Regolamento (UE) 2018/1480
Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato VI del CLP per recepire il progresso tecnico e scientifico, introducendo, modificando o sopprimendo diverse classificazioni armonizzate di sostanze pericolose. Corregge inoltre un errore del regolamento (UE) 2017/776 in merito alla data di applicazione di alcune modifiche. Prevede date differenziate di applicazione e una possibilità di applicazione volontaria anticipata da parte dei fornitori.
Modifica e rettifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per aggiornare la classificazione, etichettatura e imballaggio armonizzati di diverse sostanze e correggere il regolamento (UE) 2017/776.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori di sostanze e miscele soggetti al regolamento (CE) n. 1272/2008, con effetti sulla classificazione armonizzata, sull'etichettatura e sull'imballaggio delle sostanze elencate nell'allegato VI, parte 3, tabella 3.1. Ha portata generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; include anche una rettifica del regolamento (UE) 2017/776. Sono interessate, in particolare, le sostanze indicate nell'allegato del regolamento, mentre restano ferme le disposizioni transitorie che consentono l'uso volontario delle nuove classificazioni prima delle date di applicazione.
Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
Il regolamento interviene sul sistema CLP per adeguare l'allegato VI al progresso tecnico e scientifico, aggiornando l'elenco delle classificazioni armonizzate di sostanze pericolose. La misura si fonda sugli articoli 37, paragrafo 5, e 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e si inserisce nel quadro delle classificazioni armonizzate elaborate sulla base delle valutazioni dell'ECHA e del parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC).
Contesto e finalità dell'intervento
I considerando spiegano che la tabella 3.1 dell'allegato VI del CLP contiene l'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose. A seguito di nuove proposte trasmesse all'ECHA e dei relativi pareri del RAC, la Commissione ritiene opportuno introdurre, aggiornare o abrogare alcune classificazioni armonizzate. Il regolamento risponde inoltre a esigenze di coerenza derivanti da precedenti modifiche dell'allegato VI e corregge un errore contenuto nel regolamento (UE) 2017/776.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i fornitori di sostanze e miscele disciplinati dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Gli effetti normativi incidono sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele contenenti le sostanze elencate o modificate nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche per l'adeguamento di obblighi connessi previsti da altri atti dell'Unione, in particolare REACH, il regolamento sui biocidi e il regolamento sui prodotti fitosanitari.
Rettifica del regolamento (UE) 2017/776
L'articolo 2 corregge il testo del regolamento (UE) 2017/776, precisando che nell'allegato di quest'ultimo il punto 1), il punto 2) e il punto 3), lettere a), b) e c), si applicano dal 1o giugno 2017. La rettifica serve a includere due modifiche che, per errore, non erano state richiamate nella disposizione transitoria, tra cui la trasformazione della denominazione della tabella da "Tabella 3.1" a "Tabella 3". La Commissione specifica che tale correzione, pur avendo effetto retroattivo, non pregiudica i diritti e gli obblighi di fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e fornitori.
Adeguamenti tecnici della tabella 3.1
L'allegato introduce anche modifiche formali alla struttura della tabella 3.1. In particolare, il titolo della seconda colonna viene sostituito con "Denominazione chimica" e il titolo della penultima colonna diventa "Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA", accompagnato da una nota che chiarisce che le STA per le vie di esposizione orali e cutanee sono espresse in mg/kg di p. c., ossia milligrammi per chilogrammo di peso corporeo. Viene inoltre adeguata l'intestazione del punto 1.1.1.4 della parte 1 dell'allegato VI.
Classificazioni armonizzate aggiornate, soppresse e nuove
Il cuore del regolamento consiste nella revisione di numerose voci della tabella 3.1 dell'allegato VI. Alcune voci vengono soppresse, altre sostituite con classificazioni aggiornate, altre ancora inserite ex novo. Tra le sostanze interessate figurano, tra le altre, isoproturon, fosmet, tifensulfuron-metile, ipoclorito di sodio, permanganato di potassio, colecalciferolo, clorocresolo, 1,2-diidrossibenzene, 4-tert-butilfenolo, acetaldeide, anidride maleica, anidride succinica, metacrilato di isobutile, quizalofop-P-tefurile, massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, propiconazolo, nicotina, isoeugenolo, epsilon-metofluthrin, S-metoprene, pinoxaden, tetrametrina, asulam-sodio, acido salicilico, flutianil, una massa di reazione di ammine alifatiche, 2-metilisotiazol-3(2H)-one, pyroxsulam e amisulbrom.
Contenuto delle singole voci aggiornate
Per ciascuna voce modificata o inserita, il regolamento riporta la denominazione chimica, i numeri CE e CAS, la classificazione di pericolo, i pittogrammi, la parola di avvertenza, le indicazioni di pericolo, eventuali indicazioni supplementari e, quando necessario, i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e i valori STA. In diversi casi vengono specificate classificazioni per tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea e oculare, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio, pericoli per l'ambiente acquatico e pericoli fisici come le sostanze comburenti o infiammabili. Alcune voci contengono inoltre soglie di concentrazione precise, ad esempio per la sensibilizzazione cutanea o per la classificazione come corrosivo/irritante.
Valori STA e chiarimenti per la classificazione delle miscele
Un obiettivo specifico del regolamento è chiarire l'uso delle stime della tossicità acuta (STA) per la nicotina e per altre sostanze, tra cui colecalciferolo, 1,2-diidrossibenzene e pinoxaden. Per la nicotina, le STA per le vie di esposizione orale e cutanea sono espresse in mg/kg di p. c., così da rendere più chiara la classificazione delle miscele contenenti tale sostanza. Analogamente, il regolamento riporta valori STA per colecalciferolo, 1,2-diidrossibenzene, pinoxaden e altre sostanze interessate.
Decorrenza, applicazione volontaria e impatto pratico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le diverse parti dell'allegato si applicano in date differenti: il punto 1) e il punto 2), lettera a), dal 1o dicembre 2019; il punto 2), lettere b), c), d) ed e), dal 1o maggio 2020. Fino a tale data, i fornitori possono comunque applicare volontariamente le nuove classificazioni armonizzate e adeguare di conseguenza etichettatura e imballaggio. I considerando sottolineano che il periodo transitorio è necessario per consentire anche l'adeguamento agli ulteriori obblighi derivanti da REACH, dal regolamento sui biocidi e dal regolamento sui prodotti fitosanitari.
Natura obbligatoria e diretta applicabilità
Come tipico dei regolamenti dell'Unione, il testo finale afferma che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori economici ciò implica un adeguamento coordinato della classificazione di sostanze e miscele, della documentazione tecnica, dell'etichettatura e dell'imballaggio, in coerenza con le date di applicazione stabilite e con le rettifiche apportate al regime CLP.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato VI del CLP
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 conformemente all'allegato del regolamento. L'intervento riguarda la parte 1 e la parte 3, tabella 3.1, con aggiornamento di denominazioni, classificazioni, indicazioni di pericolo, pittogrammi, fattori M, limiti specifici di concentrazione e valori STA.
Rettifica del regolamento (UE) 2017/776
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/776, stabilendo che nell'allegato di tale regolamento il punto 1), il punto 2) e il punto 3), lettere a), b) e c), si applicano dal 1o giugno 2017. La correzione serve a includere due modifiche omesse, tra cui la ridenominazione della tabella da "Tabella 3.1" a "Tabella 3".
Entrata in vigore e applicazione differita
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano dal 1o dicembre 2019, mentre il punto 2), lettere b), c), d) ed e), si applica dal 1o maggio 2020. Prima del 1o maggio 2020, sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate secondo il CLP come modificato dal regolamento, su base volontaria.
Modifiche terminologiche e informative della tabella 3.1
L'allegato sostituisce l'intestazione della colonna relativa alla denominazione chimica e aggiorna il titolo della penultima colonna in "Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA", con nota esplicativa sul significato di "mg/kg di p. c." (peso corporeo). Viene anche sostituita l'intestazione del punto 1.1.1.4 nella parte 1 dell'allegato VI.
Aggiornamento delle classificazioni armonizzate di sostanze specifiche
Numerose voci della tabella 3.1 sono soppresse, sostituite o inserite ex novo. Tra le principali modifiche figurano aggiornamenti per sostanze come isoproturon, fosmet, colecalciferolo, ipoclorito di sodio, permanganato di potassio, nicotina, anidride maleica, anidride succinica, metacrilato di isobutile, propiconazolo, tetrametrina, spirodiclofen, 2-metilisotiazol-3(2H)-one, pyroxsulam, amisulbrom e altre sostanze elencate nell'allegato, con relativi codici di pericolo, limiti di concentrazione e fattori M o STA.
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