Ordinanza ingiunzione o revoca n. 205 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona per la gestione di un grave attacco ransomware che ha coinvolto sistemi informativi e dati personali, anche di salute, con esfiltrazione e successiva pubblicazione nel dark web. L’Autorità ha ritenuto violati i principi di integrità e riservatezza e gli obblighi di sicurezza del trattamento, in particolare per la mancata adozione di misure sufficienti a rilevare tempestivamente l’incidente e a garantire una più adeguata segmentazione e segregazione delle reti. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante.
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: sanzione per misure di sicurezza inadeguate dopo ransomware con esfiltrazione e pubblicazione di dati sanitari
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: sanzione per ransomware e misure di sicurezza inadeguate
Il provvedimento riguarda l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di un grave attacco ransomware che ha coinvolto sistemi informativi e dati personali, anche appartenenti a categorie particolari. Il procedimento è stato avviato dopo la notifica di data breach ex art. 33 GDPR e approfondito mediante richiesta di informazioni e attività ispettiva.
Origine del procedimento e sviluppo dei fatti
L’Azienda ha comunicato al Garante un accesso abusivo ai propri sistemi e la cifratura di una parte dei dati tramite il ransomware "New Rhysida", con traffico anomalo rilevato sui firewall e un consistente volume di dati potenzialmente esfiltrati. In successive integrazioni, l’Azienda ha riferito che i servizi erano stati ripristinati, che i dati sottratti erano stati pubblicati sul dark web e che una parte dei file recuperati risultava riferibile a dati sanitari e amministrativi.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’attacco aveva coinvolto cartelle condivise del file server e varie aree aziendali, in particolare direzione amministrativa, provveditorato ed economato, affari generali e area sanitaria. L’Azienda ha precisato che non risultavano coinvolti i trattamenti in cloud, il FSE, il dossier sanitario, i gestionali ospedalieri, il CUP, i sistemi RIS-PACS e quelli di supporto alle analisi di laboratorio e alla medicina trasfusionale.
Dati interessati e portata della violazione
Dalle informazioni acquisite è emerso che la violazione ha riguardato:
- dati anagrafici;
- dati di contatto;
- dati di pagamento;
- dati relativi a condanne penali e reati;
- dati relativi a documenti di identificazione e riconoscimento;
- dati relativi alla salute;
- dati genetici.
Il Garante ha evidenziato che il contesto era particolarmente delicato, poiché i trattamenti riguardavano un numero molto elevato di interessati e includevano dati sulla salute. L’Azienda ha indicato che i pazienti coinvolti nei dati sanitari erano quelli classificati come "rossi" e "non rossi", per un totale di circa 540.000 interessati. È stato inoltre riportato che tra i materiali pubblicati comparivano documenti clinici e amministrativi riferiti anche a un minore.
Misure in essere prima dell’attacco
L’Azienda ha rappresentato di avere già in essere diverse misure tecniche e organizzative, tra cui:
- personale formato e istruito sulla gestione delle misure di sicurezza;
- sensibilizzazione del personale al phishing;
- disciplinare sull’uso delle risorse informatiche;
- procedure aziendali di gestione dei data breach;
- backup e controlli quotidiani sulla loro esecuzione;
- patch management con area di test;
- progetto di segmentazione delle reti;
- procedure di autenticazione con MFA per fornitori e utenti privilegiati;
- formazione del personale, anche su privacy e sicurezza.
Tuttavia, il Garante ha ritenuto che tali misure non fossero sufficienti rispetto al rischio concretamente presentatosi, soprattutto sotto il profilo della rilevazione tempestiva dell’incidente e della protezione della rete contro movimenti laterali dell’attaccante.
Valutazioni del Garante sulle violazioni dell’art. 5, par. 1, lett. f), e dell’art. 32 GDPR
L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse stato effettuato in violazione dei principi di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza del trattamento. In particolare, ha individuato due profili di criticità:
- mancata adozione di misure adeguate a rilevare tempestivamente la violazione dei dati personali;
- mancata adozione di misure adeguate a garantire la sicurezza dei sistemi e delle reti.
Secondo il Garante, alcuni eventi premonitori dell’attacco non erano stati valorizzati come indicatori di compromissione; inoltre, alcuni log non erano disponibili, con conseguente impossibilità di ricostruire compiutamente il punto di ingresso. Quanto alla rete, è stato rilevato che l’autore dell’attacco era riuscito a spostarsi lateralmente tra sistemi e server, segno di una segmentazione incompleta e di una protezione non pienamente adeguata.
Il Garante ha richiamato anche le Linee guida EDPB n. 9/2022, sottolineando che la capacità di individuare, trattare e segnalare tempestivamente una violazione costituisce un aspetto essenziale delle misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 GDPR.
Difese dell’Azienda e circostanze attenuanti considerate
L’Azienda ha sostenuto di trovarsi in un periodo di straordinario impegno organizzativo e tecnologico legato alla pandemia e alla transizione verso un nuovo sistema informativo ospedaliero in cloud, con riorganizzazione di processi e attività. Ha inoltre evidenziato la propria collaborazione con l’Autorità, la tempestiva notifica dell’evento, l’attivazione di contromisure immediate e il rafforzamento successivo delle misure di sicurezza.
Il Garante ha dato atto di tali elementi, considerando anche che l’evento era stato determinato da un comportamento doloso di terzi e che l’Azienda aveva collaborato ampiamente nel corso dell’istruttoria. Tali circostanze, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a escludere l’illecito.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
La violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR è stata ritenuta sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 4 e 5, GDPR. Nel determinare l’importo, il Garante ha considerato in particolare:
- la natura dei dati coinvolti, soprattutto dati sulla salute e dati genetici;
- l’elevato numero di interessati;
- la gravità del contesto e l’ampiezza dell’incidente;
- la collaborazione del titolare;
- il periodo di forte cambiamento organizzativo e tecnologico in cui l’evento si è verificato.
La sanzione è stata fissata in euro 10.000,00, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito Internet del Garante, nonché l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Dispositivo e rimedi
Il Garante ha:
- rilevato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Azienda;
- ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 entro 30 giorni dalla notifica;
- disposto la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito web dell’Autorità;
- previsto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
- disposto l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno.
È stata inoltre richiamata la facoltà di opposizione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento nasce dalla notifica di una violazione dei dati personali ex art. 33 GDPR, relativa a un attacco informatico ai sistemi dell’Azienda causato dal ransomware "New Rhysida". Considerato l’elevato numero di interessati potenzialmente coinvolti e la natura dei dati trattati, il Garante ha svolto approfondimenti istruttori, chiedendo informazioni e effettuando un’attività ispettiva.
Caratteristiche della violazione
L’attacco ha comportato cifratura di sistemi e server, esfiltrazione di dati per centinaia di gigabyte e successiva pubblicazione sul dark web. L’Azienda ha indicato il coinvolgimento di dati amministrativi e sanitari, inclusi dati sulla salute, dati genetici e dati relativi a condanne penali e reati, con un impatto su circa 540.000 interessati per i dati sanitari e con pubblicazione di un campione di documenti comprendenti anche referti di un minore.
Misure di sicurezza preesistenti e criticità rilevate
L’Azienda ha descritto misure tecniche e organizzative già in essere, tra cui procedure di data breach, formazione, backup, patch management, segmentazione di alcune reti e accessi remoti con MFA solo per alcune categorie di utenti. Tuttavia, il Garante ha rilevato che tali misure non erano sufficienti a rilevare tempestivamente l’intrusione e non garantivano una segmentazione e segregazione adeguata delle reti e dei sistemi, consentendo movimenti laterali dell’attaccante.
Valutazioni del Garante e sanzione
L’Autorità ha ritenuto violati gli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR, richiamando anche le Linee guida EDPB sulla notifica delle violazioni. Pur prendendo atto della collaborazione del titolare e del contesto straordinario di riorganizzazione e transizione digitale, il Garante ha qualificato la gravità come elevata e ha determinato la sanzione in 10.000 euro, disponendo inoltre la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul proprio sito.
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