessi sul mercato, il regolamento prevede una disciplina transitoria: gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore possono continuare a essere commercializzati fino al 25 aprile 2019.
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Soppressione di E 311 ed E 312 dagli elenchi UE
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati per espungere il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dall’elenco degli additivi alimentari autorizzati, in ragione della mancanza di dati tossicologici adeguati e dell’impossibilità di confermarne la sicurezza.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 le voci relative al gallato d'ottile (E 311) e al gallato di dodecile (E 312) sono soppresse, coerentemente con la loro cancellazione dagli elenchi di autorizzazione.
Ricalibrazione delle condizioni d’uso dell’additivo E 310 e delle combinazioni con TBHQ, BHA e BHT
Nell’allegato II vengono aggiornate numerose categorie alimentari per mantenere l’autorizzazione del gallato di propile (E 310) e delle combinazioni con TBHQ, BHA e, in alcuni casi, BHT, con limiti quantitativi specifici. Tra le categorie interessate figurano latte disidratato, oli e grassi, emulsioni di oli e grassi, prodotti a base di frutta a guscio, patate disidratate, chewing-gum, cereali da colazione e precotti, prodotti da forno, prodotti a base di carne, condimenti, zuppe/minestre/brodi, salse, snack e integratori alimentari.
Uso negli aromi alimentari
Nell’allegato III, parte 4, sono aggiornate le voci per gli additivi E 310, E 319 e E 320 negli aromi alimentari: per gli oli essenziali è previsto un limite di 1 000 mg/kg per il gallato di propile, TBHQ e BHA singolarmente o in combinazione; per gli aromi diversi dagli oli essenziali sono previsti 100 mg/kg per il gallato di propile e 200 mg/kg per TBHQ e BHA singolarmente o in combinazione.
Regola di proporzionalità per combinazioni di additivi
La nota a piè di pagina (1) dell’allegato III è sostituita per chiarire che, quando si utilizzano combinazioni di gallato di propile, TBHQ e BHA, le quantità individuali devono essere ridotte proporzionalmente.
Periodo transitorio
Gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al 25 aprile 2019.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1480
- Regolamento · 4 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1482
- Regolamento · 4 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1483
- Regolamento · 4 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1484
- Regolamento · 3 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1476
- Regolamento · 3 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1489
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →