Regolamento (UE) 2018/1483
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1483 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1483 aggiorna il regolamento (CE) n. 1210/2003 in materia di misure restrittive nei confronti dell’Iraq. A seguito della decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 1° ottobre 2018, la Commissione dispone la soppressione di una voce dall’allegato III. L’effetto pratico è la rimozione della "STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES" dall’elenco delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una voce dall’elenco delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche connesse all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in particolare, all’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. L’intervento riguarda la cancellazione di una specifica entità dall’elenco delle persone e degli organismi dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Non introduce un regime autonomo, ma modifica puntualmente una misura restrittiva già esistente.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1483 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003. La finalità è di adeguare l’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche alla decisione adottata il 1° ottobre 2018 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Presupposto della modifica
Il considerando centrale chiarisce che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 contiene gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. Poiché il comitato sanzioni ONU ha deciso di cancellare una voce dall’elenco, la Commissione procede all’aggiornamento dell’allegato.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato è soppressa la voce n. 177, relativa a "STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES", con indirizzo indicato a Baghdad, Iraq. La misura comporta quindi la rimozione di tale entità dal perimetro delle restrizioni previste dal regolamento di base.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 177, relativa alla "STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES" con indirizzo P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.
Base giuridica e presupposto internazionale
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando richiama la decisione del 1° ottobre 2018 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha determinato la cancellazione della voce dall’elenco delle persone o entità soggette al congelamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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