Risoluzione n. 69 del 21/06/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la proroga disposta dal D.P.C.M. 6 giugno 2012 sposta i versamenti ordinariamente previsti al 16/18 giugno 2012 al 9 luglio 2012, oppure dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%. La proroga incide anche sulla rateazione delle somme dovute a saldo e acconto delle imposte, sulla cedolare secca e, per i soggetti interessati, sul versamento IVA in dichiarazione unificata, con rideterminazione dei piani di rateazione in base alla nuova prima scadenza.
Differimento dei termini di versamento 2012 e impatto sulla rateazione di saldo, acconti e cedolare secca
Differimento dei versamenti 2012 e effetti sulla rateazione
La risoluzione illustra gli effetti del D.P.C.M. 6 giugno 2012 sul differimento dei termini di versamento per l’anno 2012. In particolare, chiarisce quali pagamenti rientrano nella proroga, quali soggetti ne beneficiano e come devono essere ricalcolati i piani di rateazione delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, compresa la cedolare secca.
Ambito della proroga
La proroga riguarda i versamenti delle imposte risultanti:
- dalle dichiarazioni dei redditi;
- dalle dichiarazioni in materia di IRAP;
- dalla dichiarazione unificata annuale.
Sono quindi ricompresi tutti i versamenti ordinariamente fissati al 16 giugno 2012, prorogato al 18 giugno 2012 perché il 16 cadeva di sabato. Tra gli esempi espressamente richiamati figurano:
- il versamento relativo all’imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero di cui all’art. 19, commi da 13 a 22, del D.L. n. 201/2011;
- il versamento della cedolare secca.
Termini di versamento consentiti
Per effetto della proroga, il contribuente può scegliere tra due alternative:
- effettuare i versamenti entro il 9 luglio 2012, senza maggiorazioni;
- effettuare i versamenti dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La risoluzione richiama inoltre la proroga permanente introdotta dall’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che consente di effettuare entro il 20 agosto, senza maggiorazione, gli adempimenti fiscali e i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006.
Soggetti interessati
La proroga si applica anzitutto alle persone fisiche. Interessati sono anche:
- i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dall’IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012;
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al relativo limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione dello studio;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Incidenza sulla rateazione dei versamenti
La proroga incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento rateale dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata nella forma della cedolare secca, che segue gli stessi termini dell’IRPEF.
La risoluzione richiama l’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, secondo cui i versamenti di saldo e acconto possono essere rateizzati in rate mensili di uguale importo, con interessi decorrenti dal mese di scadenza, e comunque con completamento entro novembre dello stesso anno. I versamenti rateali si effettuano:
- entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
- entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Piani di rateazione originari e loro aggiornamento
Le istruzioni del modello Unico 2012 riportavano già i piani di rateazione, distinti tra titolari e non titolari di partita IVA. La risoluzione precisa che tali piani devono essere seguiti dai contribuenti non rientranti nella proroga, e possono essere seguiti anche da chi vi rientra ma non intende avvalersene.
Per i contribuenti che si avvalgono della proroga, il piano di rateazione deve essere rideterminato:
- assumendo come inizio della rateazione il termine di versamento prorogato;
- assumendo come fine della rateazione il 30 novembre per i non titolari di partita IVA e il 16 novembre per i titolari di partita IVA.
Regole specifiche per i non titolari di partita IVA
Per i contribuenti non titolari di partita IVA, la prima rata può essere versata:
- entro il 9 luglio 2012 senza maggiorazione;
- dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40% sull’intero importo dovuto.
La risoluzione fornisce gli schemi di rateazione aggiornati. In sintesi:
- se la prima rata è versata il 9 luglio, le rate successive scadono il 31 luglio, 31 agosto, 1° ottobre, 31 ottobre e 30 novembre;
- se la prima rata è versata il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, le rate successive scadono il 31 agosto, 1° ottobre, 31 ottobre e 30 novembre.
Regole specifiche per i titolari di partita IVA
Per i contribuenti titolari di partita IVA, il termine ordinario del 16 giugno 2012 slitta al 18 giugno perché il 16 cade di sabato. In applicazione della proroga, il versamento della prima rata può essere effettuato:
- entro il 9 luglio 2012 senza maggiorazione;
- dal 10 luglio al 20 agosto 2012 con maggiorazione dello 0,40%.
Gli schemi aggiornati indicano che, per chi versa la prima rata il 9 luglio, le rate successive scadono il 16 luglio, 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre. Per chi versa il 20 agosto con la maggiorazione, le rate successive scadono il 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre.
Effetti sul versamento IVA in dichiarazione unificata
La risoluzione precisa che, per i soggetti che possono presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, la proroga incide anche sul versamento dell’IVA dovuta in base a tale dichiarazione. Si richiama l’art. 6 del D.P.R. n. 542/1999, secondo cui il versamento può avvenire entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del versamento IVA.
In concreto, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione unificata può essere versata:
- entro il 9 luglio 2012, senza maggiorazioni, salvo la maggiorazione dell’1,20% per il trimestre 16 marzo-16 giugno propria della dilazione IVA;
- dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con maggiorazione dello 0,40% calcolata sul debito d’imposta al lordo della predetta maggiorazione dell’1,20%.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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