Sentenza del 11/04/2016 n. 2037 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Cessione ramo d'azienda - Maggiore imposta accertata - Metodo valutativo - Libera scelta - Esclusione - Valutazione realtà aziendale - Necessità - Illegittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato una maggiore imposta di registro assumendo un maggior valore di avviamento del ramo d'azienda ceduto. Le società contestavano il metodo di valutazione utilizzato, ritenendolo arbitrario e non fondato su un esame complessivo delle caratteristiche concrete dell'azienda, della sua situazione economica e delle sue peculiarità. In particolare, veniva censurata l'applicazione di un criterio previsto da una disposizione in larga parte abrogata, senza adeguata considerazione della realtà aziendale.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. La maggiore imposta di registro non può essere determinata mediante la libera e automatica scelta, da parte dell'Ufficio, di un metodo valutativo astratto o non più adeguatamente applicabile. La valutazione dell'avviamento e del valore dell'azienda deve basarsi su un'analisi concreta e complessiva delle caratteristiche dell'impresa ceduta. Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento, o comunque il riconoscimento dell'illegittimità della maggiore imposta richiesta.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e dei criteri di valutazione dell'azienda ceduta
L'Amministrazione deve determinare il valore dell'azienda e dell'avviamento sulla base di elementi concreti e coerenti con la realtà economica dell'impresa, senza applicare in modo automatico o arbitrario un criterio astratto.
Norma relativa al metodo di valutazione dell'avviamento, in larga parte abrogata
L'Ufficio non può fare affidamento indiscriminato su un metodo previsto da una disposizione non più pienamente vigente, soprattutto quando ciò comporti il mancato esame delle specificità del ramo d'azienda trasferito.
Massime di principio
- In materia di cessione d'azienda, la maggiore imposta di registro deve essere fondata su una valutazione effettiva e complessiva dell'azienda, non su un calcolo meramente automatico dell'avviamento.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare il metodo estimativo utilizzato e spiegare perché esso sia adeguato alle caratteristiche concrete dell'impresa ceduta.
- La scelta del criterio di valutazione non è libera quando conduce a ignorare elementi rilevanti quali redditività, consistenza patrimoniale, situazione economica, organizzazione e prospettive dell'azienda.
- L'utilizzo di criteri derivanti da norme abrogate o superate può rendere illegittimo l'accertamento se non è accompagnato da un'analisi attuale e concreta della realtà aziendale.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando sia l'inadeguatezza del metodo astratto utilizzato sia la mancata considerazione delle peculiarità del ramo d'azienda trasferito.
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