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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/607

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R0607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all'esito di un riesame in previsione della scadenza, che la cessazione delle misure antidumping avrebbe comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Per questo istituisce un dazio antidumping definitivo del 60,4 % sulle importazioni dalla RPC e ne estende l'applicazione alle spedizioni dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, salvo le esenzioni nominative previste. Il testo contiene anche la disciplina degli interessi di mora in caso di rimborso di dazi definitivi.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estendendolo alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e nei relativi codici TARIC indicati nell'articolo 1. Il dazio riguarda i prodotti originari della RPC e si estende ai medesimi prodotti spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, con esclusione del produttore marocchino Remer Maroc SARL e di 15 produttori esportatori coreani espressamente elencati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; si colloca nel quadro dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e conferma che le misure antidumping restano necessarie per neutralizzare dumping e pregiudizio. La Commissione ricostruisce il contesto di precedenti misure, estensioni per elusione e riesami precedenti, valorizzando l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e il rischio di loro persistenza in caso di abrogazione.

Procedura e inchiesta

L'inchiesta riguarda il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 per il dumping, mentre l'analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2016. La Commissione ha aperto il riesame l'8 febbraio 2017 dopo aver verificato l'esistenza di elementi di prova sufficienti, ha consultato il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, ha inviato questionari alle parti rilevanti e ha svolto visite di verifica presso produttori dell'Unione, un produttore esportatore della RPC e un produttore statunitense.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili nei codici NC indicati. La Commissione considera simili i cavi d'acciaio prodotti ed esportati dalla RPC, quelli venduti nel mercato interno di un paese terzo a economia di mercato preso come riferimento, e quelli prodotti e venduti nell'Unione dall'industria unionale, perché presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi finali.

Determinazione del dumping

Poiché nell'inchiesta originaria nessun produttore esportatore cinese aveva ottenuto il trattamento di economia di mercato, il valore normale è stato determinato con riferimento agli Stati Uniti, ritenuti un paese terzo a economia di mercato adeguato. La Commissione ha ritenuto rappresentative le vendite interne del produttore statunitense collaborante e ha effettuato i necessari aggiustamenti per differenze di prodotto, IVA, imballaggio, trasporto, movimentazione, nolo, assicurazione, credito e spese bancarie. Confrontando valore normale e prezzo all'esportazione, ha accertato un margine di dumping medio ponderato del 16,7 % sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

La Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, il dumping persisterebbe o si reitererebbe. La RPC dispone di una capacità produttiva molto elevata e di una capacità inutilizzata di circa 1,8 milioni di tonnellate nel 2016, largamente superiore al consumo unionale. Inoltre, i prezzi di esportazione cinesi verso altri mercati risultano significativamente inferiori a quelli praticati nell'Unione, e in diversi paesi terzi sono già in vigore misure antidumping contro i cavi d'acciaio cinesi. Il mercato dell'Unione viene descritto come particolarmente attrattivo, anche perché consente prezzi più elevati rispetto ad altri mercati di esportazione.

Situazione dell'industria dell'Unione e pregiudizio

L'industria dell'Unione, composta da oltre 22 produttori o gruppi di produttori, ha visto diminuire produzione, vendite, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito nel periodo in esame. Il consumo unionale è calato del 6 %, mentre la produzione unionale è scesa del 18 % e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita dal 62,4 % al 60,0 %. La redditività è passata da un utile del 7,5 % nel 2013 a una perdita dell'1,6 % nel PIR, con forte deterioramento degli altri indicatori economici: la Commissione conclude che sussiste un pregiudizio notevole.

Effetti delle importazioni cinesi e di altri paesi terzi

Le importazioni dalla RPC sono rimaste contenute grazie alle misure in vigore, ma hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi oggetto di dumping. La Commissione osserva che le importazioni da altri paesi terzi, in particolare Repubblica di Corea, Turchia, Russia, Thailandia e Malaysia, hanno esercitato una pressione concorrenziale significativa, con prezzi medi inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Tuttavia, ai fini del riesame, l'analisi si concentra sul rischio di reiterazione del pregiudizio derivante dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure.

Interesse dell'Unione

La Commissione esclude motivi contrari al mantenimento delle misure. Per l'industria dell'Unione, la scadenza comporterebbe un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria e rischi per la sostenibilità produttiva; per importatori e utilizzatori non sono emersi elementi contrari, anche perché nessuno di essi ha collaborato fornendo dati significativi e nelle inchieste precedenti non erano stati rilevati effetti particolarmente negativi.

Misure adottate

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 60,4 % sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC, con estensione alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, salvo le esenzioni nominative previste. L'articolo 2 disciplina l'applicazione delle norme doganali vigenti e il tasso degli interessi di mora sui rimborsi; l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione del prodotto e ambito tariffario

Il prodotto oggetto del dazio è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm. Le merci sono attualmente classificate nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e nei codici TARIC specificati all'articolo 1.

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Per i cavi d'acciaio fabbricati nella Repubblica popolare cinese il dazio antidumping definitivo è fissato al 60,4 % del prezzo cif netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Estensione delle misure a Marocco e Repubblica di Corea

Il dazio antidumping applicabile alla RPC è esteso alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi. Sono previste esenzioni specifiche per il produttore marocchino Remer Maroc SARL e per 15 produttori esportatori coreani elencati nominalmente, con i rispettivi codici addizionali TARIC.

Regime applicabile ai rimborsi e interessi di mora

Salvo disposizione contraria, si applicano le norme doganali vigenti. In caso di rimborso che dia diritto a interessi di mora, il tasso è pari al tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine, aumentato di 1 punto percentuale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingcommercio internazionaledogane

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