Cassazione Civile, Ordinanza n. 15569/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sottostanti. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione dell’agente della riscossione e ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del contribuente. Il ricorso per cassazione è stato affidato a quattro motivi: con il primo si contestava la validità della costituzione in giudizio dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro, assumendo la necessità di una specifica delibera o di altre formalità; con il quarto motivo si deduceva la nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per incompletezza della relata e si richiamava anche una querela di falso; con il secondo motivo si lamentava l’omessa notifica delle cartelle prodromiche all’ipoteca; con il terzo si denunciava l’omessa pronuncia sulla notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria, sostenendo la violazione di norme sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio preventivo. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla difesa dell’agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro, perché per le controversie tributarie la disciplina applicabile e la convenzione con l’Avvocatura dello Stato consentono tale modalità di rappresentanza senza necessità di particolari formalità ulteriori. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sia perché il motivo era mal incardinato come vizio processuale anziché come omesso esame di un fatto decisivo, sia perché richiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio e non rispettava il principio di specificità, non essendo stati trascritti gli atti di notifica; inoltre, la questione della querela di falso è stata reputata nuova. Ha poi confermato che, una volta divenuta definitiva la comunicazione di iscrizione ipotecaria per mancata impugnazione, le contestazioni sulle cartelle prodromiche non sono più proponibili con l’impugnazione dell’atto successivo, perché questo è sindacabile solo per vizi propri. Infine, ha escluso che l’iscrizione ipotecaria richieda l’intimazione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, ribadendo che l’atto è soggetto solo alla previa comunicazione con termine di trenta giorni per osservazioni o pagamento.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ha chiarito che il motivo formalmente prospettato come vizio processuale può essere riqualificato in omesso esame di un fatto decisivo, ma solo se deduce davvero un fatto storico e non una rivalutazione delle prove.
art. 36 d.lgs. n. 546/1993
È evocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte non ravvisa una violazione utile a fondare l’accoglimento.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie l’agente della riscossione può stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata; la disciplina è coordinata con la convenzione e con la normativa successiva sull’Avvocatura dello Stato e sugli avvocati del libero foro.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016
L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato oppure, in alternativa, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati, secondo il regime delineato dalla norma e dalla convenzione applicativa.
art. 43 r.d. n. 1611/1933
La disposizione è applicabile solo nei casi in cui l’Agenzia intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a essa riservati su base convenzionale; non opera nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura stessa ad assumere il patrocinio.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
Sono richiamati per il rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici nella scelta degli avvocati del libero foro.
art. 4-novies d.l. n. 34/2019
La Corte lo richiama come norma di interpretazione autentica che chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 43 r.d. n. 1611/1933 nei rapporti tra Agenzia delle entrate Riscossione e Avvocatura dello Stato.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
È evocato nel passaggio motivazionale relativo alla documentazione prodotta in appello a sostegno della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
L’iscrizione ipotecaria non è qualificata come atto dell’espropriazione forzata, ma come misura alternativa all’esecuzione, soggetta a previa comunicazione e termine per osservazioni o pagamento.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
L’intimazione qui prevista è necessaria solo se l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; non è richiesta per l’iscrizione ipotecaria in sé.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Gli atti successivi ad un atto divenuto definitivo sono impugnabili solo per vizi propri; non possono essere veicolate con essi censure riferite agli atti presupposti ormai consolidati.
art. 221 c.p.c.
È menzionato dal ricorrente in relazione alla querela di falso, ma la Corte non esamina il merito perché la questione è ritenuta nuova e non dimostrata come proposta nei gradi di merito.
art. 7 L. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul procedimento, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 21 L. n. 241/1990
Citato dal ricorrente in relazione alla validità dell’atto, senza incidere sull’esito del ricorso.
art. 6 L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio e della corretta comunicazione preventiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari l’agente della riscossione può validamente costituirsi e farsi rappresentare da un avvocato del libero foro quando la controversia rientri nelle ipotesi in cui la convenzione non riserva in via esclusiva il patrocinio all’Avvocatura dello Stato; in tale evenienza non è necessaria una specifica delibera o un’ulteriore formalità esterna, essendo sufficiente il conferimento della procura.
- La censura di legittimità che verta sulla regolarità di una notificazione non può essere formulata come vizio processuale se, in realtà, mira a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie; inoltre, per rispettare il principio di specificità, occorre trascrivere o riprodurre gli atti notificatori rilevanti nel ricorso.
- In cassazione non è ammissibile introdurre per la prima volta una questione, come la querela di falso, se non si dimostra che essa sia stata già dedotta nei gradi di merito e non esaminata dal giudice di appello.
- Gli atti successivi a un atto presupposto divenuto definitivo sono impugnabili solo per vizi propri; non è consentito riproporre contro l’atto successivo contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente contro l’atto precedente.
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è equiparabile all’espropriazione forzata e non richiede l’intimazione di pagamento prevista per l’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione; deve però essere preceduta dalla comunicazione preventiva e dalla concessione del termine per osservazioni o pagamento.
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