Cassazione Civile, Sentenza n. 24751/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente domandava il riconoscimento dell'incentivo previsto dall'art. 3, comma 5, del d.m. n.78/1998 spettante ai lavoratori socialmente utili che abbiano rinunciato a partecipare a progetti finanziati dalla mano pubblica. In primo grado e in appello la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale ritenne che alla lavoratrice non fosse antecedentemente riconoscibile una rinuncia al progetto promosso dal Comune di Noci e che la convenzione tra il Comune e la cooperativa non avesse finalità di ridurre il bacino LSU ma di garantire stabilità occupazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dato priorità al ricorso incidentale proposto dall'INPS, che eccepiva la decadenza annuale prevista per le prestazioni previdenziali (art. 47 d.P.R. n. 639/1970). Ritenuta fondata l'eccezione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata relativamente al ricorso incidentale, ha dichiarato assorbito il ricorso principale e, decidendo nel merito senza nuovi accertamenti, ha rigettato la domanda di Maria Locorotondo per intervenuta decadenza. Sono state compensate le spese processuali.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.m. n. 78/1998
art. 3, comma 5, d.m. n. 78/1998
Disciplina l'incentivo spettante ai lavoratori socialmente utili che rinuncino a partecipare a progetti finanziati; la Corte di merito aveva ritenuto assente la rinuncia antecedente, mancando così il presupposto per l'incentivo
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 468/1997
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 468/1997
Norma richiamata nella censura della ricorrente relativa alla corretta applicazione dei criteri per il riconoscimento dei benefici ai LSU
art. 4, d.m. 21.5.1998
Richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo applicabile alla materia, oggetto di valutazione sulla configurazione delle convenzioni e dei presupposti per l'incentivo
art. 47, d.P.R. n. 639/1970
art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come modificato
Stabilisce la decadenza annuale per le azioni relative a prestazioni previdenziali; la Corte ha ritenuto applicabile tale decadenza alla domanda della ricorrente, con effetto estintivo del diritto azionato poiché l'azione è stata promossa oltre il termine
art. 4, d.l. n. 384/1992 conv. con L. n. 438/1992
art. 4, d.l. n. 384/1992, conv. L. n. 438/1992
Modifica di riferimento all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 che conferma la regola della decadenza annuale nelle materie previdenziali
art. 2969 c.c.
Consente che la decadenza in materie sottratte alla disponibilità delle parti (es. previdenza) sia rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, inclusa la Cassazione, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto
Massime di principio
- La decadenza annuale prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche alle prestazioni riconosciute ai lavoratori socialmente utili: se l'azione giudiziaria è promossa oltre il termine di decadenza la domanda è inammissibile/estinata.
- L'eccezione di decadenza può essere sollevata e rilevata d'ufficio in qualsiasi fase del processo, compresa la Cassazione, purché la decisione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa in primo grado che solleva questioni pregiudiziali di rito o preliminari deve essere esaminato con priorità rispetto al ricorso principale quando le questioni sono rilevabili d'ufficio e non sono state decise dal giudice di merito.
- Se la decadenza è rilevata in questa fase processuale e risulta fondata, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere il merito senza rinvio se non sono necessari accertamenti integrativi.
- Quando una questione di decadenza viene sollevata solo in Cassazione, il giudice può compensare le spese processuali se ricorrono giusti motivi, considerata la tardività della eccezione
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