Cassazione Civile, Ordinanza n. 14310/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari fondo servente)
La controversia
Due proprietari di fondi confinanti agivano davanti al tribunale chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passo pedonale e carrabile a carico del fondo dei vicini e, in subordine, la costituzione coattiva della stessa servitù per asserita interclusione del loro fondo. Nel primo grado il giudice respingeva la domanda di usucapione ma accoglieva quella subordinata, costituendo una servitù coattiva di passaggio. In appello i proprietari del fondo servente impugnavano la decisione sostenendo, tra l'altro, l'esistenza di un tracciato alternativo meno gravoso; il controinteressato resisteva e proponeva appello incidentale condizionato per riproporre la domanda di usucapione respinta in primo grado. La Corte d'appello rigettava la questione sulla servitù coattiva e accoglieva l'appello incidentale, riconoscendo l'usucapione della servitù di passaggio. In cassazione i ricorrenti principali deducevano sei motivi: soprattutto la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del contraddittorio, perché l'appello incidentale non era stato notificato a due soggetti chiamati in causa in primo grado e rimasti contumaci, che secondo i ricorrenti dovevano essere considerati litisconsorti necessari processuali; inoltre contestavano l'ammissibilità dell'appello incidentale condizionato, la sussistenza dell'apparenza della servitù ai fini dell'usucapione, un preteso travisamento della consulenza tecnica, l'applicazione dell'art. 1051 c.c. in presenza di un terreno destinato a giardino e la liquidazione delle spese. Il resistente proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato per contestare l'esclusione della servitù coattiva e l'asserita formazione del giudicato interno sull'interclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti chiamati in causa in primo grado e rimasti contumaci in appello, rispetto all'appello incidentale condizionato, abbia determinato la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata. Ha qualificato tali soggetti come litisconsorti necessari processuali, pur in assenza di litisconsorzio sostanziale, perché la loro partecipazione in primo grado, per ordine del giudice, rendeva inscindibili le cause ai fini dell'impugnazione. Per questo motivo ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
nelle cause inscindibili l'impugnazione deve essere notificata anche alle parti rimaste contumaci in grado di appello, con necessità di integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione determina nullità rilevabile d'ufficio
art. 102 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del contraddittorio e la necessaria partecipazione di tutte le parti
art. 343 c.p.c.
richiamato in relazione all'ammissibilità e alla forma dell'appello incidentale condizionato
art. 107 c.p.c.
la chiamata in causa disposta dal giudice in primo grado ha determinato un litisconsorzio necessario processuale rilevante anche in appello
art. 1051 c.c.
norma invocata sia per la costituzione coattiva della servitù di passaggio sia per l'esenzione relativa ai fondi destinati o destinabili a giardino
art. 1027 c.c.
richiamato nella censura sull'usucapione della servitù per il profilo della conformazione del diritto reale di passaggio
art. 1028 c.c.
richiamato nella censura sull'usucapione della servitù per il profilo dell'apparenza e dell'esercizio del peso reale
art. 1061 c.c.
richiamato nella censura sull'usucapione della servitù, con riferimento al requisito dell'apparenza
art. 1326 c.p.c.
richiamato nella rubrica del motivo, come indicato nel testo, in relazione alla dedotta violazione di norme sostanziali; dal testo non emerge una specifica applicazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base formale delle censure di nullità del procedimento e della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale delle censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 380bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale
Massime di principio
- Quando in primo grado un soggetto è stato chiamato in causa per ordine del giudice, la sua partecipazione rende inscindibili le cause ai fini dell'impugnazione: in appello deve essere garantito il contraddittorio anche nei suoi confronti, se è rimasto contumace, mediante integrazione ex art. 331 c.p.c.
- La mancata notifica dell'impugnazione incidentale alle parti contumaci che, per effetto della loro chiamata in primo grado, assumono la qualità di litisconsorti necessari processuali, comporta nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza, rilevabile d'ufficio in cassazione.
- La nullità da mancata integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili non si converte in inammissibilità dell'impugnazione incidentale ritualmente proposta verso le parti costituite, ma impone la rinnovazione del giudizio di merito con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
- Nei giudizi relativi a servitù su fondi interessati da più proprietari o da chiamate in causa disposte dal giudice, la verifica del litisconsorzio processuale deve precedere l'esame dei motivi di merito sull'usucapione o sulla costituzione coattiva della servitù.
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