Prescrizioni e divieto del Garante n. 214 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie il reclamo di una vittima di rapina contro le testate "La Repubblica" e "Il Messaggero" per la pubblicazione di dati identificativi e di ulteriori riferimenti idonei a identificarla, ritenuti non essenziali ai fini della notizia. Pur riconoscendo l’interesse pubblico del fatto di cronaca, l’Autorità ritiene che la diffusione di tali elementi eccedesse i limiti dell’attività giornalistica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, 137, comma 3, Codice, e 6 delle Regole deontologiche. Dispone quindi il divieto di ulteriore diffusione, anche online e negli archivi storici, dei dati identificativi del reclamante, con le precisazioni diverse per ciascun editore, e rivolge un ammonimento ai titolari.
Gedi News Network S.p.A. e Messaggero S.p.A.: diffusione giornalistica di dati identificativi di una vittima di reato, in violazione del principio di essenzialità dell’informazione
Gedi News Network S.p.A. e Messaggero S.p.A. – diffusione giornalistica di dati identificativi di una vittima di rapina
Il provvedimento trae origine da un reclamo presentato da una vittima di rapina nei confronti delle testate "La Repubblica" e "Il Messaggero", per la pubblicazione di articoli che riportavano i suoi dati identificativi e ulteriori riferimenti idonei a identificarlo. Il Garante esamina il bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei dati personali, alla luce della disciplina per i trattamenti effettuati a fini giornalistici.
Origine del reclamo e contenuto delle contestazioni
Il reclamante ha lamentato che i quotidiani avessero pubblicato la notizia della rapina riportando il suo nominativo, riferimenti ai suoi trascorsi XX e indicazioni ulteriori che lo rendevano identificabile, oltre a dettagli che riteneva errati, fuorvianti o eccedenti rispetto alla finalità informativa. Ha anche contestato la pubblicazione del luogo di dimora della famiglia e ha chiesto il divieto di ulteriore trattamento nei confronti dei due editori.
Posizioni dei titolari del trattamento
Messaggero S.p.A. ha sostenuto che i dati erano stati trattati lecitamente nell’esercizio del diritto di cronaca, aggiungendo di avere successivamente rimosso il nome dell’interessato e disposto la deindicizzazione dell’articolo. Gedi News Network S.p.A. ha invece affermato che la vicenda si inseriva in una serie di rapine analoghe commesse nella capitale, con modalità simili e finalizzate al furto di orologi di lusso, e che i riferimenti al quartiere, alla strada e al tipo di orologio costituivano elementi essenziali per una corretta e utile informazione, anche a fini di allerta e prevenzione.
Norme applicate e criterio di valutazione
L’Autorità richiama gli artt. 136 e ss. del Codice privacy, l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, nonché i principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR. È richiamato anche l’art. 85 GDPR, che impone il bilanciamento tra protezione dei dati e libertà di espressione e informazione.
Valutazioni del Garante sull’interesse pubblico e sul limite dell’essenzialità
Il Garante riconosce che la vicenda presentava un indubbio interesse pubblico, soprattutto in relazione al contesto locale e alla ripetizione di rapine in determinate aree cittadine. Tuttavia ritiene che la diffusione dei dati identificativi del reclamante e dei riferimenti ai suoi trascorsi non fosse essenziale per comprendere la notizia e si ponesse in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione.
L’Autorità osserva che la narrazione avrebbe potuto essere resa con modalità meno invasive, ad esempio mediante l’uso di un nome di fantasia, senza sacrificare la comprensibilità del fatto. Al contrario, i dettagli diffusi aumentavano il rischio per l’interessato, anche in considerazione della sua riconoscibilità pubblica. Per contro, il Garante ritiene giustificata la pubblicazione del luogo in cui si è verificato il fatto, perché utile alla collettività locale, e anche della tipologia di orologi oggetto della rapina, in ragione della loro specifica rilevanza nella dinamica criminosa.
Esiti nei confronti dei due editori
Per Messaggero S.p.A., il Garante prende atto della rimozione del nome e della deindicizzazione già effettuate, ma rileva che nell’articolo permangono riferimenti ai trascorsi XX e al ruolo XX dell’interessato, ancora idonei a identificarlo. Per Gedi News Network S.p.A., il Garante sottolinea che i dati personali restano anche nella versione cartacea dell’articolo conservata in archivio e che l’accesso esterno a tale copia può favorire una circolazione persistente di dati la cui pubblicazione è considerata illecita.
Provvedimenti adottati
Il reclamo è dichiarato fondato e il Garante dispone:
- nei confronti di Gedi News Network S.p.A., il divieto di ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico, dei dati direttamente o indirettamente identificativi del reclamante, salva la mera conservazione per eventuale uso in giudizio e, per la copia cartacea in archivio, anche per comprovate esigenze di ricerca nei limiti delle disposizioni di settore;
- nei confronti di Messaggero S.p.A., il divieto di ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico, dei dati direttamente o indirettamente identificativi del reclamante, salva la mera conservazione per eventuale uso in giudizio;
- nei confronti di entrambi i titolari, un ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, nonché ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione.
Annotazione e indicazioni finali
Il Garante dispone l’annotazione delle misure nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Invita inoltre i titolari, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, a comunicare le iniziative adottate per dare completa attuazione a quanto prescritto, avvertendo che il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Punti principali
Origine del procedimento e doglianze del reclamante
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 7 marzo 2024 da una vittima di reato, assistita da legale, che lamentava la pubblicazione, su "La Repubblica" e "Il Messaggero", di articoli contenenti i suoi dati identificativi e indicazioni sul luogo di dimora della famiglia. Il reclamante contestava anche la ricostruzione ritenuta errata o fuorviante dei fatti, l’aggiunta di dettagli non necessari e la violazione del principio di essenzialità dell’informazione.
Difese degli editori
Messaggero S.p.A. ha sostenuto la liceità del trattamento nell’esercizio del diritto di cronaca e ha riferito di avere poi rimosso il nome dell’interessato e disposto la deindicizzazione dell’articolo. Gedi News Network S.p.A. ha difeso la rilevanza pubblica della vicenda, collegandola a una serie di rapine analoghe ai danni di professionisti e personaggi pubblici, e ha sostenuto che i riferimenti al quartiere, alla strada, al valore e alla tipologia dell’orologio fossero elementi narrativi essenziali e utili anche a fini di allerta e prevenzione.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche prevista dagli artt. 136 e ss. del Codice, con particolare riferimento all’art. 137, comma 3, Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche, nonché ai principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR. Viene inoltre richiamato l’art. 85 GDPR sul bilanciamento con la libertà di espressione e l’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice.
Valutazioni del Garante sull’essenzialità dell’informazione
Il Garante riconosce l’indubbio interesse pubblico della vicenda di cronaca, specie in ambito locale, ma ritiene che la pubblicazione dei dati identificativi del reclamante e dei riferimenti ai suoi trascorsi non fosse indispensabile per la comprensione della notizia. Secondo l’Autorità, tali elementi amplificavano i rischi per l’interessato e avrebbero potuto essere sostituiti da soluzioni meno invasive, come l’uso di un nome di fantasia. Diversa valutazione è invece resa per l’indicazione del luogo del fatto e per la tipologia di orologi oggetto della rapina, considerati informativi e rilevanti per la collettività.
Esito, misure e ammonimento
Il reclamo è dichiarato fondato. Nei confronti di Gedi News Network S.p.A. e Messaggero S.p.A. il Garante dispone il divieto di ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico, dei dati direttamente o indirettamente identificativi del reclamante, salvi la mera conservazione per eventuale uso in giudizio e, per la copia cartacea archiviata di "La Repubblica", anche per comprovate esigenze di ricerca nei limiti di settore. Considerata la finalità giornalistica perseguita e l’assenza di dolo, l’Autorità applica inoltre l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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