Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 213 del 10/04/2025

Provvedimento del 10 aprile 2025

Garante Privacy213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che chiedeva la cancellazione di alcuni articoli diffusi anni prima in un blog, ritenuti lesivi della propria reputazione. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il gestore del blog non aveva fornito riscontro alla richiesta di cancellazione e che il sito era privo di informativa privacy. Il Garante ha preso atto dell’avvenuta rimozione degli articoli oggetto di doglianza, ma ha dichiarato illecito il trattamento per violazione dei principi di trasparenza e correttezza e degli obblighi informativi, ingiungendo al titolare di pubblicare l’informativa sul blog e irrogando una sanzione amministrativa di 4.000 euro, con pubblicazione dell’ordinanza sul sito dell’Autorità.

Gestore di un blog sanzionato per mancato riscontro a una richiesta di cancellazione e assenza di informativa privacy nel sito

Gestore di blog: mancato riscontro alla cancellazione e assenza di informativa privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un interessato contro il gestore di un blog che ospitava articoli datati, riferiti alla sua persona e ritenuti lesivi della reputazione. Il procedimento ha riguardato, in particolare, il mancato riscontro alla richiesta di cancellazione e la mancanza di un’informativa privacy nel sito.

Origine del reclamo e contenuto delle doglianze

Il reclamo, presentato l’11 gennaio 2024 e regolarizzato l’11 aprile 2024, chiedeva la cancellazione di tre articoli pubblicati nel 2011 e nel 2012 sul blog gestito dal destinatario del provvedimento. L’interessato lamentava che i contenuti lo descrivevano in modo non veritiero, gli attribuivano connotazioni fortemente diffamatorie e riportavano riferimenti alla sua vita personale e professionale, senza che vi fosse un attuale interesse pubblico alla permanenza online di tali pagine.

L’interessato riferiva inoltre di aver già inviato, il 13 novembre 2023, una richiesta preventiva di rimozione al gestore tramite l’indirizzo email indicato sul blog, senza ricevere alcun riscontro.

Istruttoria svolta dall’Autorità

L’Autorità ha chiesto informazioni al gestore del blog dapprima tramite il recapito email disponibile sul sito e successivamente mediante notifica per il tramite del Nucleo Privacy della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’istruttoria il gestore ha dichiarato:

  • di essere il titolare del trattamento dei dati effettuati tramite il blog, in quanto fondatore e principale finanziatore del sito, oltre che responsabile e saltuariamente revisore dei contenuti;
  • che il blog era privo di una vera e propria informativa privacy, pur essendo presente un indirizzo email per comunicazioni e reclami;
  • che il blog sarebbe stato messo offline nelle settimane successive.

In un successivo riscontro il gestore ha dichiarato di aver accolto la richiesta del reclamante e di aver cancellato gli articoli oggetto di doglianza. Ha anche affermato che il blog era già in disuso, che sarebbe stato sostituito da un nuovo portale e che avrebbe potuto inserire un’informativa fintanto che il sito fosse rimasto online.

Valutazioni del Garante sulla violazione dei diritti dell’interessato

Il Garante ha preso atto della cancellazione degli articoli oggetto del reclamo e, per tale profilo, ha escluso la necessità di ulteriori specifici provvedimenti rispetto ai contenuti rimossi.

Ha però rilevato che il gestore non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta di cancellazione dell’interessato, nonostante l’indirizzo email fosse pubblicamente indicato sul blog e nonostante le richieste dell’Autorità. Tale comportamento è stato qualificato come violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR.

Il Garante ha inoltre accertato che il blog era sprovvisto di informativa privacy e che, di conseguenza, gli interessati non ricevevano le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 GDPR. Questa omissione è stata ritenuta incompatibile con i principi di trasparenza e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e con gli obblighi di cui agli artt. 12, 13 e 14 GDPR.

Provvedimento correttivo

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha ingiunto al gestore del blog di conformare il trattamento alle disposizioni citate, fornendo all’interno del blog le informazioni sul trattamento dei dati relative agli interessati.

È stata inoltre disposta l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato l’ordinanza ingiunzione per una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.000 euro, ritenendo sanzionabili le violazioni degli artt. 5, 12, 13 e 14 GDPR ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. a) e b), GDPR.

Nella quantificazione ha considerato, come aggravanti:

  • l’elevata gravità della violazione, per la mancata informazione all’interessato e il mancato riscontro all’istanza di cancellazione;
  • il carattere doloso della condotta, anche alla luce delle dichiarazioni ripetute sull’imminente messa offline del blog, rimasto però online senza informativa;
  • l’assenza di misure idonee ad attenuare gli effetti negativi della mancanza dell’informativa;
  • lo scarso grado di cooperazione con l’Autorità, essendo state fornite risposte giudicate dilatorie, imprecise e contraddittorie e non essendo state depositate memorie difensive.

Come attenuante è stata considerata l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

Pubblicazione dell’ordinanza e rimedi

Il Garante ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito web quale sanzione accessoria, valorizzando il fatto che le violazioni riguardavano diritti dell’interessato e informazioni dovute al medesimo, espressione dei principi di correttezza e trasparenza.

È stato inoltre ricordato che il destinatario può definire la controversia pagando, entro 30 giorni, la metà della sanzione irrogata, e che avverso il provvedimento è proponibile opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste del reclamante

Il procedimento trae origine da un reclamo con cui l’interessato chiedeva la cancellazione di tre articoli pubblicati nel 2011 e 2012 in un blog, ritenuti diffamatori e lesivi della reputazione personale e professionale. Il reclamante sosteneva di aver già inviato un interpello preventivo al gestore del blog senza ottenere risposta.

Istruttoria e riscontri del gestore del blog

L’Autorità ha chiesto chiarimenti al gestore del blog, che ha dichiarato di essere il titolare del trattamento, di essere responsabile e parzialmente revisore dei contenuti, e ha ammesso l’assenza di una vera informativa privacy. In un secondo riscontro ha comunicato di aver accolto la richiesta di cancellazione, di voler mettere il blog offline e di essere disponibile a inserire un’informativa, confermando inoltre l’esistenza di un indirizzo email per contatti e richieste di rimozione.

Valutazioni del Garante sulle violazioni

Il Garante ha ritenuto che vi sia stata una violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR per il mancato riscontro all’istanza di cancellazione e, più in generale, una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 14 GDPR, poiché il blog risultava privo di informativa e non forniva agli interessati le informazioni necessarie sul trattamento dei dati. Tale mancanza ostacolava l’esercizio dei diritti degli interessati.

Misure adottate e sanzione

Preso atto della cancellazione degli articoli oggetto di doglianza, il Garante ha ritenuto non necessari ulteriori provvedimenti specifici su quei contenuti, ma ha ingiunto al gestore di conformarsi agli obblighi informativi pubblicando l’informativa sul blog. Ha inoltre applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, motivata dalla gravità della violazione, dal carattere doloso, dall’assenza di misure attenuative, dallo scarso grado di cooperazione con l’Autorità e dall’assenza di precedenti pertinenti, disponendo anche la pubblicazione dell’ordinanza sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatotrasparenza e informativasanzioni gdprpubblicazione online e blog

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.