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Circolare

Circolare numero 40 del 19-03-2012

Pubblicazione, in allegato, del DM. 24.01.2012 (G.U. del 30 gennaio 2012, n.24) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2012.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica le retribuzioni convenzionali per il 2012 stabilite dal D.M. 24 gennaio 2012 e ne disciplina l’utilizzo ai fini contributivi per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o per assicurazioni non previste da accordi vigenti. Vengono chiariti ambito di applicazione, criteri di determinazione delle fasce retributive, arrotondamenti e casi particolari. È inoltre prevista la possibilità di regolarizzare, senza oneri aggiuntivi, eventuali difformità riscontrate per gennaio e febbraio 2012, con indicazioni operative per la denuncia UNIEMENS.

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2012 e regolarizzazioni contributive

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2012 e regolarizzazioni contributive

La circolare illustra le retribuzioni convenzionali fissate per il 2012 dal D.M. 24 gennaio 2012 e chiarisce le regole di applicazione ai fini contributivi per i lavoratori operanti all’estero. Il documento precisa inoltre i casi in cui è possibile regolarizzare eventuali difformità contributive per i primi mesi dell’anno e le modalità operative per la denuncia UNIEMENS.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

La disciplina richiamata è quella dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate come base per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, oppure per le assicurazioni obbligatorie non previste dagli accordi vigenti.

La circolare specifica che la normativa si applica non solo ai lavoratori italiani all’estero, ma anche:

  • ai lavoratori cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea;
  • ai lavoratori extracomunitari titolari di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro in Italia, distaccati dal datore di lavoro in un Paese non convenzionato.

Rapporto con normativa comunitaria e convenzioni internazionali

Viene chiarito che l’ambito territoriale della legge n. 398/1987 è distinto da quello degli Stati membri della Comunità europea e che, per questi ultimi, si applicano le regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Unione europea. Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 sono stati sostituiti dai regolamenti (CE) n. 883/2004, n. 988/2009 e n. 987/2009.

La circolare precisa anche che:

  • la legge n. 398/1987 non si applica ai Paesi SEE di Liechtenstein, Norvegia e Islanda, per i quali continua ad applicarsi la normativa comunitaria;
  • la normativa comunitaria si applica anche nei rapporti con la Svizzera, con richiamo ai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72;
  • la Convenzione europea di sicurezza sociale rimane di fatto applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Sono inoltre richiamate, in via residuale, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con vari Paesi extracomunitari, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Stati dell’ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

Funzione delle retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento per:

  • la liquidazione delle prestazioni pensionistiche;
  • le prestazioni economiche di malattia e maternità;
  • il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Per i lavoratori occupati in Paesi con accordi parziali, tali valori operano soltanto in via residuale per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni internazionali.

Determinazione della fascia di retribuzione imponibile

Per i lavoratori ai quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina attraverso il raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle allegate al decreto. In proposito viene richiamato il parere del Ministero del lavoro secondo cui per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ma escluso l’eventuale indennità estero.

Il procedimento indicato è il seguente:

  • si determina la retribuzione annua di riferimento;
  • la si divide per dodici;
  • si confronta il risultato con le tabelle del settore corrispondente;
  • si individua la fascia retributiva da utilizzare per gli adempimenti contributivi.

Ragguaglio a giornata, frazionamento e arrotondamenti

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata soltanto in caso di:

  • assunzione;
  • risoluzione del rapporto;
  • trasferimento nel corso del mese.

In tali casi l’imponibile mensile va diviso per 26 giornate e il risultato moltiplicato per i giorni compresi nella frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche. Fuori da queste ipotesi i valori non sono frazionabili.

Le tabelle sono espresse in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondate all’unità di euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Casi particolari e variazioni in corso d’anno

La circolare richiama alcuni casi in cui la retribuzione convenzionale deve essere modificata nel corso del mese o dell’anno:

  • passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
  • mutamento del trattamento economico individuale previsto dal contratto collettivo, nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, oppure per effetto del passaggio di qualifica.

In queste ipotesi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un ulteriore caso riguarda la maturazione in corso d’anno di compensi variabili, come straordinari o premi. Poiché tali voci non sono incluse inizialmente nel calcolo della retribuzione globale annua di riferimento, occorre:

  • rideterminare l’importo complessivo comprensivo di tali componenti;
  • dividere il nuovo valore per dodici mensilità;
  • verificare se la nuova media mensile comporti il passaggio a una diversa fascia retributiva;
  • in caso positivo, procedere al conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

La circolare precisa inoltre che anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta al sistema convenzionale.

Regolarizzazioni contributive per gennaio e febbraio 2012

Le aziende che, per i mesi di gennaio e febbraio 2012, abbiano operato in difformità dalle istruzioni contenute nella circolare possono regolarizzare i relativi periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Modalità operative per la denuncia UNIEMENS

Ai fini della denuncia UNIEMENS, le aziende devono:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1 gennaio 2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui si effettua la regolarizzazione;
  • riportare l’adeguamento nell’elemento previsto della denuncia;
  • calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.

Allegati e richiami finali

La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2012, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori omogenei. Sono infine presenti note di raccordo con precedenti accordi e circolari in materia di Svizzera e Corea.

Punti principali

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2012

Il D.M. 24 gennaio 2012, pubblicato in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2012, ha fissato le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2012. Tali valori si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, in via residuale, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate dagli accordi esistenti.

Ambito soggettivo e territoriale di applicazione

La disciplina della legge n. 398/1987 si applica non solo ai lavoratori italiani all’estero, ma anche ai cittadini degli altri Stati membri UE e ai lavoratori extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati in Paesi non convenzionati. La circolare distingue l’ambito della legge n. 398/1987 da quello dell’Unione europea, del SEE, della Svizzera e della Convenzione europea di sicurezza sociale, richiamando i relativi regimi di coordinamento e gli Stati interessati.

Criteri di calcolo e fasce retributive

Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, l’imponibile convenzionale si determina confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le tabelle dell’art. 1. La retribuzione nazionale va intesa come trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Il valore va diviso per dodici e confrontato con le tabelle per individuare la fascia da utilizzare ai fini contributivi.

Ragguaglio a giornata e arrotondamenti

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese: in tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 e moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, esclusi le domeniche. Fuori da questi casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e devono essere arrotondate all’unità di euro secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Casi particolari e conguagli

La circolare richiama i casi in cui la retribuzione convenzionale può variare nel corso del mese o dell’anno: passaggio di qualifica, mutamento del trattamento economico individuale per quadro, dirigente o giornalista, e maturazione di compensi variabili come straordinari o premi. In tali situazioni può essere necessario ricalcolare la retribuzione annua, ridividerla per dodici e, se cambia la fascia di riferimento, effettuare il conguaglio per i periodi pregressi dal mese di gennaio.

Regolarizzazioni contributive per gennaio e febbraio 2012

Le aziende che abbiano applicato criteri difformi per i mesi di gennaio e febbraio 2012 possono regolarizzare senza aggravio di oneri aggiuntivi ai sensi della deliberazione n. 5/1993 e del D.M. 7/10/1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Indicazioni UNIEMENS

Per la compilazione della denuncia UNIEMENS, le aziende devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2012 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese, portando tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese di regolarizzazione e calcolando i contributi sui totali così ottenuti.

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