Cassazione Civile, Ordinanza n. 14880/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2013 relativo a 21 immobili, tra cui un fabbricato, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto solo parzialmente: è stata ritenuta corretta la qualificazione come edificabili dei terreni e la determinazione del tributo, in assenza di prova sulla dedotta destinazione agricola con conduzione diretta. La Commissione tributaria regionale ha poi rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado e compensando le spese. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., del carattere devolutivo dell’appello e per motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e dell’art. 132 c.p.c. nella determinazione del valore delle aree; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel criterio di valutazione indicato in una consulenza di parte; 4) violazione delle norme in tema di sanzioni e interessi, per omessa pronuncia sull’esistenza di una causa di non punibilità. Il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice regionale, soprattutto perché l’appello del contribuente riproponeva in modo riconoscibile le stesse censure già svolte in primo grado. La CTR aveva sostanzialmente richiamato la decisione di primo grado e principi giurisprudenziali sulla vocazione edificatoria delle aree, senza esaminare specificamente le contestazioni sul quantum, sul criterio di determinazione del valore e sulle sanzioni. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e violazione del principio devolutivo dell'appello.
richiamato dal ricorrente come norma violata per omessa pronuncia o mancato esame delle censure devolute in appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro di sufficienza della motivazione nel processo tributario.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione integra nullità quando la motivazione sia solo apparente.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte ribadisce che, nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica è assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già dedotte, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le censure sono comunque inequivocabilmente ricavabili dall’atto di appello.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504 del 1992
invocato per la corretta determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo relativo alla determinazione del valore dei terreni.
invocato per sostenere la non debenza delle sanzioni per causa di non punibilità.
richiamato insieme alle altre disposizioni sulla pretesa non debenza delle sanzioni e degli interessi.
richiamato come supporto alla dedotta illegittimità delle sanzioni e degli interessi.
la Corte richiama la regola del valore venale delle aree fabbricabili, ma rileva che la sentenza impugnata non spiega adeguatamente il percorso di applicazione al caso concreto.
non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello è soddisfatto anche quando l’atto di gravame riproponga le ragioni già esposte in primo grado, purché dall’atto nel suo complesso risultino in modo inequivoco le censure mosse alla decisione impugnata.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a richiami astratti a precedenti o alla decisione di primo grado senza esporre in modo percepibile il ragionamento decisorio e senza confrontarsi con le specifiche doglianze devolute.
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione può condurre alla cassazione con rinvio quando la sentenza di merito non consenta di verificare la correttezza logico-giuridica della decisione, specie su punti decisivi come il quantum dell’imposizione e le sanzioni.
- Quando il primo motivo accolto travolge l’impianto motivazionale della decisione, gli ulteriori motivi che investono questioni dipendenti o alternative restano assorbiti.
- Nelle controversie su aree fabbricabili ai fini IMU il giudice deve confrontarsi con i criteri legali di determinazione del valore e con le specifiche prove dedotte, non potendo limitarsi all’affermazione apodittica della vocazione edificatoria dell’area.
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