Cassazione Civile, Sentenza n. 24750/2022 del 12/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spada chiedeva l'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 3, comma 5, del d.m. n. 78/1998, spettante ai lavoratori socialmente utili che abbiano rinunciato a partecipare a progetti di lavoro finanziati dalla mano pubblica. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché il lavoratore non avrebbe previamente rinunciato al progetto promosso dal Comune di Noci e perché la convenzione tra Comune e cooperativa era intesa a garantire stabilità occupazionale e non a ridurre il bacino dei lavoratori socialmente utili. L'INPS ha proposto ricorso incidentale deducendo la decadenza annuale per la proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 (come modificato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dato priorità al ricorso incidentale dell'INPS e lo ha accolto. Ha ritenuto sussistente la decadenza annuale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970: la domanda era stata proposta il 30.1.2001 ma il ricorso giurisdizionale è stato depositato solo il 16.6.2004, oltre il termine di decadenza. Poiché la questione di decadenza poteva essere decisa in sede di legittimità senza nuovi accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato assorbito il ricorso principale e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di Spada. Ha compensato le spese di giudizio e ha escluso l'obbligo per il ricorrente di versare ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.m. n. 78/1998, art. 3 comma 5
d.m. n. 78/1998, art. 3, comma 5
Riferimento alla norma che disciplina l'incentivo spettante ai lavoratori socialmente utili che rinunciano a partecipare a progetti finanziati; la Corte ha esaminato la sussistenza del presupposto della rinuncia ma ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sulla decadenza
d.lgs. n. 468/1997, art. 12 comma 5
d.lgs. n. 468/1997, art. 12, comma 5
Citato dal ricorrente per censurare la decisione di merito relativa alla mancata rinuncia al progetto; la Corte non è entrata nel merito di questa questione essendo assorbita dal tema della decadenza
d.m. 21.5.1998, art. 4
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle deduzioni sul diritto all'incentivo; anche questa questione è rimasta assorbita dalla decisione sulla decadenza
d.P.R. n. 639/1970, art. 47
d.P.R. n. 639/1970, art. 47 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992 conv. con l. n. 438/1992)
La Corte ha interpretato ed applicato la norma come previsione di decadenza annuale anche per le prestazioni previdenziali dei lavoratori socialmente utili; la decadenza può essere rilevata d'ufficio e anche in sede di legittimità se non richiede nuovi accertamenti di fatto
codice civile, art. 2969
Utilizzato per affermare che la decadenza, in materia sottratta alla disponibilità delle parti (es. previdenza), può essere rilevata d'ufficio anche in giudizio di legittimità, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia previdenziale e delle prestazioni per lavoratori socialmente utili si applica la decadenza annuale (art. 47 d.P.R. n. 639/1970 modificato): le azioni devono essere promosse entro il termine per non essere improcedibili/decadute
- La decadenza sostanziale può essere rilevata d'ufficio e anche per la prima volta in Cassazione se la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto
- Se la parte propone domanda tardiva rispetto al termine di decadenza, la questione prevale su eventuali profili di merito e può determinare il rigetto immediato della domanda
- Nelle domande basate sulla presunta rinuncia a progetti finanziati, è fondamentale documentare in modo chiaro la rinuncia preventiva e valutare il contenuto delle convenzioni per stabilire la finalità (riduzione del bacino vs. stabilità occupazionale)
- Quando si è parte vittoriosa in grado di merito, la controparte può proporre ricorso incidentale per questioni pregiudiziali (es. decadenza) che saranno esaminate prioritariamente
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