Circolare numero 36 del 14-03-2012
Con la presente circolare si comunicano le nuove disposizioni in materia previdenziale con riferimento al Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della Legge n. 214/2011 sui fondi per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, con particolare attenzione a pensione di vecchiaia, pensione anticipata, decorrenza delle prestazioni, deroghe, tutele per i diritti già maturati, armonizzazioni e sistema pro-rata. Vengono distinti i trattamenti per chi aveva anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per chi è interamente nel sistema contributivo dal 1° gennaio 1996, nonché le esclusioni per ballerini, tersicorei e altre categorie in attesa di regolamenti specifici. Sono inoltre indicati i requisiti anagrafici e contributivi, gli importi soglia per l’accesso in regime contributivo, le regole sulla riduzione della pensione anticipata e l’adeguamento alla speranza di vita.
Riforma pensionistica per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Riforma pensionistica per i fondi dello spettacolo e degli sportivi professionisti
La circolare esamina gli effetti della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui fondi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Il documento chiarisce i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata, le regole di decorrenza, le deroghe salvaguardate, il regime transitorio per alcune categorie e l’applicazione del sistema pro-rata sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.
Ambito soggettivo e principio di equiparazione dei rapporti di lavoro
La disciplina riguarda gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e al fondo sportivi professionisti. Viene precisato che, per tali iscritti, non opera alcuna distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente: le due tipologie di rapporto sono sempre trattate con le stesse tutele previdenziali, a prescindere dalla natura formale del rapporto.
Sono richiamate inoltre alcune esclusioni dalla nuova disciplina, in particolare:
- i lavoratori indicati all’articolo 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 182 del 1997;
- i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei;
- gli iscritti al fondo sportivi professionisti, per i quali, fino all’adozione dei regolamenti di armonizzazione, restano applicabili le previgenti disposizioni per taluni profili.
Pensione di vecchiaia per chi ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di contribuzione e con età anagrafica differenziata per uomini e donne.
Per le donne i requisiti sono:
- 62 anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- 62 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
- 63 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;
- 65 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017;
- 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Per gli uomini i requisiti sono:
- 66 anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
- 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
La circolare precisa che alcuni valori sono già adeguati, o da adeguare, alla speranza di vita ai sensi della normativa richiamata.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° gennaio 1996
Per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e al fondo sportivi professionisti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia può essere conseguita in alternativa secondo due regole:
- con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i soggetti con anzianità al 31 dicembre 1995, purché l’importo della pensione non sia inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale;
- al compimento di 70 anni di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo della pensione.
Ai fini del requisito dei 5 anni, è utile solo la contribuzione effettivamente versata, cioè obbligatoria, volontaria o da riscatto, mentre è esclusa la contribuzione figurativa. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito dei 70 anni è incrementato di tre mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.
Pensione anticipata: requisiti contributivi e riduzioni
Per la pensione anticipata, sia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sia per quelli con primo accredito dal 1° gennaio 1996, dal 1° gennaio 2012 sono previsti requisiti contributivi progressivi per uomini e donne.
Per gli uomini:
- 42 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- 42 anni e 5 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
- 42 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;
- 42 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2016.
Per le donne:
- 41 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- 41 anni e 5 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
- 41 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;
- 41 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2016.
Nel sistema contributivo è inoltre possibile accedere al trattamento al compimento di 63 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con un importo mensile iniziale non inferiore, per il 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale. Anche questo importo soglia è soggetto a rivalutazione annuale secondo i criteri indicati nella circolare.
Per il computo della contribuzione utile sono richiamate regole specifiche:
- è valutabile la contribuzione versata o accreditata;
- non concorre la contribuzione da prosecuzione volontaria, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, nel caso del requisito contributivo richiamato;
- la contribuzione accreditata per periodi di lavoro anteriori al 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
Per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni, sulla quota di pensione riferita alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011 si applica una riduzione:
- dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
- del 2% per ogni anno ulteriore oltre i primi due anni di anticipo.
Se l’età non è intera, la riduzione è proporzionale ai mesi. La riduzione opera sulla quota calcolata con il sistema retributivo. La circolare richiama poi la deroga introdotta dall’art. 6, comma 2-quater, del D.L. n. 216 del 2011, che esclude la penalizzazione per chi maturi entro il 31 dicembre 2017 il requisito contributivo previsto, purché tale anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo alcuni periodi specificamente indicati.
Decorrenza delle pensioni e cessazione del rapporto di lavoro
Per i lavoratori soggetti alla nuova disciplina che maturano dal 1° gennaio 2012 i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, non si applicano le finestre mobili di cui all’art. 12 del D.L. n. 78 del 2010.
La decorrenza è così disciplinata:
- per la pensione di vecchiaia, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è compiuta l’età pensionabile oppure, se a quella data non sono maturati tutti i requisiti, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti; su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla domanda;
- per la pensione anticipata, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per il conseguimento delle prestazioni è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, secondo i riferimenti normativi richiamati dalla circolare.
Per i lavoratori che saranno interessati dal processo di armonizzazione previsto dal comma 18 dell’art. 24 della legge n. 214/2011, continuano invece ad applicarsi sia i requisiti previgenti sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, compresa la finestra mobile.
Deroghe e salvaguardie
La circolare elenca una serie di soggetti che continuano a beneficiare della normativa previgente in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza, nei limiti delle risorse disponibili. Tra questi rientrano:
- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- lavoratori titolari, al 4 dicembre 2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore o aventi diritto di accesso ai medesimi fondi per accordi collettivi stipulati entro tale data;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011;
- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 erano in esonero dal servizio;
- lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave al 31 ottobre 2011, se maturano entro 24 mesi dall’inizio del congedo il requisito contributivo per il pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica;
- lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in forza di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, a condizione che la cessazione risulti da elementi certi e oggettivi e che i requisiti secondo la previgente disciplina avrebbero determinato la decorrenza entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Per quest’ultima ipotesi, la circolare rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione delle modalità applicative.
Misure eccezionali per il fondo lavoratori dello spettacolo
In via eccezionale, gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo possono conseguire la pensione anticipata al compimento di 64 anni se:
- possiedono almeno 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2012;
- maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004.
Per le lavoratrici iscritte al fondo, la pensione di vecchiaia può essere ottenuta anche in alternativa:
- con i requisiti ordinari indicati per la vecchiaia;
- al compimento di 64 anni, se al 31 dicembre 2012 risultano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione e di almeno 60 anni di età.
Il requisito dei 64 anni è soggetto agli incrementi della speranza di vita.
Certezza dei diritti e certificazione del diritto
La circolare afferma che i lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e contribuzione previsti dalla normativa precedente conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo quella disciplina, sia quanto al diritto sia quanto alla decorrenza, compresa la finestra mobile.
La certificazione dell’ente previdenziale ha natura soltanto dichiarativa e non costitutiva del diritto. Di conseguenza, anche in assenza di certificazione, il diritto alla prestazione resta acquisito se i requisiti erano maturati entro il 31 dicembre 2011.
Armonizzazione e sistema pro-rata
Per gli iscritti ai fondi del settore spettacolo e degli sportivi professionisti, nonché per i ballerini e i tersicorei, fino all’adozione dei regolamenti di armonizzazione resta ferma la previgente disciplina per i requisiti minimi di accesso al pensionamento. La circolare precisa che tali regolamenti dovranno essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia, entro il 30 giugno 2012.
Sul piano del calcolo, dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate successivamente a tale data è determinata con il sistema contributivo. Per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, il retributivo continua ad applicarsi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, mentre il contributivo si applica per le anzianità successive. Lo stesso criterio vale per i supplementi di pensione con decorrenza successiva all’1 gennaio 2012.
Adeguamento alla speranza di vita
La circolare ricorda infine che, dopo l’adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2019, gli incrementi dei requisiti anagrafici connessi alla speranza di vita saranno aggiornati con cadenza biennale. Gli adeguamenti saranno disposti con decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della decorrenza di ciascun aggiornamento.
Punti principali
Ambito e soggetti interessati
La disciplina riguarda i fondi dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Per gli iscritti a tali fondi non rileva la distinzione tra lavoro autonomo e dipendente: i rapporti sono inquadrati con le medesime tutele previdenziali. Sono previste esclusioni e regimi transitori per alcune categorie, in particolare ballerini e tersicorei e, per taluni aspetti, lavoratori indicati dal D.Lgs. n. 182/1997 e iscritti al fondo sportivi professionisti, in attesa dei regolamenti attuativi previsti dalla legge.
Pensione di vecchiaia per anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di contribuzione e con requisiti anagrafici differenziati per sesso e per periodo. Per le donne: 62 anni nel 2012, 62 anni e 3 mesi nel 2013, 63 anni e 9 mesi nel 2014-2015, 65 anni e 3 mesi nel 2016-2017, 66 anni e 3 mesi nel 2018-2020. Per gli uomini: 66 anni nel 2012, 66 anni e 3 mesi nel 2013-2015, 66 anni e 3 mesi dal 2016 al 2020. I requisiti indicati sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita ove previsto.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° gennaio 1996
Per gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo e al fondo sportivi professionisti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia si ottiene: in alternativa, con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per chi ha anzianità al 31 dicembre 1995, purché l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale per il 2012; oppure al compimento di 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva e senza vincolo sull’importo, con contribuzione effettiva intesa come obbligatoria, volontaria o da riscatto, esclusa quella figurativa. Dal 2013 al 2015 il requisito di 70 anni è incrementato di tre mesi per adeguamento alla speranza di vita.
Pensione anticipata: requisiti e decorrenze
Per la pensione anticipata, sia per chi ha anzianità al 31 dicembre 1995 sia per chi è nel sistema contributivo dal 1° gennaio 1996, dal 1° gennaio 2012 si applicano requisiti di anzianità contributiva graduati nel tempo. Per gli uomini: 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e 5 mesi nel 2013, 42 anni e 6 mesi nel 2014-2015 e dal 2016; per le donne: 41 anni e 1 mese nel 2012, 41 anni e 5 mesi nel 2013, 41 anni e 6 mesi nel 2014-2015 e dal 2016. Per il contributivo, è prevista anche la possibilità di pensione al compimento di 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con importo iniziale non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale nel 2012. Le finestre mobili non si applicano ai trattamenti maturati dal 1° gennaio 2012: la vecchiaia decorre dal mese successivo al compimento dell’età o al perfezionamento dei requisiti, su domanda; l’anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, con cessazione del rapporto di lavoro dipendente ove richiesta.
Riduzione del trattamento per accesso anticipato
Per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 subisce una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevata al 2% per ogni anno ulteriore oltre i primi due. Se l’età non è intera, la riduzione è proporzionale ai mesi. La riduzione si applica sulla quota calcolata con il sistema retributivo. È inoltre richiamata una deroga: la riduzione non si applica, per i soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, quando l’anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi alcuni periodi equiparati (maternità obbligatoria, leva, infortunio, malattia, CIG ordinaria).
Deroghe e salvaguardie
La circolare elenca i soggetti che continuano a beneficiare della previgente disciplina in materia di requisiti e decorrenze, nei limiti delle risorse disponibili: lavoratori in mobilità o mobilità lunga sulla base di accordi stipulati prima del 4 dicembre 2011; titolari di prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà o soggetti aventi diritto all’accesso a tali fondi; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011; lavoratori in esonero dal servizio al 4 dicembre 2011; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave al 31 ottobre 2011 che maturino il requisito entro 24 mesi dall’inizio del congedo; lavoratori il cui rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, a certe condizioni di prova e di maturazione dei requisiti entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Misure eccezionali per il fondo lavoratori dello spettacolo
In via eccezionale, gli iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo possono accedere alla pensione anticipata a 64 anni se hanno almeno 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2012 e maturano entro tale data i requisiti della tabella B della legge n. 243/2004. Le lavoratrici del fondo possono accedere alla pensione di vecchiaia anche al compimento dei 64 anni, se al 31 dicembre 2012 hanno almeno 20 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età, in alternativa ai requisiti ordinari. Il requisito dei 64 anni è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita.
Certificazione del diritto e tutela dei diritti maturati
I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa previgente conservano il diritto alla prestazione secondo quella disciplina, sia quanto al diritto sia quanto alla decorrenza, inclusa la finestra mobile. La certificazione dell’ente previdenziale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto; anche in assenza di certificazione, il diritto resta acquisito se i requisiti erano maturati entro tale data.
Armonizzazione e sistema pro-rata
Per gli iscritti ai fondi dello spettacolo e degli sportivi professionisti con requisiti diversi dall’AGO e per i ballerini e tersicorei, fino all’adozione dei regolamenti attuativi resta ferma la previgente disciplina per i requisiti minimi di accesso e per le decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. Inoltre, dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate dopo tale data è calcolata con il sistema contributivo; per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 resta il retributivo fino al 31 dicembre 2011 e il contributivo per il periodo successivo, con identico criterio applicato ai supplementi con decorrenza successiva all’1 gennaio 2012.
Adeguamento alla speranza di vita
La circolare ricorda che gli adeguamenti alla speranza di vita per i requisiti di accesso al pensionamento, dopo quello con decorrenza 1° gennaio 2019, avranno cadenza biennale anziché triennale. Gli aggiornamenti saranno disposti con decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della decorrenza.
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