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Circolare

Circolare numero 38 del 14-03-2012

Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,7 per cento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento dei parametri pensionistici per il 2012 sulla base dell’indice ISTAT definitivo pari al 2,7%, precisando che il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva avverrà nel 2013. Sono aggiornati il trattamento minimo, il minimale retributivo, i limiti di reddito per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità, nonché il massimale di retribuzione imponibile per il contributo di solidarietà. Vengono inoltre rese disponibili nuove tabelle di calcolo in sostituzione di quelle precedentemente allegate alla circolare n. 10/2012.

Rivalutazione automatica delle pensioni per l’anno 2012 e aggiornamento dei valori di calcolo

Rivalutazione automatica delle pensioni per l’anno 2012

La circolare interviene sugli importi pensionistici e sui parametri contributivi per il 2012 alla luce dell’indice definitivo di perequazione automatica accertato dall’ISTAT. Essa chiarisce il rapporto tra la rivalutazione provvisoria già comunicata e quella definitiva, indicando anche gli effetti operativi sugli importi e sulle procedure di calcolo.

Quadro normativo e misura della perequazione

Il decreto del 18 gennaio 2012, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, aveva fissato in via previsionale l’aumento di perequazione automatica per il 2012 nella misura del 2,6 per cento. Con la circolare n. 10 del 2 febbraio 2012 tale rivalutazione era stata comunicata come provvisoria.

Successivamente, il comunicato stampa ISTAT del 16 gennaio 2012 ha determinato l’indice definitivo di perequazione automatica delle pensioni per il 2012 nella misura del 2,7 per cento. La circolare prende quindi atto di tale valore e precisa che il conguaglio della perequazione spettante per il 2012 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2013.

Soggetti e trattamenti interessati dalla perequazione

La circolare richiama la disciplina di cui all’art. 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ribadendo che la perequazione è riconosciuta integralmente, nella misura del 100 per cento, solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, ma inferiori alla soglia incrementata della quota di rivalutazione automatica, l’aumento è attribuito comunque fino a concorrenza del limite perequato.

Aggiornamento degli importi e dei parametri di calcolo

Sulla base dell’indice del 2,7 per cento vengono rideterminati diversi valori tecnici rilevanti per il sistema pensionistico:

  • il massimale di retribuzione pensionabile con aliquota del 2 per cento annuo;
  • le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti previste dalla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall’art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

Inoltre, considerando il trattamento minimo di pensione per il 2012 quale risultante dall’applicazione dell’aumento del 2,7 per cento, pari a euro 481,00 mensili, viene rideterminato anche il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, in attuazione dell’art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

La circolare precisa tuttavia che, per il 2012, il trattamento minimo continua a essere erogato sulla base del coefficiente provvisorio del 2,6 per cento stabilito dal decreto ministeriale del 18 gennaio 2012, con successivo conguaglio in sede di perequazione 2013.

Limiti di reddito, pensioni ai superstiti e assegni di invalidità

Sono stati altresì rideterminati i limiti di reddito relativi al 2012 ai fini dell’applicazione della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, ai sensi dell’art. 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare segnala inoltre l’aggiornamento del massimale di retribuzione imponibile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’art. 67 della legge n. 488 del 1999.

Integrazione al minimo e pensioni sociali

Per quanto riguarda i limiti di reddito rilevanti ai fini dell’integrazione al minimo e delle pensioni sociali, viene chiarito che tali valori potranno essere adeguati solo in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale, che avviene normalmente al rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Aggiornamento delle procedure e delle tabelle operative

Le procedure di calcolo delle pensioni risultano aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della perequazione automatica del 2,7 per cento accertata dall’ISTAT per il 2012.

In allegato 1 sono trasmesse tabelle aggiornate, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T già inviate con l’allegato 2 della circolare n. 10 del 2012, relativa al rinnovo delle pensioni per l’anno 2012.

Sintesi operativa

La circolare, in sostanza, recepisce la perequazione definitiva 2012 al 2,7 per cento, conferma la gestione provvisoria al 2,6 per cento per il trattamento minimo fino al conguaglio 2013 e aggiorna i principali parametri tecnici e reddituali connessi al calcolo delle pensioni e dei contributi.

Punti principali

Perequazione automatica 2012

Il decreto ministeriale 18 gennaio 2012 aveva fissato in via previsionale la rivalutazione automatica delle pensioni per il 2012 nella misura del 2,6%. La circolare n. 10 del 2 febbraio 2012 ne aveva dato comunicazione come rivalutazione provvisoria. Successivamente, l’ISTAT ha reso noto con comunicato stampa del 16 gennaio 2012 l’indice definitivo pari al 2,7%, che viene assunto come base per la rideterminazione dei valori pensionistici.

Regole di riconoscimento della perequazione

La perequazione è riconosciuta integralmente, nella misura del 100%, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni superiori a tale soglia, ma inferiori al limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento viene comunque attribuito fino a concorrenza del limite perequato, ai sensi dell’art. 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva

Pur essendo stato accertato l’indice definitivo del 2,7%, la circolare precisa che il conguaglio della perequazione spettante per il 2012 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2013, in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale richiamato.

Aggiornamento dei valori pensionistici e contributivi

Sulla base della percentuale del 2,7% sono stati rideterminati il massimale di retribuzione pensionabile con aliquota del 2% annuo e le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti previste dalla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall’art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. È stato inoltre ricalcolato il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, tenendo conto del trattamento minimo 2012 pari a euro 481,00 mensili.

Trattamento minimo 2012

Il trattamento minimo di pensione per il 2012 resta erogato sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,6% stabilito dal decreto ministeriale del 18 gennaio 2012, salvo conguaglio in occasione della perequazione per il 2013.

Limiti di reddito e massimali contributivi

Sono stati rideterminati i limiti di reddito per l’anno 2012 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, secondo l’art. 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. È stato inoltre aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della medesima legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà previsto dall’art. 67 della legge n. 488/1999.

Limiti per integrazione al minimo e pensioni sociali

La circolare chiarisce che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale, normalmente effettuato al rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Aggiornamento delle procedure e delle tabelle

Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della perequazione automatica del 2,7% accertata dall’ISTAT per il 2012. In allegato 1 vengono trasmesse tabelle aggiornate che sostituiscono le tabelle F, G, O, R, S e T già allegate all’allegato 2 della circolare n. 10 del 2012 relativa al rinnovo delle pensioni per l’anno 2012.

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