Risoluzione n. 66 del 20/06/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA ridotta del 4% può applicarsi anche ai contratti di leasing traslativo di autoveicoli per disabili, purché sussistano le condizioni di legge già al momento della stipula e sia prodotta allora la documentazione richiesta. Il beneficio si estende ai canoni e al prezzo di riscatto; in caso di decadenza, la società di leasing deve emettere fattura integrativa per recuperare la maggiore imposta.
IVA agevolata al 4% per leasing di autoveicoli destinati a soggetti disabili
IVA agevolata nel leasing di autoveicoli per soggetti disabili
La risoluzione esamina le modalità applicative dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisizione, mediante contratto di locazione finanziaria, di autoveicoli destinati alla mobilità di soggetti disabili. Il documento chiarisce se la documentazione debba essere prodotta al momento della stipula del leasing oppure al riscatto finale, e definisce gli effetti fiscali del beneficio lungo tutta la durata del contratto.
Quesito posto
L’istante chiede se, nei contratti di leasing di autoveicoli stipulati da soggetti disabili, la documentazione necessaria per usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% debba essere presentata alla società di leasing all’atto della stipula oppure al momento del riscatto. Il dubbio riguarda sia i canoni periodici sia il prezzo finale di riscatto.
Soluzione prospettata dall’istante
L’istante sostiene che l’agevolazione prevista per le cessioni di veicoli a soggetti disabili possa estendersi anche al leasing traslativo, richiamando l’articolo 16, terzo comma, del DPR n. 633/1972. Secondo questa impostazione:
- la società di leasing dovrebbe applicare l’IVA al 4% sia sui canoni sia sul prezzo di riscatto;
- la documentazione richiesta dalla normativa dovrebbe essere prodotta già alla stipula del contratto e non al riscatto;
- la società di leasing dovrebbe comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati dell’operazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricostruisce la disciplina dell’aliquota agevolata prevista dal n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Sono richiamate, in particolare, le categorie di veicoli e di beneficiari ammessi all’agevolazione:
- autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del Codice della strada, con cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e fino a 2800 cc se diesel, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai medesimi o ai familiari fiscalmente a carico;
- autoveicoli della medesima tipologia, con i limiti di cilindrata indicati, ceduti a soggetti non vedenti o sordomuti, ovvero ai familiari fiscalmente a carico.
Viene inoltre richiamato l’articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000, che ha esteso dal 1° gennaio 2001 l’agevolazione ai veicoli ceduti a soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, anche senza adattamento del veicolo.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
La risoluzione precisa che le procedure applicative originarie sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. In base all’articolo 1 di tale decreto, il beneficiario deve produrre al cedente, anteriormente all’effettuazione della cessione, la documentazione che attesta il diritto all’agevolazione, inclusa:
- la certificazione relativa alla condizione di disabilità;
- la dichiarazione sostitutiva che attesta l’assenza di un precedente acquisto agevolato di analogo veicolo nel quadriennio anteriore.
L’articolo 2 del decreto richiede che il veicolo sia immatricolato e iscritto al PRA a nome dell’acquirente avente diritto. L’articolo 3 impone al cedente di comunicare entro 30 giorni dalla cessione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per residenza dell’acquirente:
- la data dell’operazione;
- i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente;
- la targa del veicolo.
Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 8, comma 3, della legge n. 449/1997, secondo cui gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione;
- l’articolo 1, comma 37, della legge n. 296/2006, che prevede la restituzione della differenza d’imposta se il veicolo è ceduto prima di due anni dall’acquisto, salvo il caso di nuovi e diversi adattamenti.
Applicabilità al leasing traslativo
L’Agenzia osserva che la disciplina agevolativa fa riferimento al trasferimento della proprietà del mezzo al disabile o al familiare fiscalmente a carico, e non alla mera concessione in godimento del bene. Ne deriva che il beneficio può operare nel leasing solo se il contratto ha natura di leasing traslativo.
In tale ipotesi, per rispettare la finalità sociale della norma, la società di leasing può applicare l’aliquota IVA del 4%:
- sui canoni di locazione finanziaria;
- sul prezzo di riscatto, sempre che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire la proprietà del veicolo al termine del rapporto mediante riscatto da parte dell’utilizzatore.
Condizioni da verificare alla stipula
L’applicazione dell’agevolazione richiede che già al momento della stipula del contratto siano presenti tutte le condizioni richieste dalla legge. In particolare, devono risultare anche gli eventuali adattamenti del veicolo con annotazione sulla carta di circolazione.
Quanto al requisito dell’intestazione del veicolo all’avente diritto, la risoluzione ritiene che, nel caso in cui il veicolo sia immatricolato a nome del locatore, tale requisito sia validamente sostituito dall’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto, riportata nella iscrizione al PRA ai sensi dell’articolo 91, primo comma, del Nuovo Codice della strada.
La documentazione prevista deve essere prodotta dal beneficiario alla società di leasing già in sede di stipula. Da quel momento la società deve anche comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’operazione.
Decorrenza dei termini e vincoli temporali
La risoluzione stabilisce che dalla data di stipula del contratto decorrono:
- il periodo di quattro anni entro il quale il beneficiario non può fruire nuovamente dell’agevolazione;
- il periodo di due anni durante il quale deve mantenere la disponibilità del veicolo.
Il mancato rispetto del vincolo biennale comporta la decadenza dal beneficio, salvo il caso in cui la cessione sia necessaria per nuovi e diversi adattamenti.
Effetti della decadenza e recupero dell’imposta
Se si verifica la decadenza dall’agevolazione, la società di leasing deve emettere una fattura integrativa per recuperare la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella applicata in via ridotta. La risoluzione precisa che, analogamente a quanto avviene negli acquisti per compravendita, nel leasing è la società di leasing, quale proprietaria del veicolo, a dover effettuare l’integrazione della rivalsa verso l’utilizzatore per recuperare la maggiore imposta dovuta.
Vigilanza amministrativa
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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