Ordinanza ingiunzione o revoca n. 202 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che AMAT, nell’ambito di un progetto di monitoraggio dei flussi di traffico tramite telecamere e intelligenza artificiale, ha effettuato un trattamento di dati personali in violazione degli obblighi di trasparenza, di preventiva valutazione d’impatto e di corretta posizione del RPD. È stata esclusa la contestazione sulla base giuridica, ma sono stati ritenuti illeciti l’uso di informative incomplete o tardive, l’assenza di prova di una DPIA redatta prima dell’avvio del trattamento e l’attribuzione al RPD del compito di redigerla e sottoscriverla. È stata quindi irrogata una sanzione di 9.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l.: trattamento di dati personali tramite telecamere e IA per rilievi del traffico, con violazioni su trasparenza, DPIA e conflitto del RPD
Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.r.l.: trattamento di dati personali tramite telecamere e intelligenza artificiale per il monitoraggio del traffico
Il provvedimento riguarda AMAT, società in house del Comune di Milano, che ha sviluppato un sistema di rilevazione dei flussi di traffico basato su telecamere mobili e intelligenza artificiale. L’istruttoria è nata da un articolo di stampa e ha riguardato le fasi di pre-esercizio ed esercizio del sistema, con acquisizione e analisi di filmati ripresi su pubblica via.
Il trattamento esaminato
Dall’attività istruttoria è emerso che il sistema analizzava in tempo reale i flussi video per classificare e conteggiare veicoli, bici, monopattini e pedoni, nonché la direzione delle manovre nelle intersezioni monitorate. Nella fase di pre-esercizio i filmati venivano temporaneamente salvati su server, poi offuscati con anonimizzazione di targhe e volti, quindi eliminati nella versione sorgente; i filmati offuscati erano conservati per una settimana e alcuni spezzoni per tutta la durata del progetto.
Il Garante ha qualificato tale attività come trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, nn. 1 e 2, GDPR, evidenziando che:
- i volti ripresi da dispositivi video costituiscono dati personali;
- anche le targhe dei veicoli sono dati personali;
- la mera acquisizione e temporanea memorizzazione delle immagini integra un trattamento;
- i filmati offuscati non erano realmente anonimi, poiché gli interessati potevano essere comunque identificabili tramite elementi di contesto, caratteristiche fisiche o informazioni di terzi.
Base giuridica: contestazione iniziale superata
Nella comunicazione di avvio del procedimento era stata inizialmente contestata anche l’assenza di base giuridica, con richiamo agli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 GDPR e 2-ter del Codice. Tuttavia, nel corso dell’istruttoria il Garante ha ritenuto superata tale contestazione, prendendo atto della natura privatistica di AMAT e della riflessione in corso a livello europeo sul legittimo interesse in contesti analoghi.
Trasparenza e informative agli interessati
La parte centrale del provvedimento riguarda la violazione degli obblighi di trasparenza. Il Garante ha rilevato che:
- la prima informativa di primo livello era solo testuale, senza icone o formato adeguato alla videosorveglianza;
- l’informativa affermava in modo non corretto che i dati venissero anonimizzati durante l’acquisizione;
- non indicava correttamente la base giuridica del trattamento;
- non riportava in modo adeguato il periodo di conservazione;
- il rinvio all’informativa di secondo livello puntava a una pagina generale del sito, non specifica per il progetto;
- l’informativa estesa specifica è stata pubblicata solo successivamente, con ritardo dovuto a un errore di comunicazione interna.
Il Garante ha quindi accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 GDPR.
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Poiché il trattamento comportava l’uso di nuove tecnologie e una sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico, AMAT avrebbe dovuto effettuare una DPIA ai sensi dell’art. 35 GDPR prima dell’avvio del trattamento.
L’Autorità ha ritenuto non provata la tempestiva redazione della valutazione d’impatto, osservando che i documenti prodotti erano privi di data certa e non risultavano protocollati. Anche la versione successiva non consentiva di dimostrare con precisione che la DPIA fosse stata predisposta prima dell’inizio del trattamento. Ne è derivata la violazione dell’art. 35 GDPR.
Posizione del RPD e conflitto d’interessi
Un ulteriore profilo di illiceità ha riguardato il Responsabile della protezione dei dati. AMAT aveva attribuito al RPD il compito di redigere e sottoscrivere la DPIA. Il Garante ha ritenuto che ciò avesse determinato un conflitto d’interessi, in contrasto con il ruolo del RPD, che deve essere consultato dal titolare e sorvegliare la valutazione d’impatto, non sostituirsi al titolare nella sua redazione.
È stata quindi accertata la violazione dell’art. 38, par. 6, GDPR, in riferimento agli artt. 35, par. 2, e 39, par. 1, lett. c), GDPR.
Valutazioni finali del Garante
Il Garante ha concluso che le giustificazioni fornite da AMAT non erano sufficienti a consentire l’archiviazione del procedimento. Ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, 13, 35 e 38, par. 6, GDPR.
Il provvedimento rileva che la violazione è derivata da un’unica condotta o da trattamenti tra loro collegati, con applicazione dell’art. 83, par. 3, GDPR.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha considerato le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 GDPR come le più gravi, soggette all’art. 83, par. 5, GDPR. Ha ricordato che, per le imprese, la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato mondiale annuo o a 20 milioni di euro, se superiore.
Ai fini della quantificazione della sanzione, sono stati considerati:
- il numero limitato di dispositivi utilizzati, solo due;
- la durata contenuta del trattamento e i 150 ore complessive di acquisizione in 27 giorni non consecutivi;
- l’assenza di conseguenze pregiudizievoli ulteriori per gli interessati;
- la presenza, seppur inadeguata, di cartelli informativi;
- il carattere colposo della violazione;
- l’assenza di dati biometrici o categorie particolari di dati;
- la collaborazione prestata dall’Agenzia;
- l’assenza di precedenti pertinenti.
Tenuto conto anche del fatturato indicato per l’anno di riferimento, il Garante ha determinato la sanzione in euro 9.000.
Dispositivo
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento;
- ordinato ad AMAT il pagamento di euro 9.000;
- indicato la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni;
- disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
- ordinato l’annotazione nel registro interno.
È inoltre indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro i termini di legge.
Punti principali
Trattamento esaminato e qualificazione come trattamento di dati personali
AMAT ha sviluppato e gestito un sistema tecnologico per il rilievo dei flussi di traffico nel Comune di Milano, mediante due telecamere mobili e un sistema di intelligenza artificiale. Il Garante ha ritenuto che il trattamento riguardasse dati personali, poiché i filmati ritraevano persone fisiche e veicoli, sia nella fase di pre-esercizio sia in quella di esercizio. Anche i filmati offuscati sono stati considerati dati personali, poiché l’offuscamento non garantiva una reale anonimizzazione.
Violazioni di trasparenza e informativa
Il Garante ha contestato che le informative di primo livello e di secondo livello non fossero adeguate, complete e tempestive. Le informative riportavano in modo non corretto che i dati venissero anonimizzati in automatico o durante l’acquisizione, non indicavano correttamente il periodo di conservazione e non menzionavano in modo adeguato la base giuridica e i diritti dell’interessato. Inoltre, il rinvio all’informativa generale del sito non era idoneo a soddisfare gli obblighi informativi sul progetto specifico.
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e datazione
L’Autorità ha ritenuto non provato che la DPIA fosse stata redatta prima dell’avvio del trattamento. I documenti prodotti risultavano privi di data certa e non erano stati protocollati; anche la successiva versione non consentiva di dimostrare con certezza la tempestiva predisposizione della valutazione d’impatto. È stata quindi accertata la violazione dell’art. 35 GDPR.
Conflitto d’interessi del RPD
AMAT aveva affidato al proprio RPD la redazione e la sottoscrizione della valutazione d’impatto. Il Garante ha ritenuto che ciò abbia posto il RPD in una situazione di conflitto d’interessi, incompatibile con il ruolo di consultazione e sorveglianza previsto dagli artt. 35, par. 2, e 39, par. 1, lett. c), GDPR. Non è stata accolta la difesa secondo cui il RPD non avesse funzioni dirigenziali.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Per la violazione complessiva degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, 13, 35 e 38, par. 6, GDPR, il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000 euro. Nella quantificazione ha considerato, tra l’altro, la limitata durata del trattamento, l’assenza di categorie particolari di dati, la collaborazione dell’Agenzia e la mancanza di precedenti pertinenti. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e indicata la facoltà di pagamento in misura ridotta entro 30 giorni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 10 apr 2025Prescrizioni del Garante n. 237 del 10/04/2025
- Provvedimento · 10 apr 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 228 del 10/04/2025
- Provvedimento · 10 apr 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 213 del 10/04/2025
- Provvedimento · 10 apr 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 201 del 10/04/2025
- Provvedimento · 10 apr 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 205 del 10/04/2025
- Provvedimento · 10 apr 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 212 del 10/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →