Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24749/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Banca aveva impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma che l'aveva condannata a corrispondere a Ennio Russo €110.272,91 a titolo di risarcimento per omissione contributiva relativa alla indennità estero (periodo 1988-1996). Il ricorso in cassazione articolava due censure principali: (1) violazione di norme processuali (artt. 112, 115, 414, 442 c.p.c. e altri) e carenza/contraddittorietà della motivazione per avere la Corte deciso sulla base di fatti e documenti tardivamente allegati e per aver ritenuto che il ricorrente avesse adeguatamente allegato il danno pensionistico; (2) violazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 16 L. n. 412/1991 perché la Corte avrebbe riconosciuto rivalutazione monetaria e interessi su un danno di natura previdenziale, e non su crediti di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato che Russo aveva allegato in modo sufficiente l'esistenza e l'entità del danno pensionistico (anche alla luce di documentazione INPS acquisita nel precedente grado e della CTU disposta in sede di gravame). Ha confermato la liquidazione della somma pari a €110.272,91, risultante dalla CTU come riserva matematica necessaria a costituire la rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, e la condanna della ricorrente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi, sulla base del principio consolidato che l'omissione contributiva è violazione di obbligazione di lavoro che dà luogo a credito di valore (applicazione art. 429, comma 3, c.p.c.). Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità liquidate in complessivi oneri per le controparti (indennità e accessori come da dispositivo) e al relativo contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 112, 115, 414, 442 c.p.c.

    Richiamate dalla ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali e relative all'ammissibilità e acquisizione di documenti; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione, essendo ammissibile l'acquisizione d'ufficio di documenti indispensabili ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. e valutabile l'allegazione di fatti costituiti complessivamente dal ricorso introduttivo.

  • artt. 2116, 2697, 2909 c.c.

    Richiamati in relazione all'onere della prova e alla prescrizione dei crediti; la Corte ha ritenuto che l'onere della prova del danno pensionistico fosse assolto tramite allegazioni iniziali, documentazione INPS e CTU, rendendo irrilevante la censura sulla presunta prescrizione dei contributi non versabili.

  • art. 13, L. n. 1338/1962

    Norma sulla possibilità per il lavoratore di costituire presso l'INPS la rendita vitalizia pagando la riserva matematica; la Corte ha confermato che il danno liquidato corrisponde alla somma necessaria a costituire tale rendita (riserva matematica).

  • art. 132 c.p.c.; art. 118 att. c.p.c.

    Richiamati in relazione al principio di motivazione e contraddittorietà; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 429 c.p.c.

    Applicato, in particolare il comma 3°, per riconoscere la rivalutazione monetaria (maggior danno da svalutazione monetaria) anche sulla somma liquidata a titolo di risarcimento per omissione contributiva, perché tale omissione dà luogo a un credito di valore derivante dal rapporto di lavoro.

  • art. 16, L. n. 412/1991

    Riferito dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ha ritenuto fondata la censura e ha confermato l'applicabilità della rivalutazione e degli interessi sulla somma liquidata.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    Ricondotte a fondamento della possibilità per il giudice di acquisire documenti d'ufficio ove indispensabili per la decisione; la Corte ha indicato che l'acquisizione di documentazione INPS era legittima e rilevante.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione al versamento del contributo unificato aggiuntivo, a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere il risarcimento del danno da omissione contributiva è sufficiente che il lavoratore alleghi in modo comprensibile l'esistenza e l'entità del pregiudizio pensionistico; l'allegazione può risultare dall'insieme degli atti introduttivi, senza formule solenni.
  • Il giudice di merito può acquisire documenti anche d'ufficio (o su sollecitazione di parte) se risultano indispensabili per decidere; tale acquisizione è compatibile con i limiti processuali e non costituisce violazione delle norme citate dalla parte soccombente.
  • La valutazione delle prove e delle allegazioni è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizi di motivazione, mancato esame di fatti decisivi o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando il danno da omissione contributiva è liquidato nella misura corrispondente alla somma necessaria a costituire una rendita ai sensi dell'art.13 L. n. 1338/1962, trova applicazione l'art. 429 c.p.c. (rivalutazione monetaria e interessi), perché l'omissione contributiva produce un credito di valore riconducibile al rapporto di lavoro.
  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) disposta in sede di gravame può fornire elementi decisivi per la quantificazione del danno pensionistico e, se adeguatamente motivata, è idonea a sorreggere la condanna al risarcimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.