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Legge

L.R. Toscana 76/2019

Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla l.r. 30/2003.

Normativa regionaleL.R. Toscana 76/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la disciplina toscana di agriturismo e fattorie didattiche introducendo l’enoturismo: definizione dell’attività, soggetti abilitati, SCIA tramite STAR, requisiti professionali, standard minimi di qualità, regole per degustazioni e abbinamenti alimentari, elenco regionale e sanzioni. I soggetti già operanti devono adeguarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Disciplina dell’enoturismo in Toscana e modifica della l.r. 30/2003

Disciplina dell’enoturismo in Toscana

La legge regionale Toscana n. 76 del 2019 modifica la l.r. 30/2003 per includere l’enoturismo tra le attività disciplinate, definendone presupposti, modalità di avvio, requisiti, standard minimi di qualità, controlli e sanzioni. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Toscana.

Ambito e definizione dell’attività

L’intervento amplia la legge regionale su agriturismo e fattorie didattiche, sostituendone il titolo per includere anche l’enoturismo. L’enoturismo viene definito come l’insieme delle attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, comprese:

  • visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti per la coltivazione della vite;
  • degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
  • iniziative didattiche e ricreative nelle cantine e nei vigneti.

Soggetti che possono esercitare l’attività

Possono svolgere attività di enoturismo:

  • l’imprenditore agricolo, singolo o associato, che svolge attività di vitivinicoltura;
  • i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute;
  • le cantine sociali cooperative e i loro consorzi;
  • i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

L’attività di enoturismo non può invece essere esercitata dai soggetti indicati dall’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l.r. 30/2003.

Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi

L’avvio dell’enoturismo è subordinato alla presentazione della SCIA allo SUAP del comune in cui si svolge l’attività, tramite il sistema telematico STAR. Il modello di SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

Se l’enoturismo è svolto nell’ambito di un agriturismo, l’imprenditore deve adempiere anche agli obblighi previsti per la presentazione della DUA e della SCIA secondo la disciplina agrituristica.

Anche per l’esercizio agrituristico e per l’avvio delle attività di fattoria didattica è confermato l’uso di STAR per gli adempimenti telematici.

Requisiti per lo svolgimento dell’attività

Per svolgere l’enoturismo deve essere presente il titolare dell’azienda, oppure un familiare coadiuvante, un socio delegato, un dipendente delegato o un collaboratore esterno. Tali soggetti devono conoscere le caratteristiche del territorio e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
  • attestato di frequenza del percorso formativo obbligatorio per il conseguimento della capacità professionale necessaria alla qualifica di IAP;
  • diploma o laurea in materie agrarie;
  • titolo di enologo;
  • dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività, con indicazione di aziende e periodi;
  • attestato di frequenza di un corso di formazione sull’attività vitivinicola, di almeno 50 ore teorico-pratiche, organizzato da soggetti abilitati.

Standard minimi di qualità

Gli operatori devono rispettare standard minimi di qualità, oltre ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. In particolare devono garantire:

  • apertura annuale o stagionale per almeno tre giorni a settimana, includendo eventualmente domenica, prefestivi e festivi;
  • strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello all’ingresso con dati dell’accoglienza enoturistica, orari, tipologia di servizio e lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale almeno in italiano e inglese;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo in almeno tre lingue, italiano incluso;
  • esposizione e distribuzione di materiale sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, sulle DOP/IGP e sulle attrazioni del territorio;
  • ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza;
  • uso di calici o bicchieri idonei per la degustazione, tali da non alterare le proprietà organolettiche del vino.

È inoltre obbligatoria una polizza assicurativa di responsabilità civile verso i visitatori.

Degustazione del vino e abbinamento con alimenti

Se la degustazione con abbinamento di prodotti agroalimentari non è svolta in ambito agrituristico, l’abbinamento deve avvenire con prodotti freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti al consumo e conformi ai requisiti igienico-sanitari. I prodotti devono essere prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche toscane, in particolare:

  • DOP, IGP, STG e prodotti di montagna;
  • prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata;
  • prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);
  • prodotti biologici.

Se la degustazione con abbinamento è svolta in ambito agrituristico, si applicano le norme regolamentari regionali sull’agriturismo. In ogni caso, sono escluse le attività che configurano somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Elenco regionale degli operatori

I soggetti che svolgono enoturismo sono inseriti nell’elenco regionale degli operatori tenuto da ARTEA, tramite SIART e l’anagrafe regionale delle aziende agricole, dopo la presentazione della SCIA. I dati dell’elenco possono essere comunicati e diffusi a soggetti pubblici e privati, anche per via telematica.

Controlli e vigilanza

La Regione esercita il controllo sui requisiti e sugli standard minimi di qualità dell’enoturismo, oltre ai controlli già previsti per le attività agrituristiche e didattiche. La disciplina rafforza quindi il presidio amministrativo sia sull’avvio sia sul mantenimento dei requisiti.

Sanzioni amministrative

È prevista una sanzione da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita fattoria didattica o enoturismo senza la SCIA richiesta; il comune dispone la chiusura dell’attività abusiva e l’imprenditore responsabile non può intraprendere nuovamente l’attività nei dodici mesi successivi.

Sono inoltre punite con sanzione da 250 a 1.500 euro le violazioni:

  • dei requisiti per lo svolgimento dell’enoturismo;
  • degli standard minimi di qualità previsti per l’enoturismo.

Regime transitorio

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, già svolgevano attività riconducibili alla nuova disciplina devono adeguarsi entro 180 giorni. Se entro tale termine non si adeguano e non presentano la SCIA, non possono più esercitare tali attività.

Disposizioni finanziarie

La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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