Regolamento (UE) 2018/608
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce le specifiche tecniche minime delle etichette elettroniche utilizzabili sull’equipaggiamento marittimo, individuando due soluzioni ammesse: RFID e codici dati a matrice. Precisa quali informazioni devono essere codificate, quali norme ISO/IEC devono essere rispettate e come devono essere apposte le etichette per garantirne leggibilità e durata nel tempo. Prevede inoltre un simbolo visibile, leggibile e indelebile quando l’etichetta elettronica sostituisce il marchio di conformità.
Stabilisce i criteri tecnici per l’uso di etichette elettroniche RFID o a codice dati a matrice sull’equipaggiamento marittimo, anche in sostituzione del marchio di conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti di equipaggiamento marittimo rientrante nella direttiva 2014/90/UE e disciplina le modalità tecniche di identificazione elettronica dei prodotti. Riguarda le etichette elettroniche apposte in modo permanente sull’equipaggiamento, sia come integrazione sia, nei casi previsti, come sostituzione del marchio di conformità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608: criteri tecnici per le etichette elettroniche dell’equipaggiamento marittimo
Il regolamento, adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE, stabilisce i criteri tecnici per l’uso di etichette elettroniche nell’equipaggiamento marittimo. La finalità è favorire un’identificazione più efficiente dei prodotti, a integrazione o, in casi specifici, in sostituzione del marchio di conformità, sulla base di un’analisi costi-benefici che ha evidenziato l’utilità di RFID e codici dati a matrice.
Finalità e impostazione generale
I considerando chiariscono che la scelta delle soluzioni tecniche si fonda su un confronto tra tecnologie disponibili e sulle esigenze di interoperabilità con banche dati esterne, poiché l’etichetta elettronica può contenere solo una quantità limitata di dati. Per questo il sistema deve consentire un’identificazione unica dell’equipaggiamento marittimo, basata su una struttura di codici standardizzata e indipendente dal tipo di etichetta, con possibilità di accesso diretto alle banche dati pertinenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si rivolge ai fabbricanti di equipaggiamento marittimo soggetto alla direttiva 2014/90/UE. Disciplina le etichette elettroniche apposte in modo permanente sull’equipaggiamento e ne regola il contenuto informativo, le modalità di codifica, i requisiti tecnici dei supporti dati e l’eventuale simbolo da apporre quando l’etichetta sostituisce il marchio di conformità.
Definizioni essenziali
Ai sensi dell’articolo 1:
- per "etichetta elettronica" si intende un marcatore RFID o un codice dati a matrice;
- per "identificatore dell’applicazione" si intende il prefisso numerico che definisce significato e formato degli elementi di dati codificati.
Tipologie di etichette ammesse
L’articolo 2 consente tre soluzioni tecniche, tutte da considerarsi apposte in modo permanente su un elemento dell’equipaggiamento marittimo:
- etichette RFID;
- etichette a lettura ottica contenenti codici dati a matrice;
- etichette a lettura ottica con codici dati a matrice marcati direttamente sull’elemento.
Contenuto informativo richiesto
L’allegato, punto 1.1, specifica i dati che devono essere codificati nell’etichetta elettronica:
- un identificatore dell’applicazione conforme alle norme ISO/IEC 15434:2006 e ISO/IEC 15418:2016, mediante ASC MH10 o GS1;
- il tipo di modulo di valutazione della conformità utilizzato, riferito all’allegato II della direttiva 2014/90/UE, in 1 carattere alfabetico;
- il numero di identificazione dell’organismo notificato assegnato dalla Commissione, in 4 caratteri numerici;
- il numero o i numeri di verifica dell’unità (modulo G) oppure i certificati di esame CE del tipo e di conformità al tipo per i moduli B e D, E o F, con un massimo di 20 caratteri alfanumerici.
Il punto 1.2 consente inoltre l’inserimento di dati supplementari, come:
- numero dello stabilimento di produzione;
- codice del prodotto;
- numero di lotto o partita;
- ulteriori informazioni del fabbricante. Questi dati facoltativi devono comunque rispettare la norma ISO/IEC 15434:2006 e utilizzare gli identificatori ASC MH10 o GS1.
Requisiti tecnici per RFID e codici dati a matrice
Per gli RFID, il punto 2.1 dell’allegato prescrive transponder operanti nella banda 860 MHz-960 MHz, conformi alla norma ISO/IEC 18000-6:2004, tipo C. Per i codici dati a matrice, il punto 2.2 richiede la conformità alla norma ISO/IEC 16022:2006.
In entrambi i casi, l’etichetta deve essere apposta o marcata in modo saldo e duraturo, così da restare leggibile per l’intero ciclo di vita previsto dell’equipaggiamento marittimo.
Sostituzione del marchio di conformità e simboli
L’articolo 3 prevede un obbligo specifico di visibilità quando l’etichetta elettronica sostituisce il marchio di conformità. In tale ipotesi:
- per le etichette RFID, il simbolo indicato nei punti 3.1 e 3.2 dell’allegato deve comparire sulle etichette stesse o accanto ad esse;
- per i codici dati a matrice, il simbolo di cui al punto 3.3 deve essere riportato sulle etichette stesse o accanto ad esse.
Il simbolo deve essere visibile, leggibile e indelebile.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 definisce "etichetta elettronica" come un marcatore con identificazione a radiofrequenza (RFID) o un codice dati a matrice, e "identificatore dell’applicazione" come il prefisso numerico usato per definire il significato e il formato degli elementi di dati codificati.
Tipologie di etichette ammesse
L’articolo 2 consente ai fabbricanti di utilizzare tre soluzioni, secondo l’allegato: etichette RFID apposte in modo permanente, etichette ottiche con codici dati a matrice apposte in modo permanente, oppure codici dati a matrice marcati in modo permanente su un elemento dell’equipaggiamento marittimo.
Uso del simbolo quando l’etichetta sostituisce il marchio di conformità
L’articolo 3 impone che, se l’etichetta elettronica RFID o il codice dati a matrice sostituiscono il marchio di conformità, l’equipaggiamento rechi sulle etichette stesse o accanto ad esse, in modo visibile, leggibile e indelebile, il simbolo previsto ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato.
Contenuto informativo dell’etichetta
L’allegato, punto 1.1, richiede che l’etichetta contenga: un identificatore dell’applicazione conforme alle norme ISO/IEC 15434:2006 e ISO/IEC 15418:2016, tramite identificatore dati ASC MH10 o GS1; il tipo di modulo di valutazione della conformità dell’allegato II della direttiva 2014/90/UE [1 carattere alfabetico]; il numero di identificazione dell’organismo notificato assegnato dalla Commissione [4 caratteri numerici]; il numero o i numeri di verifica dell’unità (modulo G) o i certificati d’esame CE del tipo e di conformità al tipo (moduli B e D, E o F) [massimo 20 caratteri alfanumerici].
Dati supplementari facoltativi
L’allegato, punto 1.2, consente di inserire ulteriori informazioni, quali numero dello stabilimento di produzione, codice del prodotto, numero di lotto o di partita e altre informazioni del fabbricante, nel rispetto della norma ISO/IEC 15434:2006 e mediante gli identificatori ASC MH10 o GS1.
Requisiti tecnici RFID e codici dati a matrice
Per gli RFID, l’allegato, punto 2.1, richiede transponder operanti tra 860 MHz e 960 MHz, conformi alla norma ISO/IEC 18000-6:2004, tipo C. Per i codici dati a matrice, il punto 2.2 richiede la conformità alla norma ISO/IEC 16022:2006. In entrambi i casi l’etichetta deve essere apposta o marcata saldamente e in modo duraturo, così da restare leggibile durante il ciclo di vita previsto dell’equipaggiamento.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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