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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 201 del 10/04/2025

Provvedimento del 10 aprile 2025

Garante Privacy201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Unione Montana Appennino Parma Est mediante una telecamera installata presso la sede della Polizia locale, perché idonea a riprendere lavoratori e altri interessati senza previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato, senza un’adeguata informativa e senza una valutazione d’impatto specifica per il contesto lavorativo. Le contestazioni relative all’uso delle immagini per fini disciplinari sono state invece ritenute superate. L’Autorità ha ordinato la modifica dell’informativa di primo livello, ingiunto il pagamento di una sanzione di 8.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento.

Unione Montana Appennino Parma Est: videosorveglianza presso il Comando di Polizia locale senza garanzie ex art. 4 Statuto lavoratori, informativa insufficiente e mancata VIPD

Unione Montana Appennino Parma Est: videosorveglianza nel Comando di Polizia locale, informativa e VIPD

Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato dall’Unione Montana Appennino Parma Est mediante una telecamera installata presso la sede della Polizia locale. Il procedimento è nato da un reclamo di un dipendente che lamentava l’assenza di adeguata informativa, la mancata valutazione d’impatto e l’illegittimo uso della videosorveglianza in un contesto lavorativo.

Origine del reclamo e oggetto delle contestazioni

Il reclamante ha segnalato che l’entrata pedonale del Comando era videosorvegliata h24 con registrazione e conservazione delle immagini. Ha contestato:

  • l’assenza di cartello informativo di primo livello;
  • la mancata informativa completa di secondo livello;
  • l’assenza di una VIPD preventiva ex art. 35 GDPR;
  • la possibile violazione dell’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, poiché la telecamera poteva riprendere i lavoratori;
  • una conservazione delle immagini oltre le 24 ore in relazione a un accesso al Comando del reclamante con il figlio minore.

Istruttoria e difese dell’Unione

In risposta alle richieste dell’Autorità, l’Unione ha dichiarato che la telecamera era stata installata nel febbraio 2016 e che la finalità era la tutela degli immobili nell’ambito della sicurezza urbana integrata, con base giuridica individuata nell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR. Ha sostenuto che il dispositivo riprendesse solo l’area di accesso agli uffici e parte del parcheggio, senza attività dei lavoratori, escludendo l’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

L’ente ha inoltre riferito:

  • un termine massimo di conservazione di 7 giorni;
  • l’apposizione del cartello di primo livello nel mese di settembre dell’anno indicato in atti;
  • la disponibilità dell’informativa estesa sul sito istituzionale;
  • la redazione di una VIPD.

Successivamente ha anche affermato di aver concluso un accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e di aver aggiornato le informative.

Qualificazione giuridica del trattamento e rapporto con l’art. 4 Statuto lavoratori

Il Garante ha ritenuto non pertinente il richiamo alla sicurezza urbana integrata. La telecamera, infatti, riprendeva soltanto un ingresso esterno alla sede e parte del parcheggio, senza assolvere alla funzione di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria tipica della disciplina sulla sicurezza urbana.

La finalità effettiva del trattamento è stata individuata nella tutela del patrimonio dell’amministrazione, che rientra nell’art. 4, comma 1, della l. n. 300/1970. Tale norma si applica anche ai luoghi di lavoro pubblici e richiede, per l’installazione di impianti audiovisivi che possano comportare controllo a distanza dei lavoratori, un accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Poiché la telecamera era in funzione fin dal 2016 senza tali garanzie, il trattamento è stato ritenuto illecito. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88, par. 1, GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice privacy, in relazione all’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori.

Trasparenza: informativa di primo e secondo livello

L’Autorità ha accertato che per un lungo periodo, dal febbraio 2016 fino al mese di settembre dell’anno indicato in atti, non era presente alcun cartello di primo livello. Anche dopo la sua apposizione, il contenuto è stato giudicato non conforme perché richiamava finalità di sicurezza pubblica, sicurezza urbana, polizia giudiziaria e polizia amministrativa, non coerenti con il trattamento effettivamente svolto.

È stata inoltre ritenuta insufficiente l’informativa di secondo livello disponibile sul sito, poiché generica e riferita ai trattamenti istituzionali dell’ente, senza una specifica descrizione della videosorveglianza presso il Comando e delle sue reali finalità di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio. Il Garante ha quindi contestato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR.

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

La VIPD prodotta in atti riguardava un perimetro diverso: videosorveglianza del territorio, lettura targhe, fototrappole, bodycam e dashcam. Non prendeva invece in esame il trattamento effettuato tramite la telecamera installata presso il Comando, benché tale trattamento coinvolgesse lavoratori e, potenzialmente, altri soggetti che accedono ai locali.

Il Garante ha ricordato che i trattamenti di videosorveglianza nel contesto lavorativo possono presentare rischi elevati, anche per la particolare vulnerabilità dei dipendenti e per il possibile monitoraggio sistematico dell’attività. Ne è derivata la violazione dell’art. 35 GDPR per mancata valutazione d’impatto specifica.

Contestazioni relative al procedimento disciplinare

Le contestazioni sull’uso delle immagini in un procedimento disciplinare sono state ritenute superate. L’Unione ha dichiarato che le immagini della telecamera non erano state utilizzate per dimostrare gli addebiti e che la presenza del minore era stata solo ipotizzata sulla base di una segnalazione di terzi.

Dagli atti è emerso che l’accertamento dell’orario di ingresso era stato effettuato tramite report del sistema di allarme, non tramite le immagini video. Su questo punto, quindi, il Garante non ha mantenuto la contestazione originaria.

Valutazioni finali, sanzione e criteri di quantificazione

Il Garante ha ritenuto che le dichiarazioni dell’ente non fossero sufficienti a giustificare l’archiviazione e ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, 13, 35 e 88, par. 1, GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice privacy in relazione all’art. 4, comma 1, della l. n. 300/1970.

Ai fini della sanzione, l’Autorità ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, richiamando come violazione più grave quelle soggette al regime dell’art. 83, par. 5, GDPR. Ha considerato:

  • la durata del trattamento dal 2016;
  • l’ampio numero di interessati coinvolti;
  • la natura colposa della violazione;
  • l’assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR;
  • l’elevato livello di gravità;
  • l’assenza di precedenti specifici;
  • la buona cooperazione dell’Unione.

La sanzione amministrativa pecuniaria è stata fissata in euro 8.000.

Misure correttive e adempimenti

Oltre alla sanzione, il Garante ha ordinato all’Unione di modificare l’informativa di primo livello, eliminando i riferimenti alle finalità di “sicurezza pubblica – sicurezza urbana – polizia giudiziaria – polizia amministrativa” e sostituendoli con le finalità di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio, come indicate nell’accordo sindacale poi concluso.

L’ente deve comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare esecuzione all’ingiunzione. Il provvedimento dispone anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno. È prevista la possibilità di definire la controversia pagando entro 30 giorni la metà della sanzione, nonché l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni iniziali

Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un dipendente dell’Unione, anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore. Il reclamante ha contestato la videosorveglianza dell’entrata pedonale del Comando di Polizia locale, lamentando l’assenza di cartello informativo e informativa completa, la mancata VIPD ex art. 35 GDPR, la possibile violazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e una conservazione delle immagini superiore al necessario, con riferimento a un episodio di accesso al Comando.

Istruttoria e difese dell’Unione

L’Unione ha dichiarato che la telecamera era stata installata nel febbraio 2016 per finalità di sicurezza urbana integrata e tutela degli immobili, con conservazione dei dati per 7 giorni. Ha sostenuto che la telecamera riprendesse solo l’area di accesso e non l’attività lavorativa, che fosse quindi estranea all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, e che non fosse necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato. Ha poi affermato di aver apposto il cartello di primo livello, pubblicato l’informativa estesa sul sito e formalizzato una VIPD con successiva determinazione dirigenziale. In memoria difensiva ha inoltre rappresentato di aver concluso un accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e di aver predisposto ulteriori informative.

Liceità del trattamento e applicazione dell’art. 4 Statuto lavoratori

Il Garante ha ritenuto inconferente il richiamo alla sicurezza urbana integrata, poiché la telecamera non riprendeva la pubblica via ma un ingresso esterno alla sede e parte del parcheggio, risultando non funzionale alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria previsti dalla disciplina sulla sicurezza urbana. La reale finalità dichiarata, tutela del patrimonio dell’Amministrazione, è stata ricondotta all’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, applicabile anche ai luoghi di lavoro pubblici. L’Unione aveva però installato e messo in funzione il sistema fin dal 2016 senza previo accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, stipulando l’accordo solo dopo l’avvio dell’istruttoria. Ne è derivata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88, par. 1, GDPR e dell’art. 114 del Codice privacy, in relazione all’art. 4 Statuto lavoratori.

Trasparenza e informative agli interessati

L’Autorità ha rilevato che tra l’installazione della telecamera e il posizionamento del cartello di primo livello, avvenuto solo nel mese di settembre dell’anno indicato in atti, non era stata resa alcuna informativa di primo livello. Anche successivamente il cartello è stato ritenuto inidoneo perché riportava finalità di sicurezza pubblica, sicurezza urbana, polizia giudiziaria e polizia amministrativa, non pertinenti al trattamento in esame. Inoltre, l’informativa estesa disponibile sul sito risultava generica e riferita alle sole finalità istituzionali dell’ente, senza coprire specificamente il trattamento mediante la telecamera per finalità di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio. È stata quindi accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR.

Valutazione d’impatto e rischio nel contesto lavorativo

Il Garante ha osservato che la VIPD depositata dall’Unione era costruita su un diverso perimetro di trattamento, relativo alla videosorveglianza del territorio, al riconoscimento targhe, alle fototrappole e alle bodycam/dashcam, e non considerava il trattamento dei dati dei lavoratori derivante dalla telecamera oggetto di reclamo. Poiché la videosorveglianza in ambito lavorativo presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, anche in ragione della loro vulnerabilità e del potenziale monitoraggio sistematico, l’omessa predisposizione di una VIPD specifica ha integrato la violazione dell’art. 35 GDPR.

Contestazioni sul procedimento disciplinare ritenute superate

Le contestazioni relative all’uso delle immagini del sistema di videosorveglianza in un procedimento disciplinare sono state superate. L’Unione ha dichiarato, assumendosene la responsabilità, che le immagini non sono state utilizzate per comprovare gli addebiti e che la presenza del minore è stata solo ipotizzata sulla base di una segnalazione di terzi. Dai documenti acquisiti è emerso che l’accertamento dell’ingresso era stato effettuato tramite il sistema di allarme e non mediante telecamere.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure correttive

Considerata l’unitarietà della condotta e applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, il Garante ha ricondotto la violazione più grave all’art. 83, par. 5, GDPR. Nella quantificazione della sanzione ha valorizzato la durata del trattamento dal 2016, l’ampia platea di interessati, la colpa, l’assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR, la gravità elevata della violazione, la mancanza di precedenti e la cooperazione dell’ente. La sanzione è stata determinata in euro 8.000. Sul piano correttivo, è stato ordinato di modificare il cartello di primo livello eliminando i riferimenti a sicurezza pubblica, sicurezza urbana, polizia giudiziaria e polizia amministrativa e indicando invece le finalità di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzarapporto di lavoropubblica amministrazionemisure di sicurezzasanzioni gdpr

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