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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26627/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato l'istanza di dissequestro relativo a quantitativo di oro depositato con contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a. Sosteneva di essere proprietario dell'oro (o del relativo controvalore), di essere terzo in buona fede, di avere un contratto valido ed efficace e invocava la disciplina sui diritti dei terzi prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss., art. 58). Denunciava errori di diritto e vizi di motivazione per la mancata considerazione delle ragioni illustrate e per il fatto che, per effetto del sequestro e della successiva vendita autorizzata dall'amministrazione giudiziaria, gli era stata tolta la disponibilità di beni di sua proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'appello era in gran parte ripropositivo di questioni già decise con precedente provvedimento (24/11/2023) e che il ricorrente non ha dedotto elementi di novità tali da superare gli effetti preclusivi. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui, nella situazione concreta, l'oro sequestrato era stato venduto con autorizzazione e il relativo ricavato versato nel F.U.G.; il terzo sottoscrittore ha pertanto una posizione di credito da far valere nel procedimento di verifica dei crediti (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 e procedura di cui all'art. 57), e non un immediato diritto a ottenere il dissequestro o la restituzione in forma diretta. La Corte ha osservato che le facoltà contrattuali del sottoscrittore potranno essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario ove questi subentri (art. 56 d.lgs. 159/2011), e che la mera affermazione della buona fede non esonera dal seguire il procedimento concorsuale previsto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) - artt. 52 e ss.

    I terzi in buona fede che vantano diritti su beni sottoposti a sequestro non ottengono automaticamente la restituzione ma possono far valere i loro crediti nel procedimento di verifica previsto dagli artt. 57 e segg.; la buona fede è presupposto necessario per esito favorevole della verifica, ma non sostituisce il procedimento concorsuale

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 56

    L'amministratore giudiziario può subentrare e alle sue determinazioni possono essere rivolte le richieste dei sottoscrittori; dunque le facoltà contrattuali del terzo possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice se necessaria

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 57

    Disciplina la verifica dei crediti e l'udienza per l'accertamento dello stato passivo: il terzo-creditore deve seguire tale procedimento per ottenere il riconoscimento e l'eventuale soddisfazione del proprio credito

  • d.lgs. n. 159/2011 - art. 58

    Prevede le modalità di ammissione del credito e la tutela dei terzi creditori nell'ambito della formazione dello stato passivo; il ricorrente era invitato a utilizzare tale rimedio e non poteva pretendere un risultato immediato tramite l'appello cautelare reale

  • disp. att. c.p.p. art. 104-bis

    Richiamata per rendere applicabili al procedimento le disposizioni del codice antimafia in materia di diritti dei terzi

  • codice di procedura penale - art. 310 (principi sull'appello cautelare)

    Richiamato giurisprudenzialmente: l'appello cautelare deve indicare con specificità i punti di censura e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda; non è ammessa la mera riproposizione di questioni già decise senza nuovi elementi

Massime di principio

  • Se i beni oggetto di un contratto con una società sequestrata sono stati venduti e il ricavato è stato versato nel Fondo Unico Giudiziario (F.U.G.), il terzo sottoscrittore ha di norma un diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica dei crediti (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011), non un immediato diritto di restituzione.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria per ottenere riconoscimento nel procedimento di verifica, ma non basta da sola a ottenere misure immediate: occorre seguire la procedura concorsuale prevista (domanda di ammissione, udienza di verifica, composizione dello stato passivo).
  • Le facoltà contrattuali derivanti da rapporti con una società in sequestro possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario nel rispetto delle autorizzazioni del giudice delegato; pertanto le richieste dovrebbero essere rivolte in primo luogo all'amministratore giudiziario quando questi sia stato nominato.
  • Un appello che ripropone questioni già esaminate e rigettate in precedenti provvedimenti, senza elementi nuovi o non conoscibili all'epoca, è inammissibile per preclusione: l'impugnazione deve indicare punti di censura specifici e, se possibile, nuovi elementi di fatto o diritto.
  • Prima di proporre impugnazioni cautelari o incidenti reali è utile verificare: a) l'esistenza di precedenti provvedimenti che possano determinare preclusione; b) se i beni siano ancora individuabili materialmente; c) se il ricavato sia stato già versato al F.U.G.; d) la possibilità di partecipare al procedimento di verifica dei crediti previsto dal d.lgs. 159/2011.
  • In casi analoghi è strategico documentare elementi nuovi (es. prove di identificazione distinta dei beni, atti dell'amministratore giudiziario contrari, documentazione che dimostri inesistenza di confusione contabile imputabile a terzi) per superare la preclusione e ottenere l'ammissibilità dell'appello.

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