Regolamento (UE) 2018/1482
Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate, recependo l’esito della valutazione EFSA su caffeina e teobromina. Le due sostanze vengono mantenute nell’elenco come sostanze valutate, senza il richiamo alla nota che indicava una valutazione ancora in corso. Restano ferme le condizioni d’uso già stabilite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, con specifiche restrizioni per categoria di alimento.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per aggiornare lo status e le condizioni d’uso della caffeina e della teobromina come sostanze aromatizzanti.
Ambito di applicazione
Si applica alla disciplina UE sugli aromi e sugli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati negli e sugli alimenti, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Incide in particolare sulle voci dell’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, limitatamente alle sostanze caffeina (n. FL 16.016) e teobromina (n. FL 16.032). Non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna le condizioni d’uso già previste per tali sostanze.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per caffeina e teobromina
Il regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione interviene sull’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. L’intervento deriva dall’esito della valutazione di sicurezza effettuata dall’EFSA sulla caffeina e sulla teobromina, che ha consentito di confermare l’ammissibilità del loro impiego come sostanze aromatizzanti senza introdurre nuove restrizioni generali oltre a quelle già esistenti.
Contesto normativo e procedura
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d’uso. Tale elenco è stato istituito nel quadro della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato.
Valutazione della caffeina e della teobromina
Le sostanze caffeina (n. FL 16.016) e teobromina (n. FL 16.032) figuravano nell’elenco con la nota 1, che indicava la necessità di completare la valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il 31 gennaio 2017 l’EFSA ha concluso la propria valutazione, affermando che l’uso delle due sostanze come aromatizzanti non pone problemi di sicurezza sulla base dei livelli di assunzione stimati per alcune categorie di alimenti. Ne deriva che le due sostanze devono essere trattate come sostanze valutate, senza il richiamo alla nota precedentemente presente nelle rispettive voci.
Modifiche apportate all’allegato I, parte A
L’allegato del regolamento sostituisce le voci relative alle due sostanze nella parte A, sezione 2, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.
Per la caffeina (n. FL 16.016) sono confermate le seguenti restrizioni per l’uso come sostanza aromatizzante:
- categoria 1: non oltre 70 mg/kg;
- categoria 3: non oltre 70 mg/kg;
- categoria 5: non oltre 100 mg/kg;
- categoria 14.1: non oltre 150 mg/kg.
Per la teobromina (n. FL 16.032) sono confermate le seguenti restrizioni:
- categoria 1: non oltre 70 mg/kg;
- categoria 14.1: non oltre 100 mg/kg.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti
Modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 ai sensi dell’articolo 1, per adeguare l’elenco delle sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti.
Esito della valutazione scientifica EFSA
La caffeina e la teobromina, in origine contrassegnate con la nota 1, sono state valutate dall’EFSA il 31 gennaio 2017, che ha concluso che il loro uso come sostanze aromatizzanti non suscita timori per la sicurezza ai livelli di assunzione stimati per alcune categorie di alimenti.
Mantenimento delle condizioni d’uso
Le condizioni d’uso già previste nell’elenco dell’Unione sono confermate. Per la caffeina (n. FL 16.016): categoria 1 non oltre 70 mg/kg, categoria 3 non oltre 70 mg/kg, categoria 5 non oltre 100 mg/kg, categoria 14.1 non oltre 150 mg/kg. Per la teobromina (n. FL 16.032): categoria 1 non oltre 70 mg/kg, categoria 14.1 non oltre 100 mg/kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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