L.R. Toscana 73/2019
Disposizioni in materia di prevenzione dell’usura. Modifiche alla l.r.86/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 86/2009 sulla prevenzione dell’usura, adeguandola alla normativa statale del 2012 e al contesto socioeconomico emerso nel 2018. Rafforza la rete degli sportelli, amplia i soggetti coinvolti e ridisegna il Coordinamento regionale; inoltre rende annuale la clausola valutativa. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento della disciplina toscana sulla prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento
Aggiornamento della disciplina toscana sulla prevenzione dell’usura
La legge regionale Toscana 10 dicembre 2019, n. 73 interviene sulla l.r. 86/2009 per adeguarne il quadro normativo alla disciplina statale sopravvenuta e al mutato contesto socioeconomico regionale. Il provvedimento rafforza il coordinamento istituzionale e la rete territoriale di prevenzione dell’usura, con attenzione anche al sovraindebitamento.
Inquadramento e finalità dell’intervento
Il testo consolida il richiamo alla legge n. 3/2012 in materia di usura, estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento e valorizza le evidenze della ricerca IRPET del gennaio 2018, da cui emerge che il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento in Toscana resta su livelli di allerta, con rischio di ulteriore crescita in relazione alla crisi economica. Ne deriva l’esigenza di aggiornare la normativa regionale e di migliorare la sinergia fra i soggetti della rete degli sportelli.
Rete degli sportelli per la prevenzione dell’usura
La disciplina della rete viene ampliata per includere soggetti già presenti nel sistema di contrasto al fenomeno. In particolare, tra gli operatori coinvolti sono ricompresi anche:
- gli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 della l. 3/2012;
- la Caritas Italiana, in quanto soggetto incaricato della redazione del rapporto annuale sull’usura.
L’obiettivo è rendere la rete degli sportelli più integrata e funzionale sia alla prevenzione sia all’emersione delle situazioni di rischio.
Coordinamento regionale per la prevenzione dell’usura
Viene sostituita integralmente la disciplina del Coordinamento regionale, istituito presso la Giunta regionale. Il nuovo organismo svolge funzioni di consulenza per Giunta e Consiglio regionale in materia di usura e sovraindebitamento, e supporta l’indirizzo delle politiche regionali di settore.
La composizione è ampia e comprende:
- il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato, con funzioni di presidente;
- due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con uno dei due come vicepresidente;
- il dirigente regionale responsabile della struttura competente;
- un rappresentante dei Confidi, delle associazioni e fondazioni iscritte negli elenchi ex art. 15 l. 108/1996, con comprovata esperienza in materia di usura, designato congiuntamente;
- un rappresentante degli organismi di composizione della crisi riconosciuti ai sensi dell’art. 15 l. 3/2012, designato congiuntamente;
- un rappresentante degli enti locali designato dal Consiglio delle autonomie locali.
Possono essere invitati senza diritto di voto anche rappresentanti di uffici territoriali del Governo, forze dell’ordine, associazioni di categoria, organizzazioni dei lavoratori, associazioni dei consumatori, volontariato, categorie professionali, associazioni e fondazioni antimafia, nonché docenti universitari.
La Giunta si avvale del Coordinamento per:
- definire gli indirizzi delle attività informative e formative regionali;
- coordinare la rete degli sportelli;
- indirizzare le attività previste dalla legge;
- individuare le linee di intervento.
Il Coordinamento dura in carica cinque anni, è validamente costituito con la nomina della metà dei componenti e delibera con la presenza della metà dei nominati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta secondo la disciplina regionale sulle nomine e la partecipazione è gratuita.
Clausola valutativa e monitoraggio
La clausola valutativa viene rafforzata prevedendo che la Giunta renda conto ogni anno e non più ogni due anni dell’attuazione della legge. Il monitoraggio deve includere anche le attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico, di formazione degli operatori e di coordinamento messe in atto per contrastare l’usura.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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