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Circolare

Circolare numero 29 del 07-08-2000 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’impatto del D.Lgs. 46/1999 e delle successive modifiche sulla riscossione dei crediti previdenziali, con il passaggio dal recupero tramite Uffici legali alla riscossione mediante ruolo e Concessionari. Vengono descritte tipologie, formazione e contenuto dei ruoli, esecutività, notifica e pagamento della cartella, termini di decadenza, ricorsi del contribuente, procedure di discarico/inesigibilità e obblighi di trasmissione informativa. La circolare dedica ampio spazio alla fase transitoria per i crediti maturati dall’1/7/1999 al 31/12/1999, fissando scadenze operative per l’acquisizione dei dati, la predisposizione delle minute e l’invio al CNC, oltre a richiamare l’applicazione della nuova disciplina anche ai crediti da accertamenti ispettivi, sanzioni e rateazioni.

Nuova disciplina della riscossione coattiva dei contributi previdenziali tramite ruolo e Concessionari

Nuova disciplina della riscossione coattiva dei contributi previdenziali

La circolare illustra il passaggio al sistema di riscossione mediante ruolo e Concessionari introdotto dal D.Lgs. n. 46/1999 e dalle successive modifiche. Il nuovo impianto non incide sull’attività ordinaria degli uffici amministrativi, ma sostituisce l’intervento della Consulenza Legale per i recuperi contributivi maturati dall’1/7/1999, ferma restando la gestione delle pratiche già azionate giudizialmente prima di tale data.

Ambito di applicazione e ruoli

L’Ente iscrive a ruolo i contributi previdenziali, le sanzioni e le somme aggiuntive calcolate alla data di consegna al Concessionario. I ruoli sono ordinari o straordinari, questi ultimi in caso di fondato pericolo per la riscossione, e sono calcolati al netto dei pagamenti spontanei del debitore. La formazione può essere effettuata direttamente dall’Ente o dal CNC su richiesta, con trasmissione di elenchi informatici o cartacei contenenti tutti i dati richiesti dalla normativa: ente emittente e beneficiario, natura del ruolo, codice fiscale del debitore, articolo di ruolo, importi, anno e periodo di riferimento, ambito del Concessionario, rateizzazione, totali e descrizione degli articoli.

Contenuto tecnico dei ruoli e limiti

Ogni ruolo deve essere distinto per provincia, riportare un numero identificativo unico a livello nazionale ed essere redatto secondo il modello ministeriale approvato con decreto dell’11 novembre 1999. Ogni nominativo corrisponde a una partita e ogni importo a un articolo di ruolo. Non possono essere iscritti importi inferiori a £ 20.000. I ruoli trasmessi al CNC tra l’1 e il 15 del mese si intendono consegnati il 25 dello stesso mese; quelli trasmessi tra il 16 e l’ultimo giorno del mese si intendono consegnati il 10 del mese successivo.

Provvedimenti dell’Ente nelle diverse casistiche

La circolare distingue i principali atti che l’Ente deve adottare: discarico, sgravio, sgravio con rimborso, sospensione, revoca della sospensione e diniego di discarico per inesigibilità. Discarico e sgravio sono trasmessi con un unico flusso; in caso di rimborso va riconosciuto l’aggio previsto. Il diniego di discarico per inesigibilità richiede la ricerca di beni aggredibili per l’eventuale reiscrizione delle somme discaricate.

Esecutività del ruolo, cartella e pagamento

Il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione del prospetto da parte del responsabile dell’ufficio o di un suo delegato, da effettuarsi entro dieci giorni dalla restituzione dei ruoli da parte del CNC. Il Concessionario deve notificare la cartella entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo, oppure entro il secondo mese nei casi di riscossione spontanea a mezzo ruolo. La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica; in mancanza, si procede all’esecuzione forzata. Dopo la scadenza decorrono gli interessi di mora. Il pagamento può avvenire presso gli sportelli del Concessionario oppure tramite banche e poste, con costi a carico del contribuente.

Ricorso del contribuente

Il contribuente può impugnare l’iscrizione a ruolo davanti al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella, notificando il ricorso sia all’Ente sia al Concessionario. Il giudizio è regolato dall’art. 442 c.p.c. e il giudice può sospendere l’esecutività del ruolo per gravi motivi. Se l’iscrizione a ruolo deriva da accertamenti dell’Ente impugnati in sede giurisdizionale, essa avviene solo in presenza del provvedimento del giudice.

Discarico per inesigibilità e controlli

Il Concessionario può ottenere il discarico delle quote inesigibili mediante comunicazione all’Ente secondo modalità ministeriali. La circolare elenca le cause di perdita del diritto alla dichiarazione di inesigibilità: mancata notifica nei termini, mancata comunicazione annuale sullo stato delle procedure, mancata presentazione della comunicazione entro il terzo anno, mancato svolgimento delle procedure esecutive sui beni risultanti nel sistema ministeriale, o mancata riscossione imputabile al Concessionario. Dopo tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, il Concessionario è esonerato dall’incarico; nel frattempo l’Ente può indicare nuovi beni da aggredire o richiedere la documentazione per controlli di merito.

Termini di decadenza

I contributi devono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza del versamento non effettuato; in caso di denuncia o comunicazione tardiva, il termine decorre dalla conoscenza del debito. Per gli accertamenti d’ufficio il termine è il 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica o, se il provvedimento è impugnato, alla sua definitività. Le disposizioni si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1° luglio 1999; per i crediti accertati prima di tale data non operano i termini di decadenza richiamati.

Fase transitoria e scadenze operative

Per i crediti maturati dall’1/7/1999 al 31/12/1999 la circolare prevede una procedura accelerata: creazione di una mini procedura su PC per il calcolo delle somme aggiuntive, predisposizione delle minute da parte della Direzione Generale, verifica del CNC, suddivisione per province e successiva trasmissione alle sedi per firma e duplicazione. Le sedi periferiche devono completare l’acquisizione in Host dei modelli 031/R entro il 20/9, privilegiando quelli del secondo semestre, e trasmettere le minute al CNC entro il 15/10. L’obiettivo è rispettare i termini di decadenza, fissati al 31/12/2000 per tali crediti.

Accertamenti ispettivi, sanzioni e rateazioni

La riforma riguarda anche i crediti derivanti da accertamenti ispettivi, che diventano trasmissibili ai Concessionari quando certi ed esigibili al termine dell’iter amministrativo o legale. Se intervengono audizione o opposizione giudiziaria, il termine di decadenza decorre dalla notifica del provvedimento definitivo. Le sanzioni amministrative ex L. 689/1991 restano da richiedere con ordinanza-ingiunzione; quelle non pagate dopo ordinanza non impugnata vanno iscritte a ruolo, mentre le ordinanze opposte restano alla Consulenza Legale. Per alcune sanzioni emesse dagli Ispettorati provinciali del Lavoro è espressa riserva in attesa di chiarimenti ministeriali. Anche le rateazioni rientrano nella nuova disciplina, ma la loro trasmissione ai Concessionari è rinviata; nel frattempo restano fermi i piani di ammortamento già concessi.

Organizzazione a regime

Esaurita la fase transitoria al 31/12/2000, la riscossione tramite Concessionari diventa ordinaria. La circolare richiede una più rapida acquisizione dei modelli 031, il trattamento immediato dei 031/R, una cadenza fissa per i 031/CM e, verosimilmente, una trasmissione trimestrale ai Concessionari, da valutare in concreto. Viene inoltre suggerito l’invio di avvisi bonari per definire le pendenze, recuperare dati anagrafici mancanti e correggere errori materiali; in mancanza di esito, il credito viene trattato con la procedura informatica e inviato al CNC per la riscossione definitiva.

Punti principali

Quadro normativo e passaggio al nuovo sistema

La circolare richiama la legge delega n. 337/1998 e i D.Lgs. n. 46/1999, n. 112/1999 e n. 326/1999, che riformano il sistema della riscossione coattiva, estendendo le regole del ruolo anche agli enti previdenziali. Per l’Ente non cambia l’attività degli uffici amministrativi, ma viene meno l’intervento della Consulenza Legale per i recuperi contributivi delle partite maturate dall’1/7/1999; restano invece in carico alla Consulenza Legale le posizioni già azionate giudizialmente prima di tale data.

Ruoli: specie, contenuto e formazione

L’Ente iscrive a ruolo contributi previdenziali, sanzioni e somme aggiuntive calcolate alla data di consegna del ruolo al Concessionario. Il ruolo è formato al netto dei pagamenti spontanei ed è distinto in ordinario e straordinario, quest’ultimo in presenza di fondato pericolo per la riscossione. La formazione può essere effettuata dall’Ente o dal CNC su richiesta dell’Ente, con trasmissione di elenchi informatici o cartacei contenenti i dati essenziali del ruolo: ente emittente e beneficiario, natura ordinaria/straordinaria, codice fiscale del debitore, articolo di ruolo, importi, anno e periodo di riferimento, ambito del concessionario, rateizzazione, totali e descrizione degli articoli. È richiesto un preventivo accordo per l’uso del supporto informatico.

Regole operative sui ruoli e limiti di iscrizione

I ruoli devono essere distinti per provincia quando formati dall’Ente o dalle sedi periferiche competenti, con conseguente necessità di più ruoli per i diversi ambiti territoriali dei Concessionari. Ogni ruolo deve recare un numero identificativo unico a livello nazionale e un prospetto conforme al modello ministeriale approvato con decreto dell’11 novembre 1999. Ogni nominativo corrisponde a una partita e ogni importo a un articolo di ruolo; non possono essere iscritti importi inferiori a £ 20.000. La consegna dei ruoli al CNC e la successiva trasmissione ai Concessionari avviene con una regola di imputazione temporale: i ruoli trasmessi dall’1 al 15 del mese si intendono consegnati il 25 dello stesso mese, quelli trasmessi dal 16 a fine mese il giorno 10 del mese successivo.

Provvedimenti dell’Ente: discarico, sgravio, sospensione e revoca

La circolare distingue i principali provvedimenti da adottare in base alla fase della procedura: il discarico per credito parzialmente o totalmente insussistente prima della cartella; lo sgravio quando il debito non è dovuto dopo l’emissione della cartella; lo sgravio con rimborso quando, oltre alla cartella, il pagamento è già avvenuto presso l’esattoria; la sospensione su provvedimento del giudice o d’ufficio; la revoca della sospensione quando il credito risulta dovuto a seguito di sentenza o ulteriori verifiche; il diniego di discarico per inesigibilità in caso di mancato adempimento dell’esattore, con necessità di individuare beni aggredibili per l’eventuale reiscrizione dei crediti discaricati. Discarico e sgravio sono trasmessi con un unico flusso; in caso di rimborso deve essere riconosciuto l’aggio previsto.

Compenso del Concessionario e termini per le cartelle

Per l’attività del Concessionario è previsto un aggio la cui misura definitiva è ancora da definire, ma è comunque dovuto un 1% degli importi iscritti a ruolo, anche in caso di richiami o annullamenti del dovuto. Il Concessionario deve emettere la cartella entro quattro mesi dalla consegna del ruolo, mentre per i ruoli relativi a riscossione spontanea a mezzo ruolo il termine è di due mesi. La riscossione spontanea riguarda i pagamenti rateali alle scadenze prestabilite concessi dall’Ente.

Cartella di pagamento: contenuto, notifica, pagamento e mora

La cartella di pagamento, quale atto esecutivo, deve essere notificata al contribuente entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo alla consegna del ruolo, oppure entro l’ultimo giorno del secondo mese per la riscossione spontanea. Il contenuto minimo coincide con i dati del ruolo, salvo la data di consegna, il codice degli articoli e l’ambito territoriale. La cartella intima il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, con l’avviso che, in difetto, si procederà all’esecuzione forzata dei beni. Scaduto inutilmente tale termine, sulle somme iscritte a ruolo maturano interessi di mora dal giorno della notifica fino al pagamento, al tasso bancario stabilito con decreto ministeriale. Il pagamento può essere eseguito presso gli sportelli del Concessionario oppure tramite istituti bancari e agenzie postali, con costi a carico del contribuente.

Ricorso del contribuente e sospensione giudiziale

Il contribuente può proporre ricorso avverso l’iscrizione a ruolo davanti al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella, notificando il ricorso sia all’Ente sia al Concessionario competente. Il contenzioso sulle questioni di merito della pretesa contributiva è regolato dall’art. 442 c.p.c. Nel corso del primo grado, il Giudice del lavoro può sospendere l’esecutività del ruolo per gravi motivi. Quando l’iscrizione a ruolo deriva da accertamenti dell’Ente e il debitore impugna il provvedimento in sede giurisdizionale, l’iscrizione può avvenire solo in presenza del provvedimento del giudice.

Discarico per inesigibilità e controlli dell’Ente

Il Concessionario ottiene il discarico delle quote inesigibili trasmettendo all’Ente una comunicazione di inesigibilità secondo modalità ministeriali. La circolare indica le cause di perdita del diritto alla dichiarazione di inesigibilità: mancata notifica della cartella nei termini, mancata comunicazione annuale sullo stato delle procedure, mancata presentazione entro il terzo anno della comunicazione di inesigibilità, mancato svolgimento delle procedure esecutive sui beni risultanti nel sistema informatico ministeriale, oppure mancata riscossione imputabile al Concessionario, inclusi vizi e irregolarità procedurali. Decorso il terzo anno dalla comunicazione di inesigibilità, il Concessionario è automaticamente esonerato dall’incarico; nel frattempo l’Ente può segnalare nuovi beni da aggredire e richiedere la documentazione per il controllo di merito. Se il Concessionario non risponde entro 30 giorni, perde il diritto al discarico.

Trasmissione dei flussi informativi

Mensilmente il Concessionario deve trasmettere all’Ente ogni informazione sullo svolgimento e sull’andamento del servizio di riscossione relativo al mese precedente. Le modalità operative di tale flusso sono state definite con decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, pubblicato in G.U. n. 255 del 29 ottobre 1999.

Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo

I contributi devono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine decorre dalla conoscenza del debito da parte dell’Ente. Per gli accertamenti d’ufficio, il termine è il 31 dicembre dell’anno successivo alla notifica del provvedimento, oppure, se il provvedimento è impugnato, il 31 dicembre dell’anno successivo alla definitività. Tali disposizioni si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati dopo il 1° luglio 1999; per i crediti accertati prima di tale data non operano i termini di decadenza indicati.

Gestione transitoria dei crediti 1/7/1999 - 31/12/1999

Per i crediti maturati nel secondo semestre 1999 la circolare impone una procedura accelerata, anche tramite una mini procedura su PC per il calcolo delle somme aggiuntive fino alla consegna delle minute al CNC. La Direzione Generale gestisce inizialmente la rilevazione degli importi dai modd. 031/R insoluti; le minute restituite dal CNC saranno ripartite per provincia, inviate alle sedi per la firma del dirigente, duplicate localmente e ritrasmesse alla Direzione Generale - Servizio Contributi per l’invio ai Concessionari. Le cartelle saranno poi notificate dai Concessionari provinciali.

Scadenze operative della fase transitoria

La circolare fissa precise scadenze: acquisizione in Host di tutti i modelli 031/R del 1999 entro il 20/9, con priorità al secondo semestre; messa a disposizione agli uffici periferici di un programma per la visualizzazione e modifica delle minute dopo tale data; trasmissione delle minute al CNC entro il 15/10. Ulteriori istruzioni sulle modalità di acquisizione dei 031/R in giacenza presso il Servizio Contributi saranno emanate successivamente. Gli uffici periferici devono accelerare la lavorazione delle pratiche del periodo 1/7/1999 - 31/12/1999 e acquisire i dati di ciascun mod. 031/R entro il 20/9.

Accertamenti ispettivi, sanzioni e rateazioni

La riforma si applica anche ai crediti da accertamenti ispettivi, che diventano trasmissibili ai Concessionari quando certi ed esigibili, cioè al termine dell’iter amministrativo o legale. Se il debitore propone audizione o opposizione giudiziaria, la notifica del provvedimento definitivo fa decorrere la decadenza al 31 dicembre dell’anno successivo alla conclusione dell’iter; gli accertamenti notificati entro il 31/12/1999 scadono quindi al 31/12/2000. Le sanzioni amministrative ex L. 689/1991 devono continuare a essere richieste con ordinanza-ingiunzione; se non versate dopo ordinanza non impugnata, vanno iscritte a ruolo con le modalità previste, mentre le ordinanze opposte restano alla Consulenza Legale. Per le sanzioni di cui al 7° comma dell’art. 35 L. 689/1981 emesse dagli Ispettorati provinciali del Lavoro è espressa riserva in attesa di chiarimenti ministeriali. Anche gli importi derivanti da rateazioni ricadono nella nuova disciplina, ma la trasmissione ai Concessionari è rinviata a successivo provvedimento; nel frattempo le imprese continuano a rispettare i piani di ammortamento.

Indicazioni organizzative e fase a regime

Per il periodo transitorio e per la fase a regime gli uffici periferici devono organizzarsi internamente per far fronte ai nuovi adempimenti, anche tramite la procedura ALA. A regime, dopo il 31/12/2000, la riscossione tramite Concessionari diventerà ordinaria e richiederà un’acquisizione più rapida dei modelli 031: i 031/R dovranno essere trattati immediatamente, i 031/CM con cadenza fissa per consentire gli incroci con i versamenti F24. La circolare ipotizza una trasmissione trimestrale ai Concessionari, da valutare, e segnala l’opportunità di inviare avvisi bonari per definire le pendenze relative ai 031/R insoluti, sanare errori materiali e integrare i dati anagrafici. Se l’avviso non produce esito, il credito viene trattato con la procedura su PC e trasmesso al CNC nei termini già indicati.

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