Risoluzione n. 70 del 25/06/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le piattaforme elevatrici possono rientrare nell’aliquota IVA ridotta del 4% prevista per servoscala e mezzi simili, purché abbiano specifiche caratteristiche tecniche e siano idonee al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. L’agevolazione si applica in base alla natura oggettiva del bene e non dipende dallo status del cessionario; può quindi operare in ogni fase della commercializzazione.
Aliquota IVA 4% per cessioni di piattaforme elevatrici
Aliquota IVA applicabile alle piattaforme elevatrici
La risoluzione n. 70/E del 25 giugno 2012 esamina il trattamento IVA delle cessioni di piattaforme elevatrici prodotte e commercializzate da ALFA S.r.l. Il chiarimento riguarda la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento prevista per i beni destinati al superamento delle barriere architettoniche.
Quesito dell’istante
La società istante produce piattaforme elevatrici, descritte come mezzi di sollevamento in grado di superare dislivelli rispetto al piano stradale. Tali impianti sono realizzati nel rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, richiamando la legge 9 gennaio 1989, n. 13. La società chiede se le relative cessioni possano beneficiare dell’aliquota IVA del 4 per cento.
Soluzione prospettata dalla società
L’istante ritiene applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento in base al punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che include i "servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie". La società richiama inoltre l’articolo 24 della Direttiva 2006/42/CE, sostenendo che le piattaforme elevatrici, per le loro caratteristiche tecniche, sono assimilabili ai servoscala e che l’agevolazione dovrebbe spettare in qualunque fase della commercializzazione, anche se l’acquirente finale non è il soggetto disabile.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Amministrazione richiama il punto 31 della Tabella A, parte seconda, del DPR n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per poltrone e veicoli simili per invalidi, includendo espressamente i servoscala e altri mezzi simili destinati al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.
Viene evidenziato che la norma ha natura oggettiva: agevola i trasferimenti di beni che, per le loro caratteristiche tecniche, sono idonei a risolvere i limiti di deambulazione, senza subordinare il beneficio al fatto che l’acquirente sia personalmente portatore di handicap.
Significato di "servoscala e mezzi simili"
Secondo la risoluzione, la locuzione del punto 31 si riferisce agli impianti di sollevamento dotati di specifiche caratteristiche tecniche che li rendono concretamente idonei a garantire la mobilità di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie presso unità abitative o spazi aperti al pubblico. Tra gli elementi tecnici rilevanti sono indicati:
- dispositivi di sicurezza;
- agevole manovrabilità dei comandi;
- bassa velocità;
- portata limitata.
Rapporto con la normativa sulle barriere architettoniche
L’Agenzia richiama l’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, attuativo della legge n. 13 del 1989, che definisce le barriere architettoniche come ostacoli fisici o organizzativi che impediscono o rendono difficoltosa la mobilità e l’uso sicuro di spazi e attrezzature, nonché la mancanza di accorgimenti e segnalazioni per l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e dei pericoli.
Tuttavia, tale definizione è considerata troppo ampia per consentire, da sola, di qualificare automaticamente come agevolabili tutti gli impianti di sollevamento destinati genericamente al superamento delle barriere architettoniche. Il beneficio IVA viene infatti riconosciuto solo ai beni che rientrano nella specifica categoria dei servoscala e mezzi simili individuata dalla disciplina tributaria.
Piattaforme elevatrici e requisiti tecnici
Per individuare i mezzi simili ai servoscala, la risoluzione richiama l’articolo 4.1.13 del D.M. 236 del 1989, che rinvia alle specifiche tecniche dell’articolo 8.1.13 e definisce servoscala e piattaforme elevatrici come dispositivi atti a consentire, in alternativa all’ascensore, il superamento di dislivelli, di norma non superiori a 4 metri, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria.
È dunque la rispondenza a tali peculiarità tecniche a consentire l’inquadramento del bene nell’ambito del punto 31 della Tabella A e, quindi, l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento.
Conclusione dell’Amministrazione
La Direzione Centrale conclude che le piattaforme elevatrici commercializzate dalla società possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, purché rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla normativa richiamata. L’agevolazione opera in base alla natura oggettiva del bene e può applicarsi in ogni fase della commercializzazione, anche quando il cessionario non è un soggetto disabile, come ad esempio un condominio, un ente o una scuola.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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