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Circolare

Circolare numero 35 del 14-03-2012

dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Premessa 1. Pensione di vecchiaia 1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 1.1.1 Requisito anagrafico 1.1.2 Requisito contributivo 1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 1.3 Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità 1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione 1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa 2. Pensione anticipata 2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche 4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo 6. Disposizioni eccezionali 7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente 7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 7.2 Lavoratrici in regime sperimentale 7.3 Altre categorie di lavoratori 7.3.1 Lavoratori di cui all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n.14 del 2012. 7.3.2 Monitoraggio 7.3.3 Clausola di salvaguardia 8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati 9. Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio 10. Totalizzazione dei periodi assicurativi 11. Fondi speciali 11.1 Soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 11.2 Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea 11.3 Lavoratori marittimi 11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 11.5 Fondo di quiescenza Poste 11.6 Fondo clero 11.7 Altri fondi speciali 12. Contributo di solidarietà 13. Prestazioni assistenziali 14. Soppressione degli Enti INPDAP ed ENPALS – modalità di presentazione delle domande

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla legge n. 214/2011 e modificato dalla legge n. 14/2012, che riforma i requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipate dal 1° gennaio 2012. Vengono fissati i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per lavoratori con anzianità al 31 dicembre 1995 e per i contributivi puri, disciplinata la decorrenza delle prestazioni, introdotto il calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 2012 e richiamate eccezioni, salvaguardie e regole speciali per alcune categorie, fondi ed enti soppressi. Sono inoltre indicati il contributo di solidarietà per alcuni fondi speciali e l’adeguamento dei requisiti per le prestazioni assistenziali.

Nuove regole per pensione di vecchiaia, pensione anticipata e disposizioni transitorie dal 1° gennaio 2012

Nuove disposizioni pensionistiche dal 1° gennaio 2012

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, come ulteriormente inciso dalla legge n. 14/2012. La riforma interviene sui trattamenti pensionistici con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità del sistema, sostituendo dal 1° gennaio 2012 le tradizionali pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità con due sole prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

Ambito soggettivo e principi della riforma

Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori e le lavoratrici iscritti all’A.G.O., alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nei regimi misto e contributivo, con requisiti maturati dal 1° gennaio 2012. La riforma è presentata come orientata a equità, convergenza tra generazioni, flessibilità di accesso, adeguamento alla speranza di vita e semplificazione dei diversi regimi previdenziali.

Pensione di vecchiaia: soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Per i soggetti che hanno almeno un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con il perfezionamento di un requisito anagrafico e di un requisito contributivo minimo di 20 anni. Ai fini del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.

Requisiti anagrafici per categoria

La circolare distingue i requisiti per:

  • lavoratrici iscritte all’A.G.O. e alle forme sostitutive;
  • lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata;
  • lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive, nonché lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O.;
  • lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata.

La tabella dei requisiti varia per periodi temporali tra il 2012 e il 2020, con incrementi dovuti all’adeguamento alla speranza di vita. La circolare precisa inoltre che per non vedenti e invalidi in misura non inferiore all’80% non risultano modificate età anagrafica e disciplina delle decorrenze.

Pensione di vecchiaia: contributivi puri

Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la pensione di vecchiaia può essere conseguita:

  • con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i soggetti ante 1996, purché la prima rata sia almeno pari, per il 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale; l’importo soglia è rivalutato annualmente in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT e non può comunque scendere sotto 1,5 volte l’assegno sociale dell’anno;
  • oppure al compimento di 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.

Per i 5 anni richiesti è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), esclusa quella figurativa. Per il requisito dei 70 anni è previsto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, un incremento di tre mesi per speranza di vita.

Assegno ordinario di invalidità, pensione supplementare e supplementi

L’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell’età prevista per la singola gestione, purché sussistano i requisiti assicurativi e contributivi e sia cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Il diritto alla pensione supplementare e la liquidazione dei supplementi di pensione seguono i nuovi requisiti anagrafici di vecchiaia introdotti dalla riforma, quando la disciplina di riferimento collega tali prestazioni all’età pensionabile o a quella prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione interessata.

Maggiorazione convenzionale e ripristino della pensione di invalidità sospesa

Per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012, la maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo. La circolare rinvia, per il dettaglio del calcolo, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 180/1996.

La nuova disciplina sui requisiti anagrafici si applica anche al ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell’art. 8 della legge n. 638/1983, per i soggetti che al 31 dicembre 2011 non avevano ancora raggiunto l’età pensionabile previgente; per i ripristini successivi devono essere osservati i nuovi limiti di età.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata la circolare distingue ancora una volta tra soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996.

Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012 il diritto si consegue con anzianità contributive elevate, diverse per uomini e donne, con progressivi adeguamenti alla speranza di vita. La contribuzione valutabile è quella a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile previsto dalla previgente normativa.

La circolare precisa che, per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni, si applica una riduzione percentuale sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011:

  • 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per i primi due anni di anticipo;
  • 2% per ogni ulteriore anno di anticipo oltre i due anni.

La riduzione è proporzionale ai mesi se l’età non è intera e si applica sulla quota retributiva del trattamento. Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la riduzione incide sulla quota relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011; per quelli con meno di 18 anni, sulla quota relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995.

La circolare richiama inoltre la salvaguardia introdotta dal comma 2-quater dell’art. 6 del D.L. n. 216/2011, che esclude la riduzione per chi matura il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017 se la contribuzione deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo specifici periodi equiparati.

Contributivi puri

Per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, la pensione anticipata è conseguibile:

  • con le stesse anzianità contributive previste per gli assicurati ante 1995, con precisazione che, ai fini del computo, non concorre la contribuzione da prosecuzione volontaria e quella relativa a periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • al compimento di 63 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la prima rata mensile sia almeno pari, per il 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale; anche tale soglia è rivalutata annualmente sul PIL nominale ISTAT e non può comunque scendere sotto 2,8 volte l’assegno sociale.

Per questa categoria non opera la riduzione del trattamento in caso di accesso prima dei 62 anni.

Decorrenza delle prestazioni e cessazione del rapporto di lavoro

Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2012, non si applicano le c.d. finestre mobili previste dall’art. 12 del D.L. n. 78/2010.

  • La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età, oppure al raggiungimento dei requisiti, oppure, su richiesta, dal mese successivo alla domanda.
  • La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per entrambe le prestazioni è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente nei casi previsti dalle norme richiamate.

Introduzione del sistema contributivo sulle anzianità dal 1° gennaio 2012

Per i lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. La pensione, quindi, risulta determinata dalla somma:

  • della quota maturata fino al 31 dicembre 2011 calcolata con il sistema retributivo;
  • della quota maturata dal 1° gennaio 2012 calcolata con il sistema contributivo.

Per i soggetti con meno di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995 nulla cambia rispetto al regime misto previgente.

Opzione per il sistema contributivo

La circolare conferma la facoltà, per i lavoratori iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive ed esclusive che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione, di optare per la liquidazione interamente nel sistema contributivo, se al momento dell’opzione possiedono almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 nel sistema contributivo.

Per chi esercita tale opzione si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata previsti per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Disposizioni eccezionali per il settore privato

In via eccezionale, la circolare richiama due regimi speciali per i lavoratori del settore privato iscritti all’A.G.O. e alle forme sostitutive:

  • i lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione anticipata al compimento dei 64 anni, se al 31 dicembre 2012 hanno almeno 35 anni di contribuzione e maturano entro tale data i requisiti della tabella B della legge n. 243/2004;
  • le lavoratrici dipendenti possono accedere alla pensione di vecchiaia, in alternativa ai requisiti ordinari, al compimento dei 64 anni, se al 31 dicembre 2012 hanno almeno 20 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età.

Tali disposizioni valgono per chi, al 28 dicembre 2011, svolgeva attività di lavoro dipendente nel settore privato, e il requisito dei 64 anni è comunque soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.

Categorie che continuano ad applicare la disciplina previgente

La circolare individua più gruppi per i quali restano in vigore le precedenti norme su requisiti e decorrenze:

  • soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
  • lavoratrici in regime sperimentale fino al 31 dicembre 2015;
  • soggetti tutelati dalle disposizioni transitorie dell’art. 24, commi 14 e 15, nonché dalle integrazioni del D.L. n. 216/2011.

Per i lavoratori che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, il diritto resta disciplinato dalla normativa previgente e può essere richiesta la certificazione del diritto. Le lavoratrici che hanno optato per la sperimentazione contributiva entro il 31 dicembre 2015 continuano a seguire le vecchie regole di accesso e la disciplina delle decorrenze della legge n. 122/2010.

Salvaguardie e monitoraggio

Rientrano nella salvaguardia, nei limiti delle risorse disponibili e secondo il monitoraggio previsto:

  • lavoratori in mobilità con accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori in mobilità lunga con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
  • titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o soggetti con diritto di accesso agli stessi fondi per accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori che al 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave e maturano il requisito contributivo entro 24 mesi dall’inizio del congedo.

È previsto un monitoraggio da parte degli enti previdenziali sulle domande, con limiti di spesa prestabiliti e possibili aggiornamenti tramite decreti ministeriali. La circolare richiama anche una clausola di salvaguardia legata a un eventuale incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico dei datori di lavoro privati qualora il monitoraggio evidenzi il raggiungimento dei limiti di spesa.

Lavoratori extracomunitari rimpatriati

Per i lavoratori extracomunitari con contratto a tempo indeterminato o determinato rimpatriati, dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 66 anni, con applicazione degli incrementi per speranza di vita previsti per la generalità dei lavoratori. È inoltre ammessa la deroga ai minimi contributivi previsti per il sistema contributivo; la deroga non opera per chi ha titolo alla liquidazione con sistema retributivo o misto.

Fondi speciali e regimi particolari

La circolare contiene una disciplina specifica per numerosi fondi:

  • soppresso Fondo trasporti: non si applicano le nuove regole al personale viaggiante, per il quale restano 60 anni per gli uomini e 55 per le donne;
  • Fondo volo: la pensione di vecchiaia è ridotta di 5 anni rispetto al regime generale e la pensione anticipata richiede, in via generale, il rispetto di requisiti contributivi propri del Fondo;
  • lavoratori marittimi: per alcune categorie continuano ad applicarsi i limiti previgenti, con pensione di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, nonché la possibilità di pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni nei casi previsti;
  • Fondo speciale Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.: dal 1° gennaio 2012 i precedenti limiti di età sono sostituiti dal requisito unico di 66 anni per gli uomini e 62 per le donne, con graduale elevazione fino a 66 anni e con anzianità contributiva minima di 20 anni;
  • Fondo di Quiescenza Poste: si applicano le regole delle gestioni sostitutive dell’A.G.O.;
  • clero secolare e ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica: le innovazioni non si applicano;
  • altri fondi speciali e integrativi: la circolare elenca ulteriori fondi ai quali si estendono le nuove regole, con adeguamento ai requisiti dell’A.G.O. salvo specifiche eccezioni.

Contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati di alcune gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo. La misura, indicata nella Tabella A allegata al decreto, varia in base all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e distingue tra pensionati e lavoratori.

Sono escluse le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. In ogni caso, il trattamento al netto del contributo non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Per il Fondo volo l’imponibile comprende anche la quota di pensione capitalizzata.

Prestazioni assistenziali e assegno sociale

Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’assegno sociale e per gli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile è elevato a 66 anni. La circolare ricorda inoltre che, dal 2013, continua ad applicarsi il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita già previsto dalla normativa precedente, con valori intermedi indicati per i diversi periodi.

Soppressione di INPDAP ed ENPALS e presentazione delle domande

La legge n. 214/2011 dispone la soppressione di INPDAP ed ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle funzioni all’INPS. In attesa di ulteriori istruzioni e decreti interministeriali, le domande di prestazione degli iscritti ai due enti devono continuare a essere presentate, secondo le modalità ordinarie, presso le rispettive strutture territoriali.

La circolare conclude precisando che le novità relative alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS saranno oggetto di successive circolari specifiche.

Punti principali

Riforma delle pensioni dal 1° gennaio 2012

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità sono sostituite da due sole prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. La circolare chiarisce che le nuove regole si applicano ai lavoratori iscritti all’A.G.O., alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata, con requisiti differenziati in base all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 o alla data del primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.

Requisiti per la pensione di vecchiaia

Per chi possiede anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia richiede un requisito anagrafico variabile per categorie e un minimo di 20 anni di contribuzione, valutando anche contribuzione figurativa. Per i contributivi puri, è prevista la vecchiaia al compimento di età più elevate, con importo soglia minimo della prima rata pari a 1,5 volte l’assegno sociale per il 2012, oppure, in alternativa, a 70 anni con 5 anni di contribuzione effettiva e senza vincolo di importo, con esclusione della contribuzione figurativa. Sono previste tutele specifiche per non vedenti e invalidi con almeno l’80%.

Requisiti per la pensione anticipata

Per la pensione anticipata sono fissate anzianità contributive elevate, differenziate tra uomini e donne, sia per gli assicurati ante 1996 sia per i contributivi puri. Per i soggetti con anzianità al 31 dicembre 1995 è confermato il sistema di riduzione percentuale del trattamento per accesso prima dei 62 anni, con riduzione dell’1% per ciascuno dei primi due anni di anticipo e del 2% per gli anni successivi, limitatamente alla quota retributiva interessata. Per talune fattispecie è esclusa la riduzione se il requisito contributivo è maturato entro il 31 dicembre 2017 con contribuzione effettiva secondo i criteri indicati dalla norma di salvaguardia.

Decorrenza, cessazione del lavoro e calcolo della pensione

Le "finestre mobili" non si applicano ai nuovi requisiti maturati dal 1° gennaio 2012. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età, o al raggiungimento dei requisiti, o su domanda; la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda. È comunque richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente nei casi previsti. Inoltre, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, mentre per chi ne aveva meno continua il regime misto.

Eccezioni, salvaguardie e categorie escluse o speciali

La circolare disciplina numerose eccezioni: lavoratori del settore privato con specifici requisiti al 31 dicembre 2012, lavoratrici del privato che possono andare in vecchiaia a 64 anni in presenza di determinate condizioni, soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, lavoratrici in regime sperimentale, lavoratori in mobilità, in esonero, in prosecuzione volontaria, titolari di fondi di solidarietà e congedi per assistenza a figli con disabilità grave. Sono inoltre richiamate regole speciali per lavoratori extracomunitari rimpatriati, per alcuni fondi speciali, per il Fondo ferrovie, per il Fondo volo, per i lavoratori marittimi e per altri fondi e gestioni particolari.

Contributo di solidarietà, assegno sociale e gestione domande

È istituito un contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 per iscritti e pensionati di specifiche gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo volo, con aliquote indicate in tabella e con esclusioni per alcune pensioni di importo contenuto o di invalidità/inabilità. Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’assegno sociale e per gli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile è elevato a 66 anni, con adeguamento alla speranza di vita. Infine, a seguito della soppressione di INPDAP ed ENPALS dal 1° gennaio 2012, le domande continuano a essere presentate alle rispettive strutture territoriali in attesa di ulteriori istruzioni.

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