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Legge

L.R. Toscana 74/2019

Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.

Normativa regionaleL.R. Toscana 74/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce, in Toscana, misure urgenti per rafforzare il rispetto dei valori limite di NO2 e PM10 previsti dal d.lgs. 155/2010, in vista della chiusura di procedure d’infrazione UE. Prevede zone di limitazione al traffico e restrizioni per generatori a biomassa, con recepimento nei piani comunali di azione, controlli, poteri sostitutivi regionali e sanzioni. Efficacia della deliberazione regionale solo fino all’adeguamento del PRQA.

Misure urgenti per il rispetto dei limiti di qualità dell’aria in Toscana

Misure urgenti per la qualità dell’aria in Toscana

La legge disciplina, nel territorio della Toscana, un insieme di misure urgenti per il rispetto degli obblighi europei in materia di qualità dell’aria ambiente. L’intervento è finalizzato al rientro nei valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010 e alla definizione di strumenti operativi in raccordo con il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) e con i piani di azione comunale.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento opera esclusivamente per i comuni toscani interessati dal mancato rispetto dei valori limite relativi a:

  • biossido di azoto (NO2);
  • materiale particolato (PM10).

Le misure sono adottate nelle more dell’aggiornamento del PRQA e sono orientate alla risoluzione delle procedure di infrazione europee richiamate dalla legge.

Misure urgenti di rafforzamento

La Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, approva con deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto dei valori limite del d.lgs. 155/2010.

Le misure prevedono in particolare:

  • l’istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nei comuni in cui non siano rispettati i valori limite di NO2;
  • limitazioni all’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con classe emissiva inferiore alle “3 stelle” nei comuni in cui non sia rispettato il valore limite del PM10.

Per i generatori a biomassa, le limitazioni, incluso eventualmente il divieto, sono definite in funzione di specifiche variabili legate al sistema di combustione e alla quota altimetrica del territorio, con riferimento al periodo dell’anno critico per la qualità dell’aria.

Obblighi dei comuni interessati

I comuni interessati dalla procedura di infrazione e dal mancato rispetto dei limiti devono, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione regionale o dei suoi aggiornamenti:

  • recepire le misure regionali inserendole tra gli interventi strutturali dei piani di azione comunale (PAC);
  • adeguare, se necessario, gli atti previsti dalla legge regionale sulla qualità dell’aria;
  • attuare gli interventi secondo modalità e termini stabiliti dalla deliberazione regionale e recepiti nei PAC;
  • vigilare sull’osservanza delle misure;
  • presidiare e monitorare l’attuazione, programmando controlli anche in loco e trasmettendo alla Regione un rapporto annuale sullo stato di attuazione e sugli esiti dei controlli entro il 31 maggio di ogni anno.

Poteri sostitutivi regionali

La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti rispetto all’obbligo di recepimento delle misure nei PAC.

Se i comuni non attuano gli interventi strutturali nei termini stabiliti o non adempiono alla programmazione dei controlli e alla trasmissione del rapporto di monitoraggio, il Presidente della Giunta regionale diffida l’ente a provvedere entro 7 giorni; decorso tale termine, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari in sostituzione del comune.

Sanzioni e rivalsa

Per l’inosservanza dei provvedimenti attuativi delle limitazioni ai generatori a biomassa è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro a carico di chi abbia la disponibilità dell’immobile in cui è ubicato l’impianto.

Se il controllo non viene effettuato per causa imputabile al medesimo soggetto, la sanzione è da 100 a 600 euro.

I comuni competenti accertano l’infrazione, irrogano le sanzioni e incassano i proventi, ferme restando le competenze degli altri soggetti previsti dalle leggi vigenti.

In caso di condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea per violazioni degli obblighi del d.lgs. 155/2010 imputabili alla mancata ottemperanza dei comuni, la Regione può rivalersi sugli enti inadempienti per gli oneri finanziari sostenuti, anche mediante compensazione sulle risorse regionali destinate agli stessi.

Durata dell’efficacia delle misure regionali

La deliberazione della Giunta regionale adottata per le misure urgenti perde efficacia quando il PRQA viene adeguato alle medesime misure. La disciplina ha dunque natura transitoria, in attesa dell’aggiornamento del piano regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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