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Risoluzione

Risoluzione n. 71 del 25/06/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il pavimento in laminato flottante non è un bene finito e quindi la sua cessione sconta l’IVA ordinaria, mentre il rifacimento del pavimento contro terra può rientrare nella detrazione del 55% per il risparmio energetico se rispettati i requisiti di trasmittanza e gli adempimenti previsti.

IVA 10% e detrazione 55% per ristrutturazione edilizia e pavimento flottante

Interpello su ristrutturazione edilizia, IVA agevolata e detrazione per risparmio energetico

La risoluzione affronta due questioni fiscali connesse a interventi di ristrutturazione edilizia su un’abitazione civile: l’applicabilità dell’IVA agevolata del 10% alla fornitura di un pavimento in laminato posato flottante e la possibilità di fruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico in relazione al rifacimento del pavimento contro terra. L’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione distinta per i due profili.

Quesito presentato dal contribuente

Il contribuente ha avviato lavori di ristrutturazione edilizia nella propria abitazione al piano terra, nella quale prenderà residenza al termine degli interventi. I lavori comprendono:

  • opere finalizzate al risparmio energetico, tra cui coibentazione delle pareti esterne, installazione di nuovi infissi esterni isolanti e realizzazione di impianto di riscaldamento con pannelli solari e caldaia a biomassa;
  • parziale ridistribuzione dei volumi interni;
  • messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento.

A seguito della demolizione e ricostruzione di alcuni muri interni e del taglio della pavimentazione per il passaggio dei nuovi impianti, è stato necessario ripristinare il pavimento. È stato scelto un pavimento in laminato tipo “parquet”, con posa flottante mediante sistema brevettato che non richiede collanti e consente la rimozione o il riutilizzo dei singoli pannelli senza deterioramento.

L’istante chiede quindi:

  • se il materiale per il parquet possa beneficiare dell’IVA ridotta al 10%;
  • se l’intervento possa beneficiare della detrazione del 55% per il risparmio energetico.

Tesi sostenuta dall’istante

Il contribuente ritiene che la fornitura del pavimento in laminato possa godere dell’IVA del 10% perché si tratterebbe di un bene finito, mantenendo la propria individualità anche dopo l’installazione grazie alla posa flottante e alla possibilità di rimozione e riutilizzo.

Quanto alla detrazione del 55%, l’istante sostiene che i “pavimenti verso l’esterno” menzionati nella disciplina agevolativa comprendano anche i pavimenti posati contro terra, privi di vespaio, in quanto soggetti a dispersione termica. Precisa inoltre che i valori limite richiesti dalla norma saranno asseverati da un tecnico abilitato.

Valutazione dell’Agenzia: IVA agevolata

L’Agenzia richiama il numero 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA del 10% per i beni finiti, escluse materie prime e semilavorate, impiegati per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978. Restano esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b).

Viene ricordato che per “beni finiti” si intendono i beni che, anche dopo l’impiego nell’intervento, non perdono la propria individualità pur incorporandosi nell’immobile. Sono esempi tipici di beni finiti:

  • ascensori;
  • montacarichi;
  • infissi;
  • sanitari;
  • prodotti per impianti idrici, elettrici e a gas.

Non sono invece beni finiti i prodotti che, pur finiti per il cedente, diventano materie prime o semilavorati per il cessionario.

Nel caso concreto, l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, in quanto diretto a trasformare l’organismo edilizio con un sistema organico di opere che può portare a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tuttavia, il pavimento in laminato flottante non è considerato bene finito: l’Agenzia lo ricondice alla categoria dei materiali di rivestimento.

In particolare:

  • le singole liste prefinite non sono elementi dotati di propria individualità e autonomia funzionale;
  • una volta smontate, anche se riutilizzabili, perderebbero le caratteristiche strutturali di pavimentazione.

Ne consegue che la cessione di tale pavimento, anche nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, deve essere assoggettata all’IVA ordinaria, e non all’aliquota ridotta del 10%.

Valutazione dell’Agenzia: detrazione del 55% per risparmio energetico

Per il secondo profilo, l’Agenzia richiama l’art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 55% delle spese documentate relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari riguardanti:

  • strutture opache orizzontali, cioè coperture e pavimenti;
  • finestre comprensive di infissi.

La detrazione spetta a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U indicati dalla Tabella 3 allegata alla legge.

Viene inoltre richiamato il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, il cui allegato B distingue tra strutture opache verticali e orizzontali, e, per queste ultime, tra coperture e pavimenti. Per i pavimenti, la norma fa riferimento ai “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”.

L’Agenzia osserva anche che l’ENEA, nei propri strumenti informativi sulla trasmittanza termica, considera espressamente l’ipotesi del “pavimento contro terra”. Da ciò conclude che tale fattispecie può essere ricondotta ai “pavimenti verso l’esterno”.

Pertanto, il rifacimento del pavimento contro terra può beneficiare della detrazione del 55% per il risparmio energetico, purché:

  • siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal decreto;
  • siano adempiuti gli ulteriori obblighi posti a carico del contribuente per l’accesso all’agevolazione.

Esito finale

La risoluzione distingue nettamente i due trattamenti fiscali:

  • per il pavimento in laminato flottante, niente IVA agevolata del 10%, perché non si tratta di bene finito ma di materiale di rivestimento soggetto a IVA ordinaria;
  • per il rifacimento del pavimento contro terra, possibilità di fruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico, se risultano rispettati i requisiti tecnici e procedurali previsti dalla normativa.

Indicazione amministrativa conclusiva

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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