Cassazione Civile, Sentenza n. 24752/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verte sul calcolo della pensione ottenuta in totalizzazione di periodi assicurativi presso diverse gestioni. La Corte d'appello di Palermo aveva disposto la riliquidazione in sistema misto (parte retributiva per la quota relativa alla gestione commercianti e parte contributiva per le altre) sulla base dell'applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 42/2006 e della circolare INPS n. 69/2006 (regime cd. finestre). L'INPS impugna sostenendo che la pensione in totalizzazione deve essere calcolata unicamente col sistema contributivo e che l'eccezione del cosiddetto regime delle finestre (che consente il calcolo misto) si applica solo se, alla data della domanda di totalizzazione, l'interessato fosse già titolare del diritto alla pensione autonoma nella gestione interessata. Nel caso specifico il resistente aveva versato contributi nella gestione commercianti dal 1980 al 2004 e aveva compiuto 65 anni nell'aprile 2010 (secondo trimestre/periodo indicato dalla normativa), ma la Corte di cassazione ha ritenuto che, secondo l'art. 1, co. 5 della L. n. 247/2007 e la disciplina delle finestre, il diritto autonomo nella gestione commercianti non si concretizzava in tempo utile per far scattare la deroga al calcolo contributivo; dunque il calcolo doveva rimanere interamente contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato il principio secondo cui la pensione in totalizzazione va calcolata unitariamente con il sistema contributivo salvo l'esistenza dell'eccezione rappresentata dal regime delle finestre (circolare INPS n.69/2006 e art.1, co.5 L. n. 247/2007). Tale deroga al sistema contributivo è applicabile solo se, alla data della domanda di totalizzazione, l'assicurato risultava già in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere una pensione autonoma nella singola gestione (compresi i limiti temporali previsti dalla disciplina delle finestre). Nel caso di specie il resistente non aveva tali requisiti per la gestione commercianti in tempo utile; pertanto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per le ulteriori determinazioni, comprese le spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, art. 4
Stabilisce che la pensione calcolata mediante totalizzazione va, in generale, liquidata esclusivamente con il sistema contributivo; il sistema misto è un'eccezione derogatoria che richiede condizioni specifiche.
Legge 24 dicembre 2007 n. 247, art. 1, comma 5
"coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro (...) il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo"
Regola il meccanismo temporale (cd. finestre) per l'accesso alla pensione nelle gestioni commercianti/artigiani; la Corte interpreta che, per beneficiare della deroga al calcolo contributivo nella totalizzazione, l'interessato deve avere i requisiti per la pensione autonoma già in termini tali da rendere operativa la decorrenza prevista dalla norma (quindi non basta averli solo nel corso del periodo indicato se ciò non produce l'effetto immediato di diritto alla decorrenza richiesta).
Circolare INPS n. 69 del 2006
Ha introdotto in prima applicazione il regime delle cd. finestre e la possibilità di ottenere, in casi specifici (iscrizione precedente al 1996 e possesso dei requisiti per pensione autonoma nella gestione), il calcolo in quota retributiva per la parte interessata; tale circolare individua la fattispecie derogatoria, ma la sua applicazione è subordinata alla verifica temporale dei requisiti secondo la normativa vigente.
Cassazione, sentenza n. 18616 del 2021 (giurisprudenza richiamata)
Conferma il principio che la pensione in totalizzazione si calcola con il sistema contributivo salvo la deroga della finestra; rappresenta orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato per sostenere la regola generale.
Massime di principio
- La pensione ottenuta per totalizzazione va, di regola, calcolata unitariamente con il sistema contributivo; il sistema misto è l'eccezione e richiede condizioni rigorose.
- L'eccezione (cd. regime delle finestre) consente il calcolo in quota retributiva solo se, alla data della domanda di totalizzazione, l'interessato risultava già titolare del diritto alla pensione autonoma nella gestione interessata secondo i termini e le decorrenze stabilite dalla specifica normativa della gestione (età, anzianità e finestra temporale).
- Per la gestione commercianti/artigiani, la normativa sulle finestre (L. n. 247/2007) impone regole temporali che possono ritardare la decorrenza del diritto: avere l'età anagrafica nel corso dell'anno non equivale automaticamente ad avere l'effetto utile per il calcolo misto se la decorrenza normativa opererà solo dall'anno successivo.
- In pratica, al richiedente in totalizzazione conviene dimostrare che, alla data di domanda, ricorrevano tutti i presupposti per conseguire la pensione autonoma nella singola gestione (inclusi gli effetti temporali della normativa sulle decorrenze), altrimenti l'INPS è legittimato a liquidare col sistema contributivo.
- Il carico della prova circa il possesso tempestivo dei requisiti per la deroga spetta all'assicurato che invoca il sistema misto; in caso di contestazione, la giurisdizione di merito deve verificare la data di maturazione dei requisiti in rapporto alle regole di decorrenza applicabili.
- Prima di proporre o opporsi a domande di riliquidazione in totalizzazione è consigliabile verificare: a) date di iscrizione nelle gestioni (es. anteriorità al 1996), b) data effettiva di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, c) le decorrenze previste dalla normativa della specifica gestione, e d) eventuali modifiche normative o circolari interpretative successive.
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