Risoluzione n. 72 del 4/07/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da usare nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi per versare l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, oltre a sanzioni e interessi da ravvedimento. Indica anche le modalità di compilazione del modello e richiama importi, soggetti obbligati e riferimenti normativi.
Istituzione dei codici tributo per l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi
Istituzione dei codici tributo per l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi
La risoluzione definisce i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e specifica anche le modalità operative di compilazione del modello di pagamento.
Quadro normativo di riferimento
L'imposta è stata istituita dall'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'articolo 3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Il comma 10-bis prevede che:
- l'imposta è dovuta per ciascun passeggero e per ciascuna tratta;
- l'importo è pari a euro 100 per tragitti non superiori a 1.500 chilometri;
- l'importo è pari a euro 200 per tragitti superiori a 1.500 chilometri;
- l'imposta è a carico del passeggero, ma è versata dal vettore.
Il comma 15-bis del medesimo articolo richiama, in caso di omesso o insufficiente pagamento, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Modalità di versamento
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2012 stabilisce che l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi è versata mediante modello F24 Versamenti con elementi identificativi.
La risoluzione è quindi finalizzata a rendere operativo tale versamento tramite l'istituzione dei codici tributo dedicati.
Codici tributo istituiti
Per il pagamento delle somme dovute sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 3379: "Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui all’art. 16, comma 10-bis, d.l. 201/2011";
- 8937: "Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 Ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI";
- 1932: "Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI".
Compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi
In sede di compilazione del modello devono essere indicati:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
- il campo "tipo" va valorizzato con la lettera "R";
- il campo "elementi identificativi" va compilato con il numero dei passeggeri per singola tratta seguito dalla lettera "A" o "B" e, negli ultimi 4 caratteri, con il giorno e il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi nel formato GGMM;
- la lettera "A" indica la tratta fino a 1.500 km;
- la lettera "B" indica la tratta oltre 1.500 km;
- il campo "codice" va valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di effettuazione del servizio di aerotaxi nel formato AAAA.
Finalità pratica del documento
La risoluzione ha natura operativa: consente al vettore di effettuare il versamento dell'imposta e, se necessario, di regolarizzare omessi o insufficienti pagamenti mediante sanzioni e interessi da ravvedimento, utilizzando i codici tributo specificamente istituiti.
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