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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24755/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (L. n.335/1995, art. 2, comma 26) e di versamento dei contributi per l'attività libero-professionale svolta da Barbara Moretti in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente per il quale è iscritta ad altra gestione; la Corte d'appello di Torino aveva accolto la domanda di Moretti che chiedeva la declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo; l'INPS ha impugnato la sentenza in cassazione con due motivi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il giudizio di cassazione estinto ex lege ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.193/2016 (conv. L. n.225/2016) perché la controricorrente Barbara Moretti ha aderito alla procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione-ter), ha ricevuto la comunicazione dell'ente riscossore con il piano di rientro (18 rate) e ha documentato il puntuale pagamento di 11 rate alla data dell'udienza; poiché la procedura di definizione agevolata è iniziata ma non ancora conclusa con il pagamento integrale, l'adesione e la comunicazione dell'avviso comportano il riconoscimento della pretesa e l'estinzione del processo di cassazione; non essendosi esaurito il piano di rateizzazione, non si pronuncia nel merito e non si procede sulle spese (il contenuto della definizione assorbe il costo del processo)

Norme richiamate

  • D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. L. n. 225/2016)

    L'adesione del debitore alla definizione agevolata e la conseguente comunicazione dell'ente riscossore implicano il riconoscimento della pretesa e, anche quando il debitore è controricorrente, determinano l'estinzione del giudizio di cassazione ex lege; l'integrale pagamento comporta la cessazione della materia del contendere, mentre il mancato pagamento determina gli effetti previsti dal comma 4

  • L. n. 335/1995, art. 2, comma 26

    citata nella decisione come norma istitutiva della Gestione separata

    Norma che disciplina l'obbligo di iscrizione e la contribuzione alla Gestione separata per specifiche prestazioni professionali; nella vicenda la sua applicazione era contestata rispetto a prestazioni svolte in concomitanza con lavoro dipendente

  • Codice di procedura civile

    art. 391; art. 380-bis; art. 372, comma 2

    Art. 391 c.p.c.: norma processuale che regola l'estinzione del giudizio; art. 380-bis c.p.c.: disciplina il deposito di memorie e documenti prima dell'udienza; art. 372, comma 2 c.p.c.: disciplina la notificazione e gli effetti della mancata eccezione sulla conoscenza dei documenti

  • D.L. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018), art. 6

    richiamato in relazione all'istanza di sospensione

    Previsione utilizzata per sospendere il giudizio in attesa dell'esito della procedura di definizione agevolata

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. n. 24083/2018; Cass. n. 11540/2019; Cass. n. 10558/2021; Cass. n. 9399/2022

    Orientamenti consolidati secondo i quali l'adesione alla definizione agevolata e la comunicazione dell'ente riscossore producono effetti estintivi sul giudizio di cassazione anche quando l'adesione sia stata effettuata dal controricorrente; la documentazione del piano di rateizzazione e dei pagamenti deve essere considerata dalla Corte

Massime di principio

  • Se il debitore (anche se controricorrente) aderisce alla definizione agevolata e riceve la comunicazione dell'ente riscossore con il piano di rientro, la Cassazione può dichiarare il procedimento di cassazione estinto ex lege senza decidere nel merito
  • L'estinzione ex lege si verifica fin dall'avvio regolare della procedura di definizione agevolata comunicata dall'esattore; l'integrale pagamento comporta la cessazione della materia del contendere, mentre pagamenti parziali e rateizzazione regolano la situazione sostanziale secondo il piano concordato
  • La parte che invoca la definizione agevolata deve depositare la documentazione comprovante l'adesione, la comunicazione dell'ente riscossore e i pagamenti effettuati: la Corte terrà conto di tali documenti anche se la controparte non produce osservazioni
  • In caso di possibile inadempimento futuro alle rate, la evoluzione della controversia segue le previsioni del comma 4 dell'art. 6 (sanzioni/riapertura del contenzioso); chi contesta l'efficacia della definizione agevolata deve provare l'irregolarità dell'adesione o la mancata comunicazione richiesta dalla norma
  • Per il ricorrente/creditore convenzionale: ove possibile, eccepire tempestivamente vizi formali nella procedura di definizione agevolata o nella comunicazione dell'ente riscossore se si intende evitare l'estinzione del giudizio di cassazione
  • In presenza di adesione alla definizione agevolata, non si procede sulle spese del giudizio di cassazione perché il contenuto della definizione assorbe tali oneri

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