Provvedimento del 15/01/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2010, le relative istruzioni fiscali e previdenziali, e disciplina anche la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Sono inoltre definite le modalità di rilascio della certificazione, gli utilizzi per INPS, INPDAP e IPOST, la certificazione integrativa, e la scheda per la scelta dell’8 e del 5 per mille.
Approvazione del CUD 2010 e istruzioni per la certificazione dei redditi e dei contributi
Approvazione dello schema CUD 2010 e finalità del provvedimento
Il documento approva lo schema di certificazione unica "CUD 2010", con le istruzioni per la compilazione e con le informazioni per il contribuente. Il provvedimento stabilisce anche le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria e coordina la certificazione unica con gli adempimenti fiscali e previdenziali verso INPS, INPDAP e IPOST.
Ambito di applicazione e contenuto della certificazione
La certificazione CUD 2010 è utilizzata per attestare:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno 2009;
- le ritenute d’acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- i redditi corrisposti nel 2009 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
- i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta a INPS, INPDAP e IPOST.
Obblighi di rilascio e modalità di compilazione
Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve:
- compilare la certificazione secondo le istruzioni degli allegati 2 e 3;
- rilasciarla al contribuente in duplice copia;
- rispettare i termini dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 322/1998;
- poterla sottoscrivere anche con sistemi di elaborazione automatica.
La sequenza dei campi, la denominazione e la numerazione progressiva devono essere rispettate. I campi non compilati possono essere omessi se ciò è più agevole. Se occorre certificare situazioni distinte per lo stesso sostituito, è possibile utilizzare ulteriori righi numerati progressivamente. È ammessa anche una veste grafica diversa da quella dello schema allegato.
Lo schema può essere usato anche per certificare dati relativi a periodi successivi al 2009, fino alla approvazione di un nuovo schema.
Certificazioni INPS, INPDAP e IPOST
INPS
La CUD 2010 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti a presentare il modello 01/M o il modello DAP/12. La certificazione può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
INPDAP
La certificazione riepiloga i dati contenuti nelle denunce mensili trasmesse all’INPDAP ai sensi dell’art. 44 del D.L. 269/2003, secondo la circolare INPDAP n. 59/2004.
IPOST
La certificazione può essere presentata all’IPOST per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni e per gli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali l’Istituto non abbia acquisito i flussi informativi.
Certificazione integrativa
Se, a seguito di richiesta dopo cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2009, il sostituto aveva già rilasciato una certificazione prima dell’approvazione del nuovo schema, i dati presenti nel CUD 2010 e non nel precedente CUD 2009 devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, entro il termine dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 322/1998.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Se non è esercitata l’opzione prevista dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, i notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono nelle cessioni e operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies, del TUIR, devono rilasciare una certificazione contenente:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- natura, oggetto e data dell’operazione;
- quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Termini di consegna e certificazione elettronica
La certificazione va consegnata al contribuente entro il 28 febbraio dell’anno successivo, oppure entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È ammessa la trasmissione in formato elettronico se il dipendente può effettivamente acquisirla e stamparla; ciò non vale, ad esempio, per gli eredi del dipendente deceduto o per chi abbia cessato il rapporto di lavoro.
Scheda per l’8 per mille e il 5 per mille
Il documento include l’Allegato A, contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF, utilizzabile solo nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi.
La scheda consente la scelta:
- dell’8 per mille allo Stato o a una delle istituzioni religiose indicate;
- del 5 per mille a finalità di volontariato, ricerca scientifica e università, ricerca sanitaria, attività sociali del comune di residenza, associazioni sportive dilettantistiche.
La scelta non comporta maggiori imposte ed è possibile esprimere entrambe le opzioni. La scheda deve essere presentata in busta chiusa entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, presso un ufficio postale o un intermediario abilitato, oppure direttamente per via telematica.
Informazioni per il contribuente
L’Allegato 1 spiega:
- quando il contribuente è esonerato dalla dichiarazione dei redditi se possiede solo i redditi attestati nel CUD e le operazioni di conguaglio sono corrette;
- quando invece la dichiarazione va presentata per recuperare detrazioni non più spettanti, dedurre oneri ulteriori o dichiarare altri redditi;
- quali ulteriori quadri o moduli del modello UNICO 2010 possono essere comunque necessari;
- come si esercitano le scelte per l’8 e il 5 per mille;
- come sono trattati i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Istruzioni fiscali: struttura generale e dati del sostituto
L’Allegato 2 fornisce le istruzioni per la compilazione dei dati fiscali. Il sostituto deve indicare i propri dati identificativi, il codice fiscale, l’indirizzo completo della sede, il codice attività prevalente e, se necessario, il codice sede per la gestione telematica del modello 730-4. Il codice sede deve essere numerico da 001 a 999.
Parte A: dati generali del percettore e familiari a carico
La parte A richiede i dati anagrafici del contribuente e i domicili fiscali al 1/1/2009, al 31/12/2009 o alla cessazione, e al 1/1/2010, se diversi. Sono previsti:
- il dato sulla previdenza complementare;
- gli eventi eccezionali;
- la data di iscrizione al fondo;
- le annotazioni sui familiari fiscalmente a carico.
Per i familiari a carico, nelle annotazioni deve essere indicato il grado di parentela, il codice fiscale, i mesi a carico, l’eventuale minore età di tre anni, la percentuale di detrazione spettante e quella per famiglie numerose.
Parte B: dati fiscali principali
La parte B certifica:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva;
- somme soggette a tassazione separata;
- ritenute, addizionali, acconti, detrazioni e crediti;
- oneri deducibili e detraibili;
- dati relativi a previdenza complementare, lavori socialmente utili, TFR e prestazioni in capitale.
Sono disciplinati in modo dettagliato i casi di:
- redditi esteri o prodotti in zona di frontiera;
- docenti e ricercatori rientrati in Italia;
- lavori socialmente utili;
- conguagli con redditi erogati da altri soggetti;
- redditi riconducibili a esenzioni o convenzioni internazionali;
- addizionale regionale e comunale, acconti e saldi, nonché sospensioni per eventi eccezionali;
- assistenza fiscale prestata al sostituito o al coniuge.
Detrazioni, oneri e crediti d’imposta
Il provvedimento disciplina i punti relativi a:
- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente o pensione;
- detrazioni per oneri;
- detrazioni per canoni di locazione;
- crediti d’imposta per imposte pagate all’estero;
- recuperi di crediti o detrazioni precedentemente riconosciuti.
Per gli oneri detraibili sono richiamate due tabelle:
- Tabella A: oneri con detrazione del 19%;
- Tabella B: oneri con detrazione del 20%.
Le annotazioni devono riportare i dettagli secondo i codici previsti, tra cui ad esempio:
- spese sanitarie, mutui, assicurazioni, istruzione, funebri, assistenza personale, canoni di locazione studenti, ONLUS, attività sportive e altri oneri detraibili;
- spese per frigoriferi, motori ad alta efficienza e inverter per la detrazione del 20%.
Previdenza complementare, assistenza sanitaria e assicurazioni
Il CUD 2010 disciplina anche:
- contributi versati a forme di previdenza complementare;
- contributi per familiari a carico;
- oneri deducibili;
- contributi per assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusiva finalità assistenziale;
- assicurazioni sanitarie stipulate o pagate dal sostituto.
Sono fissati limiti e indicazioni specifiche, tra cui il limite di euro 3.615,20 per i contributi assistenziali sanitari e l’obbligo di evidenziare nelle annotazioni l’eventuale quota eccedente o le conseguenze sulla deducibilità delle spese sanitarie rimborsate.
Lavori socialmente utili, bonus e produttività
Sono previste istruzioni per:
- compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato o non agevolato;
- compensi a soggetti non residenti;
- prestazioni di previdenza complementare in forma di rendita;
- bonus straordinario di cui al D.L. 185/2008;
- somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, soggette a imposta sostitutiva del 10% entro il limite di 6.000 euro lordi.
TFR, indennità e prestazioni in forma di capitale
Ampia parte delle istruzioni è dedicata a:
- trattamento di fine rapporto;
- indennità equipollenti;
- altre indennità e somme erogate alla cessazione;
- prestazioni pensionistiche in forma di capitale;
- ritenute e detrazioni connesse;
- anticipazioni, acconti e somme erogate in anni precedenti;
- ripartizione tra importi maturati fino al 31/12/2000, dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e dal 1/1/2007.
È prevista la compilazione di specifiche annotazioni per evidenziare la natura delle somme, l’eventuale anticipazione e le aliquote applicate.
Annuarizzazione, giorni utili e crediti/ritenute sospese
Il documento disciplina anche:
- i giorni di lavoro o pensione utili per le detrazioni;
- le sospensioni di ritenute e addizionali per eventi eccezionali;
- l’incapienza della retribuzione a subire il prelievo a conguaglio;
- gli importi da trattenere successivamente al 28 febbraio con interessi dello 0,50% mensile;
- gli acconti Irpef e addizionale comunale versati nel corso dell’anno.
Istruzioni previdenziali: INPS
L’Allegato 3 contiene le istruzioni per i dati previdenziali e assistenziali. La certificazione deve riportare la contribuzione versata o dovuta a INPS, INPDAP e IPOST e i contributi a carico del lavoratore. Gli importi delle retribuzioni vanno esposti in euro con arrotondamento all’unità inferiore fino a 49 centesimi e superiore da 50 centesimi in poi; i contributi trattenuti possono essere esposti al centesimo.
Per INPS la certificazione riguarda:
- datori di lavoro tenuti al modello 01/M o DAP/12;
- soggetti non sostituti d’imposta con lavoratori assicurati in Italia;
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata.
Sono indicati anche casi particolari per operai agricoli, contribuzione aggiuntiva o figurativa, amministratori locali e altre fattispecie.
Sezione INPS: lavoratori subordinati e collaborazioni
Per i lavoratori subordinati sono previsti campi relativi a:
- matricola azienda;
- ente pensionistico INPS o altro ente;
- imponibile previdenziale;
- contribuzione dovuta, versata o non versata;
- contributi trattenuti al lavoratore;
- mesi EMens presentati.
Per i collaboratori coordinati e continuativi sono previsti campi per:
- compensi corrisposti;
- contributi dovuti;
- quota a carico del collaboratore;
- contributi versati;
- mesi EMens.
Istruzioni previdenziali: INPDAP
Per INPDAP la certificazione è una sintesi della Denuncia Mensile Analitica e riguarda i dipendenti iscritti alle gestioni amministrate dall’Istituto, comprese le casse pensioni statali, enti locali, insegnanti, sanitari, ufficiali giudiziari, INADEL, ENPAS, ENPDEP e Cassa Unica del Credito.
Le istruzioni prevedono:
- compilazione distinta per anno di riferimento;
- esclusione dei quadri relativi ad anni precedenti da trattare separatamente;
- indicazione di retribuzioni, contributi, gestioni e fondi;
- gestione delle posizioni con TFS, TFR e altre specifiche situazioni assicurative.
Istruzioni previdenziali: IPOST
Per IPOST la certificazione riguarda il personale di Poste Italiane S.p.A., delle società collegate e dell’Istituto, con indicazione dell’imponibile contributivo ai fini previdenziali.
Sono richiesti:
- dati identificativi del rapporto;
- periodo di servizio;
- motivazione della cessazione;
- tipo di impiego e stato di servizio;
- giornate utili;
- maggiorazioni spettanti;
- retribuzioni utili ai fini pensionistici, TFS e TFR;
- premi di produzione;
- contributi a carico del dipendente;
- contributi sospesi per gli anni 2002-2009;
- percentuale dell’aspettativa sindacale non retribuita.
Annotazioni obbligatorie e codici
L’Allegato 2 riporta una Tabella C con la codifica delle annotazioni obbligatorie, tra cui:
- tributi sospesi;
- somme corrisposte a eredi o aventi diritto;
- redditi prodotti all’estero;
- redditi di frontiera;
- tassazione ordinaria richiesta o applicata;
- compensi di lavori socialmente utili;
- valori di erogazioni in natura;
- rimborsi da assistenza fiscale;
- detrazioni minime ragguagliate al periodo di lavoro;
- crediti per figli o canoni di locazione non riconosciuti;
- dati sui familiari a carico;
- importi sospesi per eventi eccezionali;
- dati relativi al TFR, ad altre indennità e alle prestazioni in forma di capitale.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama numerose fonti normative, tra cui:
- D.P.R. 600/1973;
- TUIR, D.P.R. 917/1986;
- D.P.R. 322/1998;
- D.Lgs. 461/1997;
- D.Lgs. 314/1997;
- D.Lgs. 252/2005;
- D.L. 93/2008;
- D.L. 185/2008;
- Legge 191/2009;
- norme sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
- disposizioni e circolari INPS, INPDAP e IPOST menzionate nel testo.
Pubblicazione e data del provvedimento
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244/2007. La data riportata è Roma, 15 gennaio 2010, a firma del Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.
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