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Circolare

Circolare numero 37 del 14-03-2012

1. Premessa – 2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (art. 6) – 3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6) - 4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2) – 5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3) – 6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14) – 7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7, 9 e 20) – 8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10) – 9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11) – 10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13) – 11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16) – 12. Armonizzazioni (articolo 24, comma 18) – 13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19) – 14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7) – 15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 – 16. Termine di pagamento dei TFS e dei TFR in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative sulle novità introdotte dalla legge n. 214/2011, come modificata dalla legge n. 14/2012, in materia di trattamenti pensionistici e di fine servizio/fine rapporto per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP. Vengono disciplinati l’abrogazione di equo indennizzo e pensioni privilegiate per la generalità dei dipendenti pubblici, le salvaguardie per alcune categorie e procedimenti già avviati, il nuovo sistema di calcolo contributivo pro-rata, le regole di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, le deroghe alla "finestra mobile", l’armonizzazione per comparti speciali e le nuove decorrenze per TFS/TFR.

Indicazioni su pensioni, equo indennizzo, pensioni privilegiate e TFS/TFR per iscritti ex INPDAP dopo la legge n. 214/2011

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e TFS/TFR per iscritti alle gestioni ex INPDAP

La circolare fornisce indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011, come ulteriormente modificata dalla legge n. 14/2012. L’intervento riguarda sia il sistema pensionistico dei dipendenti pubblici iscritti alle casse ex INPDAP, sia i termini di corresponsione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.

Abrogazione degli istituti di causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata

L’articolo 6 del decreto-legge n. 201/2011 abroga, per la generalità dei dipendenti pubblici, gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio è demandata, ove previsto, all’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali gestita dall’INAIL.

Permane, invece, la disciplina previgente per:

  • personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
  • Arma dei Carabinieri;
  • Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;
  • comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

La normativa precedente continua ad applicarsi anche:

  • ai procedimenti di riconoscimento già avviati al 6 dicembre 2011;
  • ai casi in cui, a tale data, non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;
  • ai procedimenti avviabili d’ufficio relativi a eventi intervenuti prima del 6 dicembre 2011.

Per le pensioni privilegiate, la circolare richiama i termini di presentazione della domanda:

  • per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG: 5 anni dalla cessazione dal servizio;
  • per gli iscritti alla CTPS: 5 anni dalla cessazione, elevati a 10 anni se l’infermità deriva da parkinsonismo; se la causa di servizio è stata riconosciuta in costanza di attività lavorativa, non opera alcun termine.

Sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012

Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate da tale data è calcolata con il sistema contributivo. La regola opera nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP, compresi i soggetti destinatari delle disposizioni di armonizzazione di cui al comma 18 dell’articolo 24.

Per i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995:

  • le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 restano valutate con il sistema retributivo;
  • le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 sono calcolate con il sistema contributivo.

Per il personale militare, delle Forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’introduzione del contributivo pro-rata comporta il venir meno della precedente disposizione che consentiva il pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salvo il caso in cui sia già stato raggiunto al 31 dicembre 2011 l’80% di aliquota massima.

La circolare precisa inoltre che nulla cambia per i soggetti già destinatari del sistema misto ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

Salvaguardia dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011

I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente a tale data conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo la disciplina previgente, sia ai fini del diritto sia della decorrenza.

Restano quindi salvaguardati:

  • i requisiti per la pensione di anzianità basati sul sistema delle quote o sulla massima anzianità contributiva;
  • i requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • l’applicazione delle finestre mobili previste dall’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nei casi in cui esse non siano disapplicate.

Gli iscritti in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre 2011 possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione del diritto, che ha valore meramente dichiarativo, in quanto il diritto risulta già maturato sulla base dei requisiti posseduti prima del 1° gennaio 2012.

Nuove regole per la pensione di vecchiaia

Per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è fissato a 66 anni, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, oltre ai requisiti di 66 anni e 20 anni di contribuzione, è richiesto che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. Tale soglia è rivalutata annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall’ISTAT e non può comunque essere inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale dell’anno di riferimento.

Si prescinde dal requisito dell’importo minimo al compimento dei 70 anni, purché vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Per contribuzione effettiva si intende solo quella obbligatoria, volontaria o da riscatto effettivamente versata e accreditata, con esclusione della contribuzione figurativa.

Dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici di 66 e 70 anni sono incrementati di 3 mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. La circolare richiama anche il principio secondo cui, per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dal 2021, deve essere garantita un’età minima non inferiore a 67 anni.

Nuove regole per la pensione anticipata

Per i soggetti che maturano il diritto dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente con il raggiungimento di:

  • 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini;
  • 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne.

Tali requisiti aumentano:

  • di un ulteriore mese per il 2013;
  • di un ulteriore mese a decorrere dal 2014;
  • con gli adeguamenti alla speranza di vita dal 1° gennaio 2013.

Sulla quota retributiva relativa alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 si applica una riduzione:

  • dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
  • del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni, cioè rispetto ai 60 anni.

Se l’età non è intera, la riduzione è proporzionale ai mesi. Le penalizzazioni non si applicano, limitatamente a chi matura il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, se l’anzianità deriva esclusivamente da lavoro effettivo, includendo maternità obbligatoria, leva, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria.

Ulteriore pensione anticipata per il sistema contributivo

Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 è prevista anche un’ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata al compimento di 63 anni, a condizione che:

  • vi sia almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
  • l’importo della prima rata di pensione non sia inferiore, per il 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale.

Anche in questo caso la soglia è rivalutata annualmente in base alla variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall’ISTAT, e non può essere inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale. Sono richiamate le stesse nozioni di contribuzione effettiva e l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.

Disapplicazione della finestra mobile e deroghe

Per i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata dal 1° gennaio 2012, non si applicano la finestra mobile di cui al D.L. n. 78/2010 né la finestra prevista per il comparto scuola e AFAM dal D.L. n. 138/2011, salvo le eccezioni indicate.

La finestra mobile continua ad applicarsi nei casi di:

  • requisiti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 2011;
  • lavoratrici che accedono alla pensione in base all’opzione prevista dalla legge n. 243/2004;
  • addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti di cui al D.Lgs. n. 67/2011;
  • pensionamento in regime di totalizzazione, per il quale continua ad applicarsi il comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 122/2010.

Per il comparto scuola e AFAM, la circolare chiarisce che la decorrenza continua a seguire l’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997, con uscita dal primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti, secondo il comparto di appartenenza, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2012 in poi nei limiti espressamente richiamati.

Sono inoltre richiamate le deroghe per:

  • lavoratori in mobilità o mobilità lunga sulla base di accordi stipulati prima del 4 dicembre 2011;
  • titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o lavoratori già destinatari di accordi collettivi che prevedevano l’accesso a tali fondi;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, con requisiti tali da comportare la decorrenza entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave alla data del 31 ottobre 2011, che maturino entro 24 mesi l’anzianità contributiva per la pensione indipendentemente dall’età;
  • ulteriori fattispecie soggette a limite numerico stabilito con decreto ministeriale.

Armonizzazione dei requisiti per comparti speciali

L’articolo 24, comma 18, demanda a un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012 l’armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli generalizzati, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori.

Per gli iscritti alle casse ex INPDAP, la norma riguarda in particolare:

  • Forze Armate;
  • Arma dei Carabinieri;
  • Polizie ad ordinamento civile e militare;
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • lavoratori che perdono il titolo abilitante per limiti di età, come alcuni profili dell’aviazione civile.

Per tali soggetti continuano ad applicarsi i requisiti e le decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, mentre l’armonizzazione incide solo sui requisiti minimi di accesso. Anche per essi resta introdotto il sistema contributivo pro-rata sulle anzianità dal 1° gennaio 2012.

Totalizzazione e opzione per il contributivo puro

La circolare chiarisce che, a seguito della soppressione dell’inciso relativo alla durata minima triennale, la totalizzazione può essere esercitata indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione. Restano fermi gli ulteriori requisiti della disciplina speciale, inclusi:

  • il requisito anagrafico ordinario di 65 anni;
  • in alternativa, 40 anni di contribuzione;
  • la finestra mobile di 18 mesi.

Per il comparto scuola e AFAM, la decorrenza segue le regole specifiche richiamate nella circolare.

Quanto all’opzione per la liquidazione con il solo sistema contributivo, la circolare evidenzia che il richiamo ai requisiti di accesso della totalizzazione viene meno. Resta la facoltà per gli iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive che al 31 dicembre 1995 avessero meno di 18 anni di contribuzione, purché al momento dell’opzione abbiano almeno 15 anni di contribuzione complessiva di cui 5 nel sistema contributivo. Per tali soggetti, i requisiti di accesso sono quelli previsti dall’articolo 24 per i lavoratori con anzianità al 31 dicembre 1995.

Inabilità a qualsiasi attività lavorativa

Per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la maggiorazione si calcola secondo il sistema contributivo, nei limiti di una anzianità complessiva non superiore a 40 anni e con riferimento al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.

Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto

La parte finale della circolare si concentra sui termini di pagamento dei TFS e dei TFR alla luce delle nuove regole pensionistiche. Dal 1° gennaio 2012, non essendo più generalizzata la possibilità di accesso alla pensione con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, non si applica più il termine di 6 mesi ai trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione collegati a tale anzianità, salvo che il requisito fosse già stato maturato al 31 dicembre 2011.

In linea generale, per il personale interessato dalle nuove regole e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età del proprio ordinamento, il TFS/TFR non può essere messo in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione.

Restano tuttavia ferme le seguenti scansioni:

  • 105 giorni per cessazione per inabilità o decesso: l’ente datore di lavoro trasmette la documentazione entro 15 giorni e l’Inps ex INPDAP paga entro i 3 mesi successivi; oltre tale termine maturano interessi;
  • 6 mesi per cessazione per raggiungimento dei limiti di età, per scadenza del contratto a termine equiparata al limite di servizio, e per cessazione con pensionamento a 40 anni di anzianità maturata entro il 31 dicembre 2011;
  • 24 mesi per tutte le altre cessazioni, comprese dimissioni volontarie e licenziamento/destituzione.

La circolare distingue inoltre le deroghe per i soggetti che avevano maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011, ovvero entro il 31 dicembre 2011 per scuola e AFAM, per i quali continuano ad applicarsi i termini previgenti. Viene anche chiarito che, per chi al 12 agosto 2011 aveva già maturato la quota ma non ancora il limite di età o l’anzianità massima, il TFS/TFR è corrisposto dopo 6 mesi anche se il requisito ulteriore viene raggiunto solo al momento della cessazione.

Punti principali

Abrogazione di equo indennizzo e pensioni privilegiate

L’articolo 6 abroga, per la generalità dei dipendenti pubblici, gli istituti relativi alla causa di servizio, al rimborso spese di degenza per causa di servizio, all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, rinviando ove previsto alla tutela INAIL. Restano però applicabili le norme previgenti per Forze Armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché per i procedimenti già avviati al 6 dicembre 2011, i casi ancora nei termini per la domanda e i procedimenti avviabili d’ufficio relativi a eventi anteriori a tale data.

Nuovo sistema contributivo pro-rata

Dal 1° gennaio 2012, per le anzianità maturate da tale data, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo anche per chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, fermo il retributivo per le anzianità fino al 31 dicembre 2011. La regola si applica a tutti gli iscritti ex INPDAP, compresi i comparti speciali; per militari, polizia e Vigili del fuoco viene meno il previgente accesso a 53 anni con massima anzianità, salvo chi aveva già raggiunto l’80% al 31 dicembre 2011.

Salvaguardia dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011

Chi ha maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità conserva il diritto alla pensione secondo la normativa previgente, sia per il diritto sia per la decorrenza, ferma la finestra mobile dove ancora applicabile. È prevista la certificazione del diritto, di natura meramente dichiarativa, per chi sia già in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

Nuove pensioni di vecchiaia e anticipata

Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia richiede in generale 66 anni e almeno 20 anni di contribuzione; per i contributivi puri è richiesto anche un importo minimo pari a 1,5 volte l’assegno sociale, salvo accesso a 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. La pensione anticipata richiede, dal 2012, 42 anni e 1 mese di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con aumenti negli anni successivi e applicazione di penalizzazioni sulla quota retributiva in caso di uscita prima dei 62 anni, salvo eccezioni per contribuzione da lavoro effettivo maturata entro il 31 dicembre 2017.

Decorrenze, deroghe e TFS/TFR

La circolare precisa i casi in cui continua ad applicarsi la finestra mobile e quelli in cui essa è disapplicata, inclusi diversi regimi derogatori (scuola/AFAM, totalizzazione, lavoratrici in opzione, mobilità, fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria, esonero, esodi incentivati, congedi per figli con disabilità grave). In materia di fine servizio e fine rapporto, vengono ridefiniti i termini di pagamento: 105 giorni per inabilità o decesso, 6 mesi per pensionamenti per limiti di età o per anzianità massima maturata entro il 31 dicembre 2011, 24 mesi per le altre cessazioni, con specifiche deroghe per situazioni già salvaguardate dalla disciplina previgente.

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