Cassazione Civile, Ordinanza n. 03210/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2012 notificato a una contribuente, socia al 97,25% di una società a ristretta base partecipativa in liquidazione, sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. Dopo che la CTP aveva annullato l'atto per difetto di prova della distribuzione degli utili, l'Agenzia delle Entrate propose appello oltre il termine ordinario, invocando la sospensione straordinaria di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018. La contribuente eccepì la tardività dell'appello sostenendo che tale sospensione non fosse cumulabile con la sospensione feriale e che, pertanto, il termine fosse già spirato. La CGT di secondo grado accolse l'eccezione e dichiarò inammissibile l'appello. In cassazione l'Agenzia dedusse violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, D.L. 119/2018, degli artt. 38 e 51 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 1 l. 742/1969, sostenendo che, nel caso concreto, il termine lungo di impugnazione scadeva il 27 febbraio 2019 con la sospensione feriale, e che l'aggiunta dei nove mesi ex art. 6, comma 11, faceva slittare la scadenza al 27 novembre 2019; siccome l'appello era stato notificato proprio il 27 novembre 2019, esso era tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la decisione della CGT di secondo grado sulla tardività dell'appello, affermando che la sospensione straordinaria di nove mesi ex art. 6, comma 11, D.L. 119/2018 si cumula con il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. quando non vi sia sovrapposizione cronologica tra i periodi di sospensione; nel caso concreto, l'appello notificato il 27 novembre 2019 era tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello dell'Ufficio e provveda anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
"sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24 ottobre 2018] ed il 31 luglio 2019"
La sospensione straordinaria opera per nove mesi sulle impugnazioni delle controversie definibili con la definizione agevolata; il suo cumulo con altre sospensioni va escluso solo in caso di coincidenza o sovrapposizione temporale dei relativi periodi.
art. 38 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice dei termini di impugnazione nel processo tributario.
art. 51 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice dei termini di impugnazione nel processo tributario.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione decorre anche nel processo tributario; nel caso concreto è stato computato tenendo conto della sospensione feriale.
art. 1 l. n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini processuali si cumula con quella straordinaria solo se non vi è sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi.
art. 46, comma 17, l. n. 69/2009
Ha novellato l'art. 327 c.p.c., riducendo il termine lungo a sei mesi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini del computo dei termini di impugnazione, la sospensione straordinaria di nove mesi prevista per la definizione agevolata delle controversie tributarie si cumula con il termine lungo ex art. 327 c.p.c. quando il termine, comprensivo della sospensione feriale, scade tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, purché non vi sia sovrapposizione cronologica tra i periodi di sospensione.
- L'incumulabilità tra sospensione straordinaria e sospensione feriale opera solo nei casi di coincidenza o parziale sovrapposizione dei rispettivi periodi, non come regola assoluta.
- Quando l'appello dell'Ufficio è notificato entro il termine risultante dal cumulo correttamente calcolato tra termine lungo, sospensione feriale e sospensione straordinaria, non può essere dichiarato inammissibile per tardività.
- Se la decisione di merito è stata pretermessa per un errore sul rito relativo alla tempestività dell'impugnazione, la Corte di cassazione cassa con rinvio al giudice di merito per l'esame dell'appello e la regolazione delle spese.
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