Provvedimento del 15/01/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello di comunicazione annuale dati IVA, con istruzioni, caratteristiche per la stampa e specifiche tecniche per l’invio telematico. Il documento disciplina inoltre soggetti obbligati ed esonerati, modalità di presentazione, criteri di compilazione e regole tecniche dei record telematici.
Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA e relative specifiche tecniche
Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA
Il provvedimento approva il modello di comunicazione annuale dati IVA e ne disciplina l’utilizzo, la reperibilità, la stampa e la trasmissione telematica. Il modello deve essere impiegato per i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione, con decorrenza dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2009.
Finalità e quadro normativo
La comunicazione annuale dati IVA è prevista dall’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con funzione di riepilogo dei dati IVA utili al calcolo delle “risorse proprie” da versare al bilancio comunitario. Il documento richiama anche gli interventi normativi del 2009 che hanno inciso sulla disciplina:
- l’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che ha introdotto l’esonero per chi presenta la dichiarazione annuale IVA entro febbraio;
- l’art. 11 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato la disciplina dei soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, escludendo la doppia posizione IVA.
Reperibilità del modello e stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere prelevato anche da altri siti, purché rispetti le caratteristiche tecniche dell’allegato A e rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato A. Il modello può essere stampato in formato A4, anche con stampanti laser o equivalenti, purché ne siano garantite chiarezza e leggibilità nel tempo.
Presentazione telematica
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo le specifiche tecniche dell’allegato B. La presentazione può avvenire:
- direttamente dal contribuente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nei casi consentiti.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono comunque rilasciare al contribuente una comunicazione redatta su modello conforme a quello approvato.
Soggetti obbligati ed esonerati
In linea generale, sono tenuti alla comunicazione i titolari di partita IVA obbligati alla dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non sono tenuti alle liquidazioni periodiche.
Sono esonerati, tra gli altri:
- i contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale IVA per aver registrato esclusivamente operazioni esenti, salvo eccezioni specifiche;
- i produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di giochi e intrattenimento esonerati ex art. 74, sesto comma, che non hanno optato per il regime ordinario;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA;
- alcuni soggetti passivi residenti in altri Stati membri, in presenza di sole operazioni non imponibili, esenti o senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno optato per il regime della L. 16 dicembre 1991, n. 398;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, identificati ai fini IVA per servizi elettronici ex art. 74-quinquies;
- gli enti e amministrazioni pubbliche indicati dall’art. 74 del D.P.R. 917/1986;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche con volume d’affari annuo pari o inferiore a 25.000 euro, pur se obbligate alla dichiarazione annuale;
- le persone fisiche in regime dei contribuenti minimi;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro febbraio.
Il volume d’affari va determinato considerando complessivamente tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separate.
Modalità e termini di presentazione
La comunicazione deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Per la trasmissione diretta:
- si usa il servizio Entratel se vi è obbligo di presentare il Mod. 770 per più di venti soggetti;
- si usa Fisconline negli altri casi previsti.
I soggetti diversi dalle persone fisiche accedono ai servizi telematici tramite gestori incaricati e, se necessario, operatori incaricati.
Intermediari abilitati e società del gruppo
Gli intermediari abilitati indicati dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 devono trasmettere telematicamente le comunicazioni predisposte da loro o dai contribuenti per i quali assumono l’impegno alla presentazione. Tra i soggetti abilitati figurano commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, revisori contabili, CAF, associazioni di categoria, consulenti fiscali e altri soggetti specificamente elencati.
Le società appartenenti allo stesso gruppo possono effettuare la trasmissione telematica per conto delle altre società del gruppo mediante Entratel. La disciplina si applica anche alle società che operano come rappresentanti fiscali di società estere, con le modalità indicate nelle istruzioni.
Ricevuta, conservazione e prova della presentazione
L’intermediario o la società del gruppo devono:
- rilasciare l’impegno a trasmettere telematicamente i dati, datato e sottoscritto;
- consegnare entro 30 giorni dal termine di presentazione l’originale della comunicazione trasmessa, sottoscritta dal contribuente, e la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
La ricevuta è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito dei servizi telematici. Le comunicazioni scartate dal sistema si considerano tempestive se ritrasmesse entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di scarto.
Abilitazione ai servizi telematici
Per Entratel occorre:
- richiedere la pre-iscrizione online;
- stampare l’esito;
- presentare la domanda di abilitazione entro 30 giorni presso l’ufficio competente, con la documentazione richiesta.
Per i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA, l’abilitazione Entratel è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita IVA.
Per Fisconline è necessario il codice PIN, richiedibile via web, telefono o presso un ufficio dell’Agenzia.
Casi particolari di presentazione
Liquidazione IVA di gruppo
Le società ed enti che hanno aderito alla liquidazione IVA di gruppo presentano ciascuno un modello autonomo riferito ai propri dati; la controllante presenta la comunicazione limitatamente alla propria attività.
Contabilità separate
I contribuenti con più attività tenute in contabilità separate presentano un unico modello riepilogativo di tutte le attività, salvo che una delle attività sia esonerata dall’obbligo dichiarativo e, quindi, anche dalla comunicazione.
Operazioni straordinarie e trasformazioni
In caso di fusione, scissione, cessione d’azienda, conferimento o altre trasformazioni sostanziali:
- se il dante causa si estingue, l’avente causa presenta due comunicazioni distinte: una per le proprie operazioni e una per quelle del dante causa fino all’ultima liquidazione antecedente l’operazione;
- se il dante causa non si estingue e vi è cessione del debito o credito IVA, l’avente causa presenta due comunicazioni secondo le stesse regole;
- se non vi è cessione di debito o credito IVA, ciascun soggetto presenta la propria comunicazione per le operazioni effettuate;
- in caso di successione ereditaria, gli eredi presentano la comunicazione per l’intero anno con codice carica 7.
Soggetti non residenti
- Il rappresentante fiscale presenta la comunicazione con codice carica 6.
- Il soggetto non residente identificato direttamente in Italia presenta la comunicazione per le proprie operazioni.
- Se nello stesso anno il non residente ha operato sia con rappresentante fiscale sia con identificazione diretta, si presenta un’unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione.
- In presenza di stabile organizzazione in Italia, il non residente non può assumere una duplice posizione IVA; le operazioni della casa madre devono confluire nella posizione della stabile organizzazione.
Per l’anno 2009, se il soggetto non residente ha operato sia tramite stabile organizzazione sia tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, la stabile organizzazione presenta due distinte comunicazioni secondo le modalità indicate.
Struttura del modello e compilazione
Il modello è composto da due facciate:
- la prima contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene i dati identificativi del contribuente e le sezioni del modello.
Sezione I – Dati generali
Devono essere indicati:
- anno di imposta;
- partita IVA;
- codice attività prevalente;
- eventuale contabilità separata;
- eventuale adesione a un gruppo IVA;
- eventuali eventi eccezionali.
Il riquadro del dichiarante si compila solo se chi firma è diverso dal contribuente. Devono essere indicati codice fiscale, codice carica e, se del caso, codice fiscale della società dichiarante.
I codici carica previsti sono:
- 1: rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 2: rappresentante di minore/inabilitato/interdetto, amministratore di sostegno, curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 5: custode giudiziario, amministratore giudiziario o commissario giudiziale;
- 6: rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7: erede;
- 8: liquidatore;
- 9: soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie.
Sezione II – Operazioni effettuate
Gli importi devono essere espressi in euro, con arrotondamento all’unità di euro per eccesso o difetto in base ai 50 centesimi. Devono essere considerati anche gli eventuali effetti delle variazioni ex art. 26.
Per i contribuenti con liquidazioni trimestrali, con contabilità presso terzi o con regimi particolari, la comunicazione deve comunque riferirsi a tutte le operazioni dell’anno d’imposta.
Operazioni attive – rigo CD1
Nel rigo CD1 vanno indicati:
- totale operazioni attive al netto dell’IVA;
- operazioni non imponibili;
- operazioni esenti;
- cessioni intracomunitarie di beni;
- cessioni di beni strumentali.
Sono comprese anche le prestazioni di servizi intracomunitarie e, per gli editori, l’imponibile va indicato già al netto della riduzione spettante.
Operazioni passive – rigo CD2
Nel rigo CD2 vanno indicati:
- totale operazioni passive al netto dell’IVA;
- acquisti non imponibili;
- acquisti esenti;
- acquisti intracomunitari di beni;
- acquisti di beni strumentali.
Sono richiamati i beni ammortizzabili, i beni di costo non superiore a 516,46 euro, i beni strumentali in leasing e i beni non ammortizzabili, come i terreni.
Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana – rigo CD3
Il rigo CD3 riguarda solo:
- importazioni di materiale d’oro, prodotti semilavorati in oro e argento puro;
- importazioni di rottami e altri materiali di recupero ex art. 74, commi 7 e 8.
Per tali operazioni vanno indicati imponibile e imposta nei campi previsti. L’imposta va poi considerata anche nei righi CD4 e CD5.
Sezione III – Determinazione dell’IVA dovuta o a credito
Devono essere riportati:
- nel rigo CD4 l’IVA esigibile;
- nel rigo CD5 l’IVA detratta;
- nel rigo CD6, la differenza tra i due importi, con indicazione dell’IVA dovuta nel campo 1 o dell’IVA a credito nel campo 2.
Per particolari operazioni con imposta dovuta dal cessionario o in specifici settori, l’IVA va inclusa nei righi CD4 e CD5 secondo le rispettive regole.
Firma e impegno alla presentazione telematica
La firma della comunicazione deve essere apposta dal contribuente o dal soggetto che lo rappresenta. Il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è compilato solo dall’intermediario e deve indicare:
- codice fiscale dell’intermediario;
- eventuale numero di iscrizione all’albo CAF;
- data dell’impegno;
- firma dell’intermediario;
- indicazione se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente o dal trasmettitore.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
L’allegato B stabilisce che la fornitura telematica è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri:
- record di tipo “A”: testata della fornitura, con i dati del fornitore;
- record di tipo “B”: dati della singola comunicazione annuale IVA;
- record di tipo “Z”: coda con i dati riepilogativi.
La sequenza deve contenere:
- un solo record “A” come primo record;
- un record “B” per ogni comunicazione;
- un solo record “Z” come ultimo record.
I dati devono rispettare i formati previsti, con campi posizionali, allineamento a destra per i numerici e a sinistra per gli alfanumerici, zeri o spazi di riempimento, e formato specifico per gli importi. Gli importi sono espressi in unità di euro con arrotondamento standard.
Controlli e cause di scarto
Sono previste verifiche formali e sostanziali sui dati trasmessi. In particolare:
- il codice fiscale del contribuente e quello dell’eventuale rappresentante devono essere correttamente registrati in Anagrafe Tributaria;
- il codice fornitura del record “A” deve essere impostato a “IVC10”;
- i dati numerici e alfanumerici devono rispettare le posizioni e i formati previsti;
- la non corrispondenza alle specifiche tecniche o ai controlli di rispondenza comporta lo scarto della comunicazione.
Per il record “B” sono previsti specifici controlli su:
- codice fiscale del contribuente;
- anno di imposta;
- partita IVA;
- codice attività;
- importi dei righi CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6;
- firma;
- dati dell’intermediario, se presenti.
Per il record “Z” deve essere indicato il numero dei record di tipo “B” e completata la coda secondo le istruzioni tecniche.
Informativa privacy
L’informativa sul trattamento dei dati personali specifica che i dati contenuti nella comunicazione sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari per finalità connesse agli obblighi comunitari. Viene precisato che il conferimento dei dati è obbligatorio e che l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge.
Il consenso non è necessario, trattandosi di soggetti pubblici e di conferimenti obbligatori per legge.
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